POST 123

Con
l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 molte commissioni tributarie
stanno orientando le proprie decisioni in tema di raddoppio dei termini di
accertamento a causa di violazioni “penal-tributarie
considerando implicitamente abrogata la clausola di salvaguardia introdotta a
favore dell’Amministrazione Finanziaria dal decreto 128/2015.

La Legge di
Stabilità riscrivendo le norme sui termini decadenziali dell’accertamento, a
partire dal periodo di imposta 2016, ha al contempo previsto espressamente che
per il passato, quindi fino al 2015, valgono le vecchie regole sul raddoppio
dei termini esclusivamente nel caso in cui la notizia di reato (violazione
penale) sia stata inoltrata entro la scadenza ordinaria del termine di
decadenza. I termini ordinari fino al 2015, lo ricordiamo, sono i seguenti:


entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione è stata presentata);


entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione dei redditi (se la dichiarazione NON è stata presentata);

Stando
quindi a quanto contenuto nell’inciso di cui all’articolo 1 comma 132 della
Legge di Stabilità 2016 molte commissioni tributarie hanno ritenuto implicitamente
abrogata la clausola di salvaguardia per l’Amministrazione Finanziaria
contenuta nel decreto sulla certezza del diritto, nella parte in cui venivano
fatti salvi gli effetti degli atti già notificati alla data del 2 settembre
2015 e che non rispettavano i termini sopra citati.

In poche
parole, stando a tali ultime pronunce, pare delinearsi un orientamento retroattivo secondo il quale gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate possono avvalersi del raddoppio dei termini di accertamento solo
nei casi in cui la violazione penale sia accertata entro i termini ordinari di
decadenza.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso