POST 9/2024

Lo scorso 29 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legge 212/2023 definito “Decreto salva Superbonus”.

L’articolo 1 del decreto prevede che le detrazioni spettanti a seguito di interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 per le quali sono state esercitate le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ex art. 121 dello stesso DL 34/2020 sulla base di stati di avanzamento lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, anche se tale circostanza comporta il mancato soddisfacimento nel caso di super-ecobonus del miglioramento delle due classi energetiche, requisito previsto invece inizialmente come essenziale per l’ottenimento del beneficio fiscale. 

Resta ferma la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 e di provvedere al recupero della somma corrispondente alla detrazione non spettante qualora venisse accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il Decreto Salva super bonus non prevede invece alcuna proroga della detrazione nella misura del 110 per cento. Pertanto, tutte le spese “superbonus” sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 saranno agevolate nella minor misura del 70 per cento.

Viene inoltre previsto un contributo a sostegno dei soggetti a basso reddito (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi realizzati ex art. 8 bis del DL 34/2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60 per cento. Le modalità e i criteri per l’erogazione del contributo verranno determinati con apposito decreto del Ministero dell’economia e finanze.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso