POST 130

La corte di
Cassazione con la sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016 è tornata a pronunciarsi
in merito agli elementi di fatto attraverso i quali è possibile configurare la
residenza, ai fini fiscali, di un soggetto persona fisica in Italia.

Nel caso di
specie la Suprema Corte ha giudicato erronea la precedente pronuncia dei
giudici di merito i quali avevano considerato come non residente in Italia un
soggetto in quanto iscritto all’AIRE.

I giudici di
legittimità hanno ricordato infatti come la semplice iscrizione all’AIRE da
sola non basti ad escludere la residenza di un soggetto in Italia allorché tale
soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come
sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie
relazioni personali. Tale assunto rimarca la linea, oramai consolidata, della
Corte di Cassazione che in tutte le sue pronunce, recenti e non, ha ribadito
come tale interpretazione dell’articolo 2 del TUIR sia perfettamente in linea
con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea che ai fini della
determinazione del luogo della residenza prevede vengano tenuti in
considerazione i legami personali e professionali dell’individuo dando, nel caso
di incertezza, prevalenza ai primi sui secondi.

Richiamando
tali principi la Corte ha dunque cassato la sentenza del giudice d’appello in
quanto nella precedente pronuncia, favorevole al contribuente, non si era
tenuto conto di diversi dati di fatto addotti dall’Agenzia delle Entrate che
avrebbero assunto valore decisivo nella determinazione della residenza del
soggetto. A tale riguardo la sentenza richiama numerosi elementi tra cui:


l’apertura
da parte del contribuente di numerosi conti correnti in Italia;


le
numerosissime tracce di frequenti soggiorni in Italia;


il fatto che
i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente
prevedessero come foro competente in caso di controversie quello italiano;


l’avvenuta
stipula di polizze assicurative in Italia;


il recapito
della corrispondenza ad un indirizzo italiano.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso