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La Rai Radiotelevisione italiana – Direzione Canone – con una comunicazione inviata a molte farmacie nonché in una nota indirizzata alla stessa Federfarma nazionale, ha recentemente precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti nel corso dell’anno dal Ministero dello Sviluppo economico, che il possesso di uno o più apparecchi “atti od adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e quindi dotati di sintonizzatore, anche se non collegati ad alcuna antenna e indipendentemente dall’uso al quale sono adibiti, comporta l’obbligo del pagamento del canone. Il possesso di apparecchi radiofonici e televisivi, di decoder per televisione digitale terrestre o satellitare e di videoregistratori comporta l’obbligo del pagamento del canone.

Onde evitare qualsiasi equivoco, viene infine precisato che le novità introdotte dall’ultima Legge di stabilità riguardano solo il canone Rai dovuto dai privati e non il “canone speciale” a carico delle imprese.

In conclusione quindi le farmacie, qualora posseggano apparecchi “atti od adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, a prescindere dall’uso che ne fanno, dovranno pagare il canone annuo di euro 203,70 per la tv e di euro 29,94 per la radio.

Tale pagamento non verrà trattenuto nella bolletta dell’elettricità, ma dovrà avvenire con il consueto bollettino di conto orrente postale.

Va infine segnalato come l’emanazione della Circolare n.29/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno scorso, in cui è esplicitata la componente Iva del canone Rai, e la pubblicazione della Sentenza “Cesky Rozhlas” della Corte UE del 22 giugno, circa l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva sull’attività di tele-radiodiffusione pubblica, finanziata col canone riscosso dai possessori di apparecchi televisivi, facciano almeno sperare in un prossimo recupero dell’imposta sul valore aggiunto versata col canone Rai.

Giovanni Loi
Dottore commercialista – Studio EPICA – Mestre