POST 17/2023

L’articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le mance corrisposte nell’anno 2023 ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Tali somme saranno poi escluse dal reddito imponibile ai fini previdenziali ma saranno considerate per il riconoscimento di deduzioni e detrazioni fiscali.

È facoltà del lavoratore rinunciare per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute che, di conseguenza, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sarebbero tassate in via ordinaria.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso