POST 200/2023

Il Decreto Lgs. 10 marzo 2023 n.24 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano adeguate norme volte a proteggere tutti coloro che segnalano particolari violazioni del diritto nazionale o dell’Unione Europea.

La disciplina c.d. whistleblowing ha principalmente lo scopo di far emergere condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo in cui opera, garantendo allo stesso soggetto che ne denuncia l’esistenza un elevato livello di anonimato, riservatezza e protezione.

La disciplina si applica ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 50 o che hanno adottato un modello 231. Per i soggetti privati che hanno impiegato più di 250 lavoratori il termine per adeguarsi alla normativa era fissato al 15 luglio 2023 mentre per tutti gli altri scadrà il 17 dicembre 2023.

I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre non soltanto canali interni di veicolazione delle informazioni, ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC.

  1. Ambiti oggettivo e soggettivo

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) o dell’Unione europea (nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono escluse le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività presso la società, nonché dagli azionisti/soci e dalle persone con funzione di direzione amministrativa e di controllo.

  • Canali di segnalazione

La segnalazione deve contenere informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell’ambito applicativo soggettivo della disciplina. La legge ricomprende a tale rilievo anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

I canali di segnalazione interna (sia orale sia scritto), attivati sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

La segnalazione esterna all’ANAC può essere compiuta solo in caso di: (i) inefficacia/impossibilità dell’utilizzo del canale interno (mancata attivazione del canale; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni o che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, se la segnalazione non ha avuto esito) o (ii) per ragioni d’urgenza , quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: (a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

  • Gli strumenti di tutela

La norma prevede numerose le misure a tutela i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell’interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l’efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all’ordinaria tutela dei dati personali, sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l’art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l’autore della prova del contrario.

  • L’apparato sanzionatorio

La norma prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12. L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Entro il 17 dicembre 2023 dunque i soggetti privati con almeno 50 dipendenti dovranno procedere ad implementare i canali di segnalazione interni (orale e scritta) in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e a nominare e formare i gestori dei suddetti canali.

I canali di segnalazione dovranno inoltre garantire anche la compliance in materia di privacy ed a tal fine è necessario procedere con una valutazione d’impatto del trattamento effettuato in materia di whistleblowing.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso