POST 13/2024

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 1/2024 dello scorso 5 gennaio 2024 ha chiarito che la verifica della congruità delle spese sostenute richiesta per gli interventi superbonus ex articolo 119 del DL 34/2020 deve essere effettuata con riferimento al momento del sostenimento delle spese stesse.

Pertanto, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei costi utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini pubblicati dalle camere di commercio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, facendo riferimento al prezzario vigente alla data in cui la spesa risulta essere stata sostenuta.

Ricordiamo che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre invece fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso