POST 6/2024

Il decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. 209/2023) pubblicato in G.U. lo scorso 28 dicembre 2023, al suo articolo 5, riscrive completamente la disciplina in tema di cd. lavoratori impatriati.

Viene infatti definitivamente abrogato, a partire dal periodo di imposta 2024, il precedente regime impatriati contenuto nell’articolo 16 del d.lgs. 147/2015 ad eccezione di alcune previsioni di carattere transitorio.

La nuova norma agevolativa presenta contorni più restrittivi rispetto alla previgente sia con riguardo alla misura dell’agevolazione, in termini di vantaggio fiscale, sia in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi per potervi accedere.

I REQUISITI

Secondo il nuovo regime, sono agevolati i redditi del lavoratore che, a partire dal periodo di imposta 2024, trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’ art. 2 del TUIR ove questi:

  • si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, ovvero, qualora l’attività lavorativa sia prestata in favore del medesimo datore di lavoro presso cui era stato impiegato all’estero, il lavoratore non sia stato residente in Italia:
    • nei sei periodi di imposta precedenti, se non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • nei sette periodi d’imposta precedenti, se, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • presti l’attività lavorativa, per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato;
  • sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (come definiti dal decreto e dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206).

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell’agevolazione i redditi da lavoro dipendente nonché i redditi da lavoro autonomo per l’esercizio di arti e professioni entro il limite annuo dei 600 mila euro.

L’abbattimento dell’imponibile, in forza delle nuove disposizioni agevolative, è pari al 50%.

L’agevolazione può essere innalzata al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

L’agevolazione è concessa sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal regime de minimis.

REGIME TRANSITORIO

A seguito dell’abrogazione del regime previgente, come già accennato, l’articolo 5 del d.lgs. 209/2023 prevede in ultimo una serie di misure transitorie.

Il comma 9 consente infatti di continuare ad applicare le vecchie regole a chi ha trasferito la residenza anagrafica entro lo scorso 31 dicembre 2023 ovvero, per i soli rapporti di lavoro sportivo, in favore di quei soggetti il cui contratto sia stato sottoscritto entro la stessa data.

Infine, il comma 10, dispone un regime transitorio in base al quale il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 “ordinari”), per i soggetti che:

  • trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024;
  • acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Udine