POST 9/2023

L’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Solo per il 2023 viene introdotta la possibilità, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, di applicare una tassa piatta al 15 per cento sulla base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa determinato nel 2023 e il reddito d’impresa più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo importo.

Per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024 si assume come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso