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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Interventi superbonus 110 per cento: la legge di bilancio 2024 conferma la tassazione della “nuova” plusvalenza della cessione dell’immobile.

Uncategorised Posted on Tue, January 09, 2024 18:28:46

POST 8/2024

La Legge di Bilancio 2024, approvata in via definitiva lo scorso 29 dicembre, conferma quanto avevamo anticipato nelle scorse settimane con un nostro precedente post.

Per gli atti di cessione stipulati a partire dal 1° gennaio 2024 viene quindi confermata la nuova modalità di determinazione della plusvalenza generata dalla vendita di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il c.d. super bonus e per i quali il venditore (o altro avente diritto) si è avvalso della cessione del credito o di sconto in fattura del credito maturato.

La norma riguarda le operazioni di cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il soggetto cedente (o altri aventi diritto) abbia eseguito interventi agevolati con il c.d. super bonus ex art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni alla data di cessione del bene.

Rimarranno escluse le cessioni degli immobili che sono stati ricevuti per successione e degli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la data di cessione sia decorso un periodo inferiore ai dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. 

Ricordiamo che ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, la normativa prevede – come regola generale – che la plusvalenza relativa alle cessioni di beni immobili è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni costo inerente al bene medesimo (art. 68 comma 1 TUIR).

Tra i costi inerenti rientrano tutte le spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione dei beni immobili.

La nuova norma prevede che ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui:

a) gli interventi siano stati agevolati con le detrazioni c.d. superbonus ex art. 119 DL 34/2020 nella misura del 110 per cento e

b) siano state utilizzate le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito,

non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se gli stessi si sono conclusi da non più di cinque anni dalla data dell’atto di cessione.

Nel caso in cui tali interventi si siano conclusi da più di cinque anni alla data dell’atto di cessione, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento delle spese sostenute per tali interventi.

La nuova norma inoltre prevede che per tali immobili, se acquisiti o costruiti da oltre cinque anni alla data di cessione, il prezzo di acquisto, o il costo di costruzione, così come sopra determinato, deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat).

Per la tassazione della plusvalenza determinata secondo quanto sopra riportato, in sede di stipula dell’atto di cessione la parte venditrice può chiedere l’assoggettamento della plusvalenza all’imposta sostitutiva sul reddito prevista dall’art. 1 comma 496 L. 266/2005.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è oggi pari al 26 per cento. Per le modalità operative, si veda quanto specificamente previsto nel suddetto art. 1 comma 496 della Legge.

Viene confermato che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle cessioni di immobili poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come già precedentemente evidenziato, segnaliamo quindi che la “penalizzazione” per il calcolo della plusvalenza tassabile non si applica in via generalizzata a tutti gli interventi per i quali è stato utilizzato il super bonus, ma, stante il testo della norma, solo per gli interventi per i quali si è beneficiato del credito nella misura del 110 per cento e per le situazioni in cui il soggetto che cede il bene ha beneficiato delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito.

Restano pertanto escluse le situazioni in cui il soggetto ha beneficiato della detrazione d‘imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

Il testo definitivo della norma non ha chiarito i punti su cui avevamo posto l’attenzione nel precedente post.

Ci auguriamo che vengano pertanto forniti ufficiali chiarimenti per la modalità di determinazione della plusvalenza nel caso di accesso a sconto in fattura o cessione del credito limitata solo ad alcune spese, nonché, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 che non saranno più agevolate nella misura del 110 per cento, ma nella misura ridotta al 70 per cento.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dal primo marzo 2024 scatta la nuova ritenuta d’acconto per i “bonifici parlanti” per detrazioni fiscali.

Uncategorised Posted on Tue, January 09, 2024 18:22:06

POST 7/2024

La legge di bilancio per l’anno 2024 ha previsto che la ritenuta d’acconto che viene applicata sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ai versamenti finalizzati all’ottenimento di detrazioni fiscali o oneri deducibili, a partire dal 1° marzo 2024 passerà dall’attuale 8% all’11%.

Pertanto, tutti i c.d. “bonifici parlanti” relativi a spese per interventi superbonus (sia eco che sisma), ecobonus, sisma bonus, recupero edilizio, bonus barriere architettoniche e bonus mobili effettuati a partire dal 1° marzo 2024 saranno assoggettati alla maggiore ritenuta d’acconto dell’11 per cento.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riforma della fiscalità internazionale: il nuovo Regime Impatriati.

Uncategorised Posted on Mon, January 08, 2024 16:02:39

POST 6/2024

Il decreto di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. 209/2023) pubblicato in G.U. lo scorso 28 dicembre 2023, al suo articolo 5, riscrive completamente la disciplina in tema di cd. lavoratori impatriati.

Viene infatti definitivamente abrogato, a partire dal periodo di imposta 2024, il precedente regime impatriati contenuto nell’articolo 16 del d.lgs. 147/2015 ad eccezione di alcune previsioni di carattere transitorio.

La nuova norma agevolativa presenta contorni più restrittivi rispetto alla previgente sia con riguardo alla misura dell’agevolazione, in termini di vantaggio fiscale, sia in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi per potervi accedere.

I REQUISITI

Secondo il nuovo regime, sono agevolati i redditi del lavoratore che, a partire dal periodo di imposta 2024, trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’ art. 2 del TUIR ove questi:

  • si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, ovvero, qualora l’attività lavorativa sia prestata in favore del medesimo datore di lavoro presso cui era stato impiegato all’estero, il lavoratore non sia stato residente in Italia:
    • nei sei periodi di imposta precedenti, se non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • nei sette periodi d’imposta precedenti, se, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • presti l’attività lavorativa, per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato;
  • sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (come definiti dal decreto e dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206).

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell’agevolazione i redditi da lavoro dipendente nonché i redditi da lavoro autonomo per l’esercizio di arti e professioni entro il limite annuo dei 600 mila euro.

L’abbattimento dell’imponibile, in forza delle nuove disposizioni agevolative, è pari al 50%.

L’agevolazione può essere innalzata al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

L’agevolazione è concessa sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal regime de minimis.

REGIME TRANSITORIO

A seguito dell’abrogazione del regime previgente, come già accennato, l’articolo 5 del d.lgs. 209/2023 prevede in ultimo una serie di misure transitorie.

Il comma 9 consente infatti di continuare ad applicare le vecchie regole a chi ha trasferito la residenza anagrafica entro lo scorso 31 dicembre 2023 ovvero, per i soli rapporti di lavoro sportivo, in favore di quei soggetti il cui contratto sia stato sottoscritto entro la stessa data.

Infine, il comma 10, dispone un regime transitorio in base al quale il nuovo regime si applica, per ulteriori 3 anni (oltre ai 5 “ordinari”), per i soggetti che:

  • trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024;
  • acquistano, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tale caso, i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario, di una detassazione maggiore.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Udine



Legge di Bilancio 2024: incremento delle aliquote ai fini IVIE e IVAFE.

Uncategorised Posted on Mon, January 08, 2024 11:14:49

POST 5/2024

La Legge di bilancio 2024 interviene “ritoccando” al rialzo le aliquote delle imposte patrimoniali per i beni all’estero oggetto di monitoraggio fiscale.

Per quanto riguarda gli immobili, infatti, l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) dal 1° gennaio 2024 l’aliquota applicata sale dal 0,76%, precedentemente prevista, al 1,06%.

Per le attività finanziarie detenute nei cd. paradisi fiscali l’aliquota IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) viene raddoppiata passando dal precedente 2 per mille al 4 per mille a partire dal periodo di imposta 2024.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Udine



Legge di Bilancio 2024: PEX estesa alle società non residenti.

Uncategorised Posted on Mon, January 08, 2024 11:08:06

POST 4/2024

Il comma 59 dell’articolo 1 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) introduce una modifica all’articolo 68 del TUIR in tema di plusvalenza da cessione di partecipazioni in società italiana da parte di un soggetto estero.

Viene infatti inserito un nuovo comma 2-bis nel quale è ora previsto che qualora una società estera, residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni ed ivi soggetta a un’imposta sul reddito delle società, ceda una partecipazione in società italiana avente i requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 TUIR l’eventuale plusvalenza realizzata dovrà essere considerata imponibile solo per il 5% del suo ammontare (equiparandola di fatto al regime PEX previsto dall’articolo 87 TUIR per i soggetti residenti).

Eventuali minusvalenze eccedenti potranno essere utilizzate fino alla concorrenza del 5% delle plusvalenze realizzate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Udine



Riforma della fiscalità internazionale: residenza delle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Thu, January 04, 2024 23:17:26

POST 3/2024

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 209 del 2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

L’articolo 1 del Decreto apporta tra l’altro, a far data dal 1° gennaio 2024, significative modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche (articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Prima della riforma, fino al 2023, la norma definiva residente nel territorio dello Stato la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

– è iscritta all’anagrafe della popolazione residente del Comune;

– ha nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”;

– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

A far data dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Quindi, considerando specificatamente anche le “frazioni di giorno”, oggi si considera residente nel territorio dello Stato la persona che nella maggior parte del periodo di imposta alternativamente:

– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

– è “presente” nel territorio dello Stato;

– ha il domicilio definito specificatamente dalla norma come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”;

inoltre, salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

La riforma non ha variato le disposizioni per cui si presumono altresì residenti in Italia, salvo prova contraria (a carico del contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”). 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: adeguamento delle rimanenze di magazzino.

Uncategorised Posted on Tue, January 02, 2024 09:08:36

POST 2/2024

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (di cui all’articolo 92 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: “rimanenze”). 

L’adeguamento delle rimanenze di cui sopra può essere effettuato:

– mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, nonché

– mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto. 

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: 

a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; 

b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato. 

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2023 da presentare nel 2024.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. 

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. 

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata della Legge di Bilancio 2024. 

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: nuova possibilità per affrancare quote e terreni.

Uncategorised Posted on Tue, January 02, 2024 09:06:36

POST 1/2024

La Legge di bilancio 2024 prevede (ancora una volta) la proroga della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto è determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024

Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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