POST 243

Poco più di un anno fa, nell’affrontare su
queste pagine la questione dei “servizi in farmacia” eravamo stati molto
critici con la normativa fiscale in vigore e la posizione assunta dall’Agenzia
delle Entrate, in risposta ad alcuni interpelli, nel non ammettere per la
certificazione fiscale delle prestazioni di servizi rese in farmacia, lo
“scontrino” e in particolare lo “scontrino parlante” (ovvero lo scontrino
fiscale attestante la specificazione della natura, qualità e quantità dei
servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, come
previsto dal DPR 696/1996, art.3).

Lo scorso 12 maggio 2017, l’Agenzia delle
Entrate è tuttavia ritornata sulla questione e con la Risoluzione n. 60/E ha
precisato che non si ravvisano
preclusioni alla certificazione delle prestazioni di servizi rese dalle
farmacie mediante lo “scontrino parlante”
, in linea con quanto disposto dal TUIR (art. 10, c. 1, lett. b. e art.
15, c. 1, lett. c.) per la certificazione dell’acquisto di medicinali.

Con la stessa Risoluzione, l’Agenzia delle
Entrate ha anche ricordato come le
prestazioni sanitarie siano esenti Iva
solo
qualora soddisfino il duplice requisito
:


requisito
oggettivo
(natura delle prestazioni): riconducibili nell’ambito della diagnosi,
cura e riabilitazione;


requisito
soggettivo
(soggetti prestatori): rese da soggetti abilitati all’esercizio
della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto
che le rende.

Con riferimento alle varie tipologie di servizi
erogabili dalla farmacia, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che:

a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite
messa a disposizione di operatori socio-sanitari
(art.
1, c. 2, lett. a., punto 4., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

Se
richieste dal medico/pediatra e rese da operatori socio-sanitari, infermieri e
fisoterapisti, sono esenti iva in quanto soddisfano il duplice requisito
oggettivo e soggettivo.

b)
Prestazioni
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
(art.
1, c. 2, lett. e., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

“(…) Ai
fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano
eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche
disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario,
viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta
dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa notare che la
scrivente (ndr “Agenzia delle
Entrate”) ha già escluso in passato, in risposta ad un’istanza di interpello,
l’applicazione del citato articolo 10 (ndr
“esenzione Iva”) alla fattispecie (…) del programma “Tele monitoraggio
domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano
effettuate direttamente dal paziente.

c)
Prestazioni
di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo
livello
(art. 1, c. 2, lett. d., D.Lgs. n. 153 del 2009):

“Qualora
(…) i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche”
avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M.
16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e
soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA”.

d)
Servizio
di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
(artt
3 e 9, D.M. 8 luglio 2011):

L’Agenzia delle Entrate conferma
che tale servizio è imponibile Iva ad aliquota ordinaria del 22%.

Pertanto,
portando a sintesi le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento ai
fini Iva delle prestazioni erogate dalla farmacia, nonché la relativa
certificazione fiscale risulta essere quella di cui alla Tabella 1 in allegato.

La Risoluzione n.60/E se da un lato supera con
lo scontrino parlante il paradosso della fattura, dall’altro non ammette
l’esenzione Iva per le “prestazioni di autoanalisi” eseguite direttamente dal
cliente-paziente, senza l’ausilio di un professionista sanitario, attraverso
l’impiego di apparecchiature strumentali messe a disposizione dalla farmacia.

Va osservato che le prestazioni rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo sono già state recentemente penalizzate anche
dall’Atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale, promosso dal
Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
lo scorso 8 marzo,
ritenendo che difficilmente verranno remunerate alle farmacie che le promuovono.

Tale posizione assunta nei confronti
dell’autocontrollo non è assolutamente condivisibile!

Da un punto di vista prettamente fiscale riteniamo
che le prestazioni di autoanalisi possano soddisfare il requisito
dell’esenzione Iva in quanto non solo sono riconducibili a prestazioni più
generali di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari, ma
poi di fatto risultano sempre presidiate (direttamente o indirettamente) da un
professionista sanitario.

Da un punto di vista più generale siamo infine convinti
che un Paese non possa ritenersi veramente evoluto qualora non sappia
diffondere cultura di salute, di prevenzione, di controllo e quindi di autocontrollo.

Rendere tali prestazioni più costose sia per il
paziente che per la farmacia non fa altro che ostacolarne lo sviluppo, con
enormi conseguenze negative sia sul piano della salute pubblica che su quello
economico.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia