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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Centro di interessi economici prevalente: la residenza è in Italia.

NEWS Posted on Fri, July 15, 2016 16:31:17

POST 130

La corte di
Cassazione con la sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016 è tornata a pronunciarsi
in merito agli elementi di fatto attraverso i quali è possibile configurare la
residenza, ai fini fiscali, di un soggetto persona fisica in Italia.

Nel caso di
specie la Suprema Corte ha giudicato erronea la precedente pronuncia dei
giudici di merito i quali avevano considerato come non residente in Italia un
soggetto in quanto iscritto all’AIRE.

I giudici di
legittimità hanno ricordato infatti come la semplice iscrizione all’AIRE da
sola non basti ad escludere la residenza di un soggetto in Italia allorché tale
soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come
sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie
relazioni personali. Tale assunto rimarca la linea, oramai consolidata, della
Corte di Cassazione che in tutte le sue pronunce, recenti e non, ha ribadito
come tale interpretazione dell’articolo 2 del TUIR sia perfettamente in linea
con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea che ai fini della
determinazione del luogo della residenza prevede vengano tenuti in
considerazione i legami personali e professionali dell’individuo dando, nel caso
di incertezza, prevalenza ai primi sui secondi.

Richiamando
tali principi la Corte ha dunque cassato la sentenza del giudice d’appello in
quanto nella precedente pronuncia, favorevole al contribuente, non si era
tenuto conto di diversi dati di fatto addotti dall’Agenzia delle Entrate che
avrebbero assunto valore decisivo nella determinazione della residenza del
soggetto. A tale riguardo la sentenza richiama numerosi elementi tra cui:


l’apertura
da parte del contribuente di numerosi conti correnti in Italia;


le
numerosissime tracce di frequenti soggiorni in Italia;


il fatto che
i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente
prevedessero come foro competente in caso di controversie quello italiano;


l’avvenuta
stipula di polizze assicurative in Italia;


il recapito
della corrispondenza ad un indirizzo italiano.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Patent Box: documentazioni integrativa entro 150 giorni dal 31 dicembre 2015.

NEWS Posted on Wed, July 06, 2016 14:54:25

POST 129

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016, ha chiarito che per le istanze di ruling ai fini del Patent Box, presentate tra il 1° ed il 31 dicembre 2015, il termine dei 150 giorni per presentare l’integrazione dei documenti relativi all’utilizzo diretto di beni immateriali, dell’utilizzo “indiretto” oppure delle plusvalenze, decorreva dal 31 dicembre 2015, anziché dalla data di presentazione dell’istanza.

Per tutti i contribuenti che hanno inviato istanza entro il mese di dicembre 2015, quindi, il termine per presentare le integrazioni scadeva il 30 maggio 2016.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



I Bandi della Regione Veneto su start up innovative e nuove imprese.

NEWS Posted on Mon, July 04, 2016 12:17:30

POST 128

I bandi danno attuazione all’asse riguardante la “competitività
dei sistemi produttivi” e “ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
entrambi previsti dal programma operativo regionale (POR), strumento del Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR).

I due bandi, per l’erogazione di contributi alle start up
innovative
(DGR N. 827 del 31/05/2016) e bando per l’erogazione di
contributi alle nuove imprese (DGR N. 828 del 31/05/2016) intendono rafforzare il sistema imprenditoriale Veneto mediante il sostegno
all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in
grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a
generare nuove opportunità occupazionali. Questo consente di promuovere altresì
investimenti delle imprese in R&I, sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese.

Anche le Start Up innovative (già costituite o ancora in fase di
costituzione) rientrano nei primi due bandi a valere sul POR FESR 2014/2020 di
cui potranno beneficiare anche le nuove aziende:

– Bando per l’erogazione di
contributi alle start up innovative (DGR N. 827 del
31/05/2016)
AZIONE 1.4.1 “Sostegno alla creazione e consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off
della ricerca”.

– Bando per l’erogazione di
contributi alle nuove imprese (DGR N. 828 del 31/05/2016)
AZIONE 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro-finanza”.

L’obiettivo è quello di aumentare la competitività del sistema
produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale e
finalizzando l’azione verso le priorità e gli ambiti di specializzazione in
essa contenuti, in coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partners – Pavia – Treviso



Avvisi di anomalia “in arrivo” per TFR e TFM superiori al milione di euro.

NEWS Posted on Wed, June 29, 2016 21:50:42

POST 127

Con
l’emanazione del provvedimento n. 2016/97991 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che nei
prossimi mesi procederà ad inviare delle “comunicazioni di anomalia” per alcuni
di quei Contribuenti che hanno percepito indennità di fine rapporto (il TFR per
i lavoratori dipendenti e il TFM per gli amministratori di società), superiore
al milione di euro.

Si ricorda che tali indennità, in forza della deroga introdotta
dall’articolo 24 comma 31 del DL n. 201/2011 (cd. “Manovra Monti”), sono soggette non più a tassazione separata
(come previsto dall’articolo 17 comma 1 lett. a) e c) del TUIR) bensì a
tassazione ordinaria per la parte
eccedente il milione di euro
con
riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è
sorto a decorrere dal 1^ gennaio 2011
” ovvero con effetto retroattivo.

L’agenzia ha
reso noto che tali anomalie sono emerse in seguito all’esame dei dati
dichiarati dai percipienti e di quelli comunicati dai sostituti di imposta che
hanno erogato agli stessi le indennità di fine rapporto ed altre indennità
equipollenti.

Gli Uffici
competenti provvederanno dunque, in attuazione delle previsioni contenute
nell’articolo 1 comma 634-636 della legge di Stabilità 2015, a comunicare la
presenza di anomalie ai contribuenti interessati a mezzo Raccomandata A/R.

La predetta
comunicazione conterrà:

a)
numero di Protocollo R.U.;

b)
dati presenti in anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai
compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di
un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto;

c)
estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano
dichiarati in tutto o in parte le indennità percepite;

d)
importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente
omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità
erroneamente assoggettata a tassazione separata da utilizzare come ritenute a
titolo d’acconto della tassazione ordinaria dovuta.

I
contribuenti che venissero raggiunti dalla predetta comunicazione potranno, anche
per tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica,
richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di
una email all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate
riportato nella comunicazione stessa.

Qualora
le “contestazioni” mosse dall’Ufficio risultassero fondate è data facoltà al
Contribuente, che intende regolarizzare la propria posizione, di avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso
di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Brexit: prime considerazioni sui possibili effetti per la Farmacia.

NEWS Posted on Mon, June 27, 2016 11:15:43

POST 126

All’indomani della vittoria del leave contro il remain nello scontro referendario per la permanenza della Gran Bretagna nell’Unione Europea, la borsa italiana ha registrato il suo peggior risultato di sempre (-12,48%) e le principali borse europee hanno polverizzato in poche ore più di 410 miliardi di euro. Le quotazioni del petrolio e dell’euro sono precipitate. Ma questo è solo l’inizio.

Il day after si chiude infatti con la chiara consapevolezza che nulla sarà più come prima; che si sia innescato un processo irreversibile, che investirà sul piano politico, sociale ed economico tutti i paesi del vecchio continente e non solo.

Ma quale futuro ci attende?

Purtroppo nessuno è in grado di prevederlo. Tanto meno gli economisti: studiosi di una scienza inesatta qual è l’economia reale.

Molto infatti dipenderà dagli “accordi di exit”, che verranno negoziati nei prossimi due anni, nonché dai possibili “effetti domino”, che potrebbero portare all’uscita dall’Unione di altri Paesi. Ma non solo. Le variabili in gioco sono innumerevoli e innumerevoli quindi gli scenari possibili.

L’unica certezza -insomma- è proprio l’incertezza.

In questo contesto non stupisce quindi la disperata fuga dai titoli più rischiosi, dai titoli di Stato e bancari dei paesi finanziariamente più deboli dell’Unione, in primis Grecia e Italia.

Per le stesse ragioni non stupisce l’apprezzamento avuto nel “venerdì nero” delle borse europee dall’oro, dai bund tedeschi, dai titoli farmaceutici ovvero dai principali “beni rifugio”.

Al di là delle inevitabili speculazioni e dei conseguenti “rimbalzi tecnici”, che caratterizzeranno l’elevata volatilità dei mercati, questa tendenza dovrebbe comunque permanere nel breve e medio periodo.

Le ricadute che ci potranno essere in Italia, per un Settore molto delicato e in evoluzione quale quello della Farmacia, sono molteplici. Alcune di carattere generale, altre più specifiche.

Quanto alle prime, possiamo ritenere che:

a) il riacutizzarsi della crisi economica e finanziaria e la conseguente contrazione dei consumi, comporterà, al pari della maggior parte degli esercizi commerciali, una riduzione dei fatturati della Farmacia, soprattutto per la componente extramutualistica;

b) la grave debolezza del nostro sistema bancario, ulteriormente aggravatasi dopo l’esito del referendum britannico, determinerà una contrazione dei finanziamenti, con conseguente ripercussione sugli investimenti e quindi dei prezzi di cessione delle farmacie;

c) l’accresciuto “rischio paese”, “rischio Italia”, scoraggerà molti investitori esteri a investire nel nostro Paese. Ciò anche nella prospettiva di un prossimo ingresso dei capitali nella proprietà della Farmacia privata, come previsto dal DDL Concorrenza, tuttora in discussione al Senato.

Quanto alle conseguenze di carattere più settoriale, possiamo invece ritenere che:

a) le forti turbolenze dei mercati finanziari rafforzeranno patrimonialmente la Farmacia in quanto, proprio per la regolamentazione del Settore in cui opera, continuerà a rappresentare un “bene rifugio” per molti investitori, attirati da tassi di rendimento relativamente stabili e accettabili;

b) l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e dei grossisti di medicinali che vi operano causerà un ridimensionamento del mercato parallelo internazionale di farmaci. I distributori intermedi d’oltremanica, grazie anche alla loro appartenenza alla UE, sono stati fino ad oggi tra i più attivi in Europa sul parallel trade farmaceutico. La loro uscita avrà effetti negativi sulla Domanda di questo mercato, sui prezzi praticati, sui margini e, in ultima, sulla stessa convenienza da parte delle farmacie “autorizzate 219” a svolgere tale attività.

In conclusione, la decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Europa cambierà il mondo e il corso della storia. Cambierà la Farmacia.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre



La farmacia deve pagare il canone Rai.

NEWS Posted on Mon, June 27, 2016 11:12:31

POST 125

La Rai Radiotelevisione italiana – Direzione Canone – con una comunicazione inviata a molte farmacie nonché in una nota indirizzata alla stessa Federfarma nazionale, ha recentemente precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti nel corso dell’anno dal Ministero dello Sviluppo economico, che il possesso di uno o più apparecchi “atti od adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e quindi dotati di sintonizzatore, anche se non collegati ad alcuna antenna e indipendentemente dall’uso al quale sono adibiti, comporta l’obbligo del pagamento del canone. Il possesso di apparecchi radiofonici e televisivi, di decoder per televisione digitale terrestre o satellitare e di videoregistratori comporta l’obbligo del pagamento del canone.

Onde evitare qualsiasi equivoco, viene infine precisato che le novità introdotte dall’ultima Legge di stabilità riguardano solo il canone Rai dovuto dai privati e non il “canone speciale” a carico delle imprese.

In conclusione quindi le farmacie, qualora posseggano apparecchi “atti od adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, a prescindere dall’uso che ne fanno, dovranno pagare il canone annuo di euro 203,70 per la tv e di euro 29,94 per la radio.

Tale pagamento non verrà trattenuto nella bolletta dell’elettricità, ma dovrà avvenire con il consueto bollettino di conto orrente postale.

Va infine segnalato come l’emanazione della Circolare n.29/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno scorso, in cui è esplicitata la componente Iva del canone Rai, e la pubblicazione della Sentenza “Cesky Rozhlas” della Corte UE del 22 giugno, circa l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva sull’attività di tele-radiodiffusione pubblica, finanziata col canone riscosso dai possessori di apparecchi televisivi, facciano almeno sperare in un prossimo recupero dell’imposta sul valore aggiunto versata col canone Rai.

Giovanni Loi
Dottore commercialista – Studio EPICA – Mestre



Evento a Milano del 14 giugno 2016: “Crisi bancaria, qual’è la vera situazione?”

NEWS Posted on Fri, June 17, 2016 19:31:01


POST 124

I Professionisti ed i Collaboratori dello Studio Epica ringraziano tutti i Partecipanti all’evento di Milano del 14 giugno 2016 dal titolo “Crisi bancaria: Quale è la vera situazione?”. Un particolare ringraziamento a Stefano Righi, allo Studio Legale Elli Falsoni a Giotto Sim ed a STEP e Banca BLINCK che hanno patrocinato l’evento.

Studio Epica



Raddoppio dei termini di accertamento sui redditi: recente orientamento giurisprudenziale.

NEWS Posted on Sun, June 12, 2016 14:08:18

POST 123

Con
l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 molte commissioni tributarie
stanno orientando le proprie decisioni in tema di raddoppio dei termini di
accertamento a causa di violazioni “penal-tributarie
considerando implicitamente abrogata la clausola di salvaguardia introdotta a
favore dell’Amministrazione Finanziaria dal decreto 128/2015.

La Legge di
Stabilità riscrivendo le norme sui termini decadenziali dell’accertamento, a
partire dal periodo di imposta 2016, ha al contempo previsto espressamente che
per il passato, quindi fino al 2015, valgono le vecchie regole sul raddoppio
dei termini esclusivamente nel caso in cui la notizia di reato (violazione
penale) sia stata inoltrata entro la scadenza ordinaria del termine di
decadenza. I termini ordinari fino al 2015, lo ricordiamo, sono i seguenti:


entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione è stata presentata);


entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione NON è stata presentata);

Stando
quindi a quanto contenuto nell’inciso di cui all’articolo 1 comma 132 della
Legge di Stabilità 2016 molte commissioni tributarie hanno ritenuto implicitamente
abrogata la clausola di salvaguardia per l’Amministrazione Finanziaria
contenuta nel decreto sulla certezza del diritto, nella parte in cui venivano
fatti salvi gli effetti degli atti già notificati alla data del 2 settembre
2015 e che non rispettavano i termini sopra citati.

In poche
parole, stando a tali ultime pronunce, pare delinearsi un orientamento retroattivo secondo il quale gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate possono avvalersi del raddoppio dei termini di accertamento solo
nei casi in cui la violazione penale sia accertata entro i termini ordinari di
decadenza.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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