POST 11/2024

Il Decreto Salva super bonus (DL 212/2023) ha introdotto importanti modifiche rispetto alla detrazione fiscale prevista dall’art. 119 ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricordiamo che in base alla previgente normativa, l’art. 119 ter del DL 34/2020 agevolava la realizzazione di questi importanti interventi consentendo di detrarre il 75 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti.

Il Decreto Salva super bonus è intervenuto limitando e meglio dettagliando gli interventi ammessi alla specifica detrazione fiscale.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva super bonus, a far data dal 30 dicembre 2023 è riconosciuta la possibilità di detrarre le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene inoltre espressamente abrogata la possibilità di detrarre le spese per gli interventi finalizzati alla automazione degli impianti anche se finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche.

Il Decreto prevede inoltre che il rispetto dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, debba ora essere obbligatoriamente attestato con apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Il decreto non modifica invece la misura della detrazione fiscale.

La detrazione d’imposta resta pari al 75 per cento della spesa sostenuta e deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Ricordiamo che la detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Segnaliamo anche che il Decreto prevede, sempre a far data dal 30 dicembre 2023, l’obbligatorietà di eseguire il pagamento di queste spese secondo le regole previste per le detrazioni finalizzate al recupero edilizio degli immobili, ovverosia tramite il c.d. “bonifico parlante” in cui devono essere indicati dati e numero fattura, partita iva/codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva del soggetto che ha emesso la fattura e la causale di pagamento detrazioni ex art. 16-bis del Tuir.

Si tratta di una modifica di curiosa interpretazione in quanto, trattandosi di una detrazione fiscale prevista sia per i soggetti irpef che ires, la nuova disposizione non pone alcuna novità per primi – per i quali tale modalità di pagamento era già obbligatoria -, mentre per i secondi – che imputano le spese in base al criterio di competenza e non di cassa – sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali per la corretta applicazione della disposizione.

Per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito o di accedere allo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il Decreto introduce il blocco delle opzioni anche per questa speciale detrazione in relazione alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023.

Il Decreto, come unica deroga, salva la possibilità di continuare ad optare per la cessione o per lo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute dai condomini in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché dalle persone fisiche in relazione agli interventi realizzati sulle unità abitative a condizione che le stesse siano adibite ad abitazione principale e che il contribuente abbia reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro.

Nota importante: il Decreto, in chiusura, prevede una clausola di salvaguardia e stabilisce espressamente che le nuove disposizioni non si applicano in relazione agli interventi per i quali antecedentemente alla data del 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del Decreto:

a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove obbligatorio);

b) per gli interventi per i quali non è obbligatoria la presentazione del titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, se non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso