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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:30:05

POST 18/2023

L’articolo 1, commi 685-690 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto quanto segue:

Al fine di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e degli scarti non pericolosi della lavorazione e recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla raccolta  differenziata degli imballaggi in plastica ovvero acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per le annualità 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 20.000= per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi acquistati.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2023 – Imposta sostitutiva 5% sulle mance.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:25:32

POST 17/2023

L’articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le mance corrisposte nell’anno 2023 ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Tali somme saranno poi escluse dal reddito imponibile ai fini previdenziali ma saranno considerate per il riconoscimento di deduzioni e detrazioni fiscali.

È facoltà del lavoratore rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute che, di conseguenza, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sarebbero tassate in via ordinaria.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023 – Detrazione IVA acquisto immobili classe A/B da imprese costruttrici.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:17:36

POST 16/2023

L’articolo 1, comma 76, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) introduce la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici.

La detrazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023 e va ripartita in 10 quote annuali, costanti, a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso



Il Milleproroghe, le spese sanitarie, le fatture elettroniche, i corrispettivi e il Sistema TS.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:15:27

POST 15/2023

L’art. 3, c. 2, del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2023”) ha nuovamente prorogato di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2023, il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto anche per il 2023, così come già avvenuto dal 2019 in poi, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea.

Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B).

Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.

Con il DL Milleproroghe viene inoltre rinviato al 1° gennaio 2024 l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri attraverso un registratore telematico (RT).

In conclusione, per le Farmacie è rinviata di un ulteriore anno l’evoluzione delle modalità di fatturazione e invio dei corrispettivi, che pertanto per il 2023 rimarranno ancora in linea con quelle valide per l’anno appena trascorso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Proroga agevolazioni prima casa per gli under 36: esenzione imposte d’atto e accesso Fondo di garanzia e solidarietà.

Uncategorised Posted on Wed, January 18, 2023 15:11:23

POST 14/2023

L’art. 1, comma 74,  lett. c) della  legge di bilancio 2023  ha modificando l’art.64, comma 9, del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis)  estendendo di un ulteriore anno, quindi fino al 31 dicembre 2023,  l’agevolazione prima casa under 36 in merito all’esenzione delle imposte d’atto.

Il Decreto Sostegni-bis aveva introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti di età inferiore a 36 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro: inizialmente l’agevolazione era prevista per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 fino al 30 giugno 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2022 con la legge di bilancio 2022 ed ora nuovamente prorogato dalla legge di bilancio 2023.

L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà, atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di prime case e consiste nell’esenzione:

  • dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale: per gli atti imponibili a IVA, invece, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta;
  • dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il beneficio si applica se il contribuente rispetta contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • non aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • avere un indicatore della situazione economica (ISEE), in corso di validità alla data dell’atto, non superiore a 40.000 euro;
  • devono sussistere tutte le condizioni previste, per l’acquisto della prima casa, dalla Nota II-bis, all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Nel caso di pluralità di acquirenti/mutuatari l’agevolazione si applica solo al soggetto che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Sempre l’art. 1, comma 74,  lett. b) della  legge di bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il termine per presentare le domande per  l’accesso speciale al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021. Il comma 75, inoltre, dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023.

Ricordiamo che il Fondo di garanzia per la prima casa era stato istituto dall’art. 1, comma 48, lett. c) della L.147/2013 e attuato per mezzo del DM 31 luglio 2014. E’ destinato alla concessione di garanzia a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro erogati per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.

Con la proroga operata dalla legge di bilancio 2023 si vuole continuare a garantire ai soggetti più fragili (sotto indicati) la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, prevista all’ 80% della quota capitale, nei seguenti casi:

  • per le giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP  ed i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’ 80%.

E’ prorogata anche la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’ 80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, comma 1, del DL 73/2021.

Inoltre, l’art. 1, comma 74, lett. a) della legge di bilancio 2023 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparri),andando quindi a modificare l’art. 64 comma 1 del DL 73/2021, relativamente alla sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione, inizialmente introdotta dal DL 18/2020 (c.d Decreto Cura Italia) doveva durare nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 e poi prorogata al 31 dicembre 2022.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso