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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

“Manovra correttiva”: novità in materia di IVA.

NEWS Posted on Sun, May 07, 2017 11:45:14

POST 239

La “manovra correttiva” (D.L. 50 del 2017) contiene alcune novità in
materia di Imposta sul Valore aggiunto, di cui, di seguito, se ne fornisce una
breve descrizione.

SPLIT PAYMENT

Viene modificato l’art. 17-ter,
DPR 633/72 in materia di split payment,
prevedendo ora l’applicazione di tale meccanismo a tutta la Pubblica
Amministrazione, quando la stessa non agisca in qualità di debitore d’imposta
ed inoltre esso trova applicazione anche alle operazioni poste in essere nei
confronti di:

– società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o dai Ministeri, a condizione che il controllo avvenga ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, Codice Civile: si tratta di società nelle
quali la Presidenza del CdM o un Ministero disponga della maggioranza assoluta
dei voti esercitabili in assemblea (n. 1) o abbia un numero di voti sufficienti
ad esercitare un’influenza dominante (n. 2);

– società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1,
Codice Civile, direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni,
unioni di comuni;

– società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile dalle società di cui ai punti
precedenti;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Lo split payment trova
applicazione anche qualora il prestatore del servizio sia un professionista.

Le novità in questione si applicheranno alle fatture emesse dal 1°
luglio 2017.

DETRAZIONE IVA

Viene modificato (ridotto) il termine entro il quale è possibile detrarre
l’iva sugli acquisti. La norma ante modifica prevedeva che il diritto alla
detrazione, una volta sorto, potesse essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.

La modifica è intervenuta sul termine ultimo per
l’esercizio di tale diritto, essendo ora previsto che il diritto alla
detrazione possa essere esercitato al più tardi con “la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto è sorto”. Questo significa che non vi saranno più
due anni di tempo per recuperare l’iva sugli acquisti, ma questa potrà essere
recuperata entro il termine per l’invio della dichiarazione iva in cui il
diritto alla detrazione è sorto (di fatto entro il 30 aprile dell’anno
successivo).

Non essendo previsto un termine di decorrenza di tale
disposizione, la stessa è immediatamente efficace. Da una lettura letterale
della norma si dovrebbe quindi concludere che per tutte le fatture di acquisto
datate 2016 (o 2015: il 2017 è infatti il secondo anno successivo) non è più
possibile detrarre – alle condizioni all’epoca vigenti – la relativa imposta.
Sul punto tuttavia mancano ancora chiarimenti ufficiali da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia



“Manovra correttiva”: Novità in materia di compensazioni.

NEWS Posted on Sun, May 07, 2017 11:33:52

POST 238

Tra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale) ve
ne sono alcune che incidono sulla compensazione dei crediti d’imposta e che
trovano immediata applicazione.

Viene stabilito infatti che l’utilizzo in
compensazione di crediti per importi superiori ad euro 5.000 richieda
l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali dalle quali
essi originano. Tale limite in precedenza era fissato in euro 15.000.

Come
precisato con Risoluzione datata 4 maggio 2017, tale nuovo limite riguarda i crediti
emergenti da dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata
in vigore del decreto legge n. 50 del 2017); pertanto per i crediti emergenti da
dichiarazioni (in particolare quella IVA la cui scadenza era fissata per lo
scorso 28 febbraio 2017) presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore
della modifica in commento resta fermo l’utilizzo senza apposizione del visto
fino all’importo di euro 15mila.

Viene altresì stabilito che in presenza di
compensazioni indebite derivanti da assenza di visto di conformità o di visto
di conformità apposto da soggetti diversi da quelli abilitati a rilasciarlo,
l’Amministrazione finanziaria provvederà a recuperare il credito indebitamente compensato,
unitamente agli interessi e alle sanzioni. Per tali importi non è possibile
procedere alla compensazione.

Sono state infine modificate le modalità di
presentazione degli F24 con utilizzo di crediti. Si riportano, nella seguente
tabella, le diverse modalità di presentazione delle deleghe di pagamento
previsti per i privati e i titolari di partita iva in funzione della presenza o
meno di credito compensato:

F24 a zero

– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.

F24 con saldo positivo (si tratta dei casi in cui
nella delega, che espone un debito, vi è comunque l’utilizzo di un credito in
compensazione)

– contribuente soggetto privato: utilizzo dei canali
telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel.

F24 senza compensazione

– contribuente soggetto privato: può utilizzare anche
il modello cartaceo;

– contribuente titolare di partita iva: utilizzo dei
canali telematici Fisconline o Entratel o ricorso all’home banking.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia