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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il nuovo regime per cassa delle imprese minori.

NEWS Posted on Sun, May 14, 2017 12:51:22

POST 242

L’ articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11
dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) ha modificato le regole di
determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in
contabilità semplificata, apportando numerose modifiche all’art. 66 TUIR.

Il regime di contabilità
semplificata, a prescindere dall’attività
svolta, si applica a imprese
individuali, imprese familiari e aziende coniugali, società di persone (società
in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di armamento e
società di fatto, enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività
commerciale esercitata, che nell’anno
precedente, relativamente a tutte le attività esercitate, hanno conseguito ricavi non superiori ai
seguenti limiti:


400.000 Euro nel caso di attività di prestazione di servizi;


700.000 Euro negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di
beni).

A queste
condizioni e per questi soggetti il regime naturale e quello della contabilità
semplificata, salvo che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità
ordinaria.

Per questi
soggetti a partire dal 1 gennaio 2017 si passa da un regime di determinazione del reddito improntato
al principio di competenza in base al quale, costi e ricavi partecipano alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui maturano a prescindere
dall’effettivo momento dell’incasso del ricavo o del pagamento del costo, ad un
principio di cassa
, in base al quale costi e ricavi partecipano alla formazione
del reddito dell’esercizio nel momento in cui vengono pagati ovvero incassati.

Il
passaggio al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata sarà
automatico dal 1° gennaio 2017 (regime naturale), senza l’obbligo di
alcuna comunicazione, salvo che il contribuente non per la tenuta della
contabilità ordinaria.

In realtà
si ritiene che il nuovo regime di determinazione del reddito delineato dal
nuovo articolo 66 del TUIR non sia un regime di cassa «puro», bensì un regime misto cassa-competenza. In
sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le
spese sostenute, mentre continua ad applicarsi il criterio della competenza per
altri componenti positivi e negativi quali plusvalenze e minusvalenze,
sopravvenienze attive e passive, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e
previdenza (TFR).

L’applicazione
del nuovo regime comporterà che le rimanenze finali non assumeranno più
rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile (salvo in fase
transitoria).

L’adozione
di tale regime non determinerà anomalie in termini di doppia
tassazione/deduzione, pertanto i ricavi ed i compensi e le spese che hanno già
concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di
determinazione del reddito di impresa adottato, non assumeranno rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.

Anche ai
fini Irap il valore della produzione netta su cui calcolare l’imposta sarà
determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati
alla cassa» previsti dall’articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul
reddito.

L’adozione
del regime di cassa prevede che ai fini contabilità le imprese minori possano:

1) Adottare oltre
ai consueti registri IVA, ove obbligatori, anche degli appositi registri degli
incassi e pagamenti, dove annottare in ordine cronologico, rispettivamente i
ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.

2) Adottare, come
in passato i registri iva, effettuando le annotazioni necessarie a dare
rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del
documento contabile ai fini iva

Entrambe le suddette
alternative comportano maggiori adempienti contabili. In alternativa al fine di
evitare tali maggiori adempienti le imprese potranno continuare ad utilizzare i
registri iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica
opzione, che consente loro di non annotare su tale registri gli incassi e i
pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si
intende incassato è il costo pagato alla data di registrazione del documento
contabile ai fini iva.

Luca Burighel
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Assegnazione agevolata dei beni ai soci per le società di persone in liquidazione.

NEWS Posted on Wed, May 10, 2017 12:48:39

POST 241

La
risoluzione n. 54/E emanata in data 2
maggio 2017 dall’Agenzia delle Entrate ha risposto alle numerose
richieste di chiarimento sollevate dai professionisti in merito al
comportamento da tenere nel caso in cui una società di persone che sia stata messa
in liquidazione nel corso del 2016, abbia successivamente provveduto ad
assegnare in via agevolata i beni ai soci.

La
questione nasce dall’impossibilità di indicare i dati afferenti all’operazione
di assegnazione nel modello dichiarativo a causa dell’assenza della sezione
specifica, non consentendo pertanto alla procedura di concludersi correttamente.

La
circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 5) dispone infatti che “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione
agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in
dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa
imposta sostitutiva”
e che “l’omesso,
insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non
rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata”.

Premesso
che le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente
al 31 dicembre 2016, devono presentare la dichiarazione dei redditi in forma
non unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente, ne
consegue che le stesse società poste in liquidazione nel corso del 2016, devono
compilare – per il periodo di imposta ante liquidazione – il modello UNICO
SP 2016, anno di imposta 2015
, trattandosi di società con periodo di
imposta non coincidente con l’anno solare.

Tale
modello, tuttavia, al quadro RQ – diversamente dal correlativo quadro presente
nel modello UNICO SC 2016, Quadro RQ Sez. XXII, assegnazione o cessione di beni
ai soci – non prevede la sezione per
esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta
sostitutiva
, non consentendo così il perfezionamento dell’opzione per l’imposta
sostitutiva in esame.

In ogni
caso, nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il modello
UNICO da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la
dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi
dovranno essere forniti solo a richiesta
dell’Agenzia delle entrate
.

Nel caso
di specie, quindi, si è dell’avviso che possa trovare applicazione il principio
di carattere generale del cd. comportamento
concludente
, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, secondo cui “l’opzione
e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta
delle scritture contabili”.

Pertanto,
solo per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione si intende validamente
esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa
di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta.

In ogni
caso, i soggetti interessati devono redigere un prospetto di raccordo,
contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la
definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio
territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli
Organi di controllo.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Scambio di informazioni Italia Svizzera: le ultime novità.

NEWS Posted on Tue, May 09, 2017 09:59:54

POST 240

Incomincia a prendere forma
l’imminente scambio automatizzato di informazioni tra Italia e Svizzera che
vedrà il via definitivo a partire dal 2018.

Con un comunicato dello scorso
20 marzo infatti la Afc (l’Amministrazione
federale delle contribuzioni) ha annunciato che gli istituti finanziari
svizzeri tenuti alla trasmissione di dati bancari, hanno la facoltà di
iscriversi sul portale Afc Suisse Tax
al fine di adempiere al loro obbligo di informazione.

Detti enti sono pertanto
tenuti a registrarsi al predetto portale entro la fine del 2017 affinché lo
scambio automatico possa realmente realizzarsi già a partire dal 2018.

Si aggiunge quindi un
ulteriore tassello all’implementazione del Crs (Common Reporting Standard) cui
ha aderito la Svizzera in relazione allo scambio automatizzato e generalizzato
di informazioni.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



“Manovra correttiva”: novità in materia di IVA.

NEWS Posted on Sun, May 07, 2017 11:45:14

POST 239

La “manovra correttiva” (D.L. 50 del 2017) contiene alcune novità in
materia di Imposta sul Valore aggiunto, di cui, di seguito, se ne fornisce una
breve descrizione.

SPLIT PAYMENT

Viene modificato l’art. 17-ter,
DPR 633/72 in materia di split payment,
prevedendo ora l’applicazione di tale meccanismo a tutta la Pubblica
Amministrazione, quando la stessa non agisca in qualità di debitore d’imposta
ed inoltre esso trova applicazione anche alle operazioni poste in essere nei
confronti di:

– società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o dai Ministeri, a condizione che il controllo avvenga ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, Codice Civile: si tratta di società nelle
quali la Presidenza del CdM o un Ministero disponga della maggioranza assoluta
dei voti esercitabili in assemblea (n. 1) o abbia un numero di voti sufficienti
ad esercitare un’influenza dominante (n. 2);

– società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1,
Codice Civile, direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni,
unioni di comuni;

– società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile dalle società di cui ai punti
precedenti;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Lo split payment trova
applicazione anche qualora il prestatore del servizio sia un professionista.

Le novità in questione si applicheranno alle fatture emesse dal 1°
luglio 2017.

DETRAZIONE IVA

Viene modificato (ridotto) il termine entro il quale è possibile detrarre
l’iva sugli acquisti. La norma ante modifica prevedeva che il diritto alla
detrazione, una volta sorto, potesse essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.

La modifica è intervenuta sul termine ultimo per
l’esercizio di tale diritto, essendo ora previsto che il diritto alla
detrazione possa essere esercitato al più tardi con “la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto è sorto”. Questo significa che non vi saranno più
due anni di tempo per recuperare l’iva sugli acquisti, ma questa potrà essere
recuperata entro il termine per l’invio della dichiarazione iva in cui il
diritto alla detrazione è sorto (di fatto entro il 30 aprile dell’anno
successivo).

Non essendo previsto un termine di decorrenza di tale
disposizione, la stessa è immediatamente efficace. Da una lettura letterale
della norma si dovrebbe quindi concludere che per tutte le fatture di acquisto
datate 2016 (o 2015: il 2017 è infatti il secondo anno successivo) non è più
possibile detrarre – alle condizioni all’epoca vigenti – la relativa imposta.
Sul punto tuttavia mancano ancora chiarimenti ufficiali da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia



“Manovra correttiva”: Novità in materia di compensazioni.

NEWS Posted on Sun, May 07, 2017 11:33:52

POST 238

Tra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale) ve
ne sono alcune che incidono sulla compensazione dei crediti d’imposta e che
trovano immediata applicazione.

Viene stabilito infatti che l’utilizzo in
compensazione di crediti per importi superiori ad euro 5.000 richieda
l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali dalle quali
essi originano. Tale limite in precedenza era fissato in euro 15.000.

Come
precisato con Risoluzione datata 4 maggio 2017, tale nuovo limite riguarda i crediti
emergenti da dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata
in vigore del decreto legge n. 50 del 2017); pertanto per i crediti emergenti da
dichiarazioni (in particolare quella IVA la cui scadenza era fissata per lo
scorso 28 febbraio 2017) presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore
della modifica in commento resta fermo l’utilizzo senza apposizione del visto
fino all’importo di euro 15mila.

Viene altresì stabilito che in presenza di
compensazioni indebite derivanti da assenza di visto di conformità o di visto
di conformità apposto da soggetti diversi da quelli abilitati a rilasciarlo,
l’Amministrazione finanziaria provvederà a recuperare il credito indebitamente compensato,
unitamente agli interessi e alle sanzioni. Per tali importi non è possibile
procedere alla compensazione.

Sono state infine modificate le modalità di
presentazione degli F24 con utilizzo di crediti. Si riportano, nella seguente
tabella, le diverse modalità di presentazione delle deleghe di pagamento
previsti per i privati e i titolari di partita iva in funzione della presenza o
meno di credito compensato:

F24 a zero

– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.

F24 con saldo positivo (si tratta dei casi in cui
nella delega, che espone un debito, vi è comunque l’utilizzo di un credito in
compensazione)

– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.

F24 senza compensazione

– contribuente soggetto privato: può utilizzare anche
il modello cartaceo;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia



Bilancio 2016: novità in materia di “immobili civili”.

NEWS Posted on Thu, April 06, 2017 00:13:20

POST 237

La nuova versione del principio
contabile OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, prevede l’obbligo di
ammortamento anche per i fabbricati civili
detenuti dalle società, nel
caso in cui il loro valore contabile
sia superiore al valore residuo
,
che viene definito dallo stesso principio, come “il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di
vita utile
”.

Nella versione precedente,
invece, i fabbricati civili rappresentanti una forma d’investimento e non
accessori ad altri investimenti strumentali, potevano non essere ammortizzati.

La novità si applica a partire
dai bilancio dell’esercizio 2016, con l’avvertenza che, le eventuali quote di
ammortamento potrebbero essere fiscalmente indeducibili ai sensi dell’art. 90
comma 2 del TUIR.

Si evidenzia, infine, che il
redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile “prospetticamente”,
dandone informazione in nota integrativa, il che significa che si potrà
continuare a non ammortizzare i fabbricati civili già iscritti nel bilancio
2015 ed applicare l’obbligo di ammortamento a quelli acquisiti a partire dal 1°
gennaio 2016.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Trasmissione telematica dei corrispettivi di distributori automatici senza porta di comunicazione.

NEWS Posted on Sat, April 01, 2017 10:26:50

POST 236

Come noto dal 1° aprile 2017 sono scattati
gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione elettronica dei dati
dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori
automatici come definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 30 giugno 2016, ovvero dotati di:

– uno o più strumenti di pagamento;

– un sistema elettronico in grado di processare
i dati delle transazioni e memorizzarli;

– un erogatore di beni o servizi.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 116/2016, aveva ulteriormente
precisato che, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati della c.d. “porta di
comunicazione”
(la quale consente di trasferire i dati dei
corrispettivi
dall’apparecchio a un dispositivo mobile esterno atto a trasmettere gli stessi
al sistema dell’Agenzia delle Entrate), l’obbligo in argomento sarebbe entrato
in vigore secondo i termini successivamente stabiliti.

Si ricorda che per “porta di
comunicazione già attiva, ovvero attivabile con un intervento software” si
intende la disponibilità
dell’hardware
necessario a connettere il dispositivo fisico presente
nel distributore con un dispositivo esterno per il trasferimento dei dati.

L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta
con provvedimento n. 61936 del 30 marzo
2017
stabilendo che i distributori automatici privi della porta di
comunicazione dovranno essere censiti a partire dal 1° settembre 2017 in modo da consentire la memorizzazione e
la trasmissione telematica delle informazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

All’esito del censimento viene prodotto un
QRcode, da apporre come etichetta sulla singola vending machine e che consente un indirizzamento alla pagine web
dell’Agenzia delle Entrate per verificare i dati identificativi del
distributore e del gestore, rendendo tracciabile la “fiscalizzazione” del
distributore.

Il Provvedimento stabilisce che i soggetti
dovranno conservare i dati da trasmettere ed ogni altro elemento informativo ad
essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate
dal sistema master nel corso dell’anno di riferimento. Tra gli elementi
informativi riconducibili ai dati dei corrispettivi sono conservati almeno i
rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative periferiche
di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Ufficiale la proroga per la “rottamazione” delle cartelle.

NEWS Posted on Thu, March 30, 2017 12:17:21

POST 235

È stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2017 il DL 36/2017 approvato lo scorso 24
marzo dal Consiglio dei Ministri relativo alla proroga circa la possibilità da
parte dei contribuenti di accedere alla cd. “rottamazione delle cartelle” di
Equitalia contenuta nell’articolo 6 del D.L. 193/2016.

Il provvedimento prevede
infatti che il termine da prima fissato al 31
marzo 2017
, relativo alla scadenza ultima entro la quale presentare domanda
per la definizione agevolata dei Ruoli, venga prorogato al 21 aprile 2017 dando così più tempo ai contribuenti interessati.

Non è tuttavia ancora chiaro se
slitti di conseguenza anche il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 6 del
D.L. 193/2016 in base al quale “entro il 31 maggio 2017, l’agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui
al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché quello delle singole rate
”.

Indiscrezioni lascerebbero
però presagire che uno slittamento del predetto termine al 15 giugno 2017 sarà approvato per il tramite di un emendamento al
Dl Sisma che dovrebbe essere approvato agli inizi di aprile.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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