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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Approvato il decreto di recepimento della Direttiva Whistleblowing.

Uncategorised Posted on Thu, January 19, 2023 18:27:16

POST 22/2023

In data 9.12.2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno del decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Europea 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La Direttiva Whistleblowing prevede, in sintesi:

  1. l’obbligo per gli enti privati con più di 50 dipendenti di istituire canali di segnalazione interni;
  2. la possibilità non solo per i dipendenti ma anche per altri soggetti in rapporti con l’ente di effettuare segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione in diversi settori tra cui appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, sicurezza dell’ambiente, etc.;
  3. l’attivazione di canali per le segnalazioni sicure e che garantiscano la riservatezza dell’identità personale del segnalante e che invii un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione;
  4. la necessità di designare soggetti imparziali per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
  5. l’obbligo di dare riscontro al segnalante in un termine ragionevole (non superiore a 3 mesi dalla segnalazione).

Il recepimento della Direttiva imporrà, dunque, a buona parte delle società di dotarsi di un sistema di segnalazione delle violazioni

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Disposizioni IMU sui poteri dei comuni e pubblicazione sul sito internet del MEF di aliquote e regolamenti comunali.

Uncategorised Posted on Thu, January 19, 2023 18:24:39

POST 21/2023

La legge di bilancio del 2023, al comma 837, modifica i commi 756 e 767 dell’art. 1 della legge 160/2019  in materia IMU.

Si riportano di seguito le variazioni.

L’art. 1, coma 756, L. 160/2019 dispone che, a partire dal 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Adesso, a questa disposizione, è stato aggiunto che con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate dal decreto.

In sintesi, si affida ad un decreto del MEF la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

L’art. 1, coma 767, L. 160/2019 sancisce che le aliquote ed i regolamenti IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, il prospetto delle aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Adesso, a queste disposizioni, si pone una deroga alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

In pratica è stato previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata “tempestivamente” secondo i termini su riportati, si applicano le aliquote di base IMU (previste dai commi da 748 a 755 dell’art. 1, L. 160/2019) e non quelle vigenti nell’anno precedente.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Dal 1° gennaio 2023 debutta l’ILIA in Friuli Venezia Giulia.

Uncategorised Posted on Thu, January 19, 2023 18:20:43

POST 20/2023

La legge di bilancio del 2023, ai commi da 834 a 836, modifica la normativa IMU recependo la legge regionale nr. 17 del 14 novembre 2022 del Friuli-Venezia Giulia (come previsto dall’art. 1, comma 739, Legge n. 160/2020 “Finanziaria 2020”, …” ferma restando per la regione Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti…”).

Dal 1° gennaio 2023, quindi, trova applicazione l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) che sostituisce l’IMU nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Analogamente a quanto disposto per l’IMU, nonché per l’IMI della provincia autonoma di Bolzano e per l’IMIS della provincia autonoma di Trento, l’ILIA dovuta per gli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; ai fini IRAP, invece, l’imposta è indeducibile.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura.

Uncategorised Posted on Thu, January 19, 2023 18:18:57

POST 19/2023

Con lo scopo di mitigare gli effetti del caro bollette, in attuazione dell’art.11 del Decreto Aiuti-Ter (Dl n. 144/2022 convertito con modificazioni dalla legge 175/2022) il Ministro della Cultura ha firmato il decreto attuativo che ripartisce le risorse stanziate pari a 40 milioni di euro.

Le risorse saranno così ripartite: 15 milioni alle sale teatrali e alle sale da concerto; 15 milioni alle sale cinematografiche; 10 milioni a musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, pubblici e privati.
Le somme saranno riconosciute in proporzione alla differenza tra l’importo dei costi di fornitura di energia elettrica e gas sostenuti nel 2022 rispetto al 2019, così come risulterà dalle fatture allegate alle domande ammesse.

Gli interessati, oltre ad avere sede legale in Italia ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, dovranno rispondere a specifici requisiti. 

Sale teatrali e da concerto:

Potrà accedere al contributo chi gestisce in modo continuativo una o più sale con capienza di almeno 80 posti e che abbia organizzato, nel corso del 2022, un numero minimo di spettacoli (almeno 40 rappresentazioni teatrali o 15 concerti).

Sale cinematografiche:

Sarà necessario aver realizzato almeno 250 spettacoli nel corso del 2022 nella sala per cui si fa richiesta di contributo.

Musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali:

Sarà necessario dimostrare l’apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali o, nel caso di aperture stagionali, per almeno 160 giorni nel 2022.

Le competenti Direzioni generali MiC (Spettacolo dal Vivo, Cinema e Audiovisivo, Musei) pubblicheranno ciascuna sul proprio sito un avviso in cui saranno stabilite le modalità di presentazione delle relative domande, che gli interessati potranno presentare in via telematica entro i 15 giorni successivi.

Il presente contributo non è cumulabile con il credito d’imposta energia e gas.

Cinzia Costa

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:30:05

POST 18/2023

L’articolo 1, commi 685-690 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto quanto segue:

Al fine di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e degli scarti non pericolosi della lavorazione e recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla raccolta  differenziata degli imballaggi in plastica ovvero acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per le annualità 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 20.000= per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi acquistati.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2023 – Imposta sostitutiva 5% sulle mance.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:25:32

POST 17/2023

L’articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le mance corrisposte nell’anno 2023 ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Tali somme saranno poi escluse dal reddito imponibile ai fini previdenziali ma saranno considerate per il riconoscimento di deduzioni e detrazioni fiscali.

È facoltà del lavoratore rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute che, di conseguenza, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sarebbero tassate in via ordinaria.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023 – Detrazione IVA acquisto immobili classe A/B da imprese costruttrici.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:17:36

POST 16/2023

L’articolo 1, comma 76, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) introduce la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici.

La detrazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023 e va ripartita in 10 quote annuali, costanti, a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso



Il Milleproroghe, le spese sanitarie, le fatture elettroniche, i corrispettivi e il Sistema TS.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:15:27

POST 15/2023

L’art. 3, c. 2, del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2023”) ha nuovamente prorogato di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2023, il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto anche per il 2023, così come già avvenuto dal 2019 in poi, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea.

Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B).

Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.

Con il DL Milleproroghe viene inoltre rinviato al 1° gennaio 2024 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri attraverso un registratore telematico (RT).

In conclusione, per le Farmacie è rinviata di un ulteriore anno l’evoluzione delle modalità di fatturazione e invio dei corrispettivi, che pertanto per il 2023 rimarranno ancora in linea con quelle valide per l’anno appena trascorso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



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