POST 242

L’ articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11
dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) ha modificato le regole di
determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in
contabilità semplificata, apportando numerose modifiche all’art. 66 TUIR.

Il regime di contabilità
semplificata, a prescindere dall’attività
svolta, si applica a imprese
individuali, imprese familiari e aziende coniugali, società di persone (società
in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di armamento e
società di fatto, enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività
commerciale esercitata, che nell’anno
precedente, relativamente a tutte le attività esercitate, hanno conseguito ricavi non superiori ai
seguenti limiti:


400.000 Euro nel caso di attività di prestazione di servizi;


700.000 Euro negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di
beni).

A queste
condizioni e per questi soggetti il regime naturale e quello della contabilità
semplificata, salvo che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità
ordinaria.

Per questi
soggetti a partire dal 1 gennaio 2017 si passa da un regime di determinazione del reddito improntato
al principio di competenza in base al quale, costi e ricavi partecipano alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui maturano a prescindere
dall’effettivo momento dell’incasso del ricavo o del pagamento del costo, ad un
principio di cassa
, in base al quale costi e ricavi partecipano alla formazione
del reddito dell’esercizio nel momento in cui vengono pagati ovvero incassati.

Il
passaggio al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata sarà
automatico dal 1° gennaio 2017 (regime naturale), senza l’obbligo di
alcuna comunicazione, salvo che il contribuente non per la tenuta della
contabilità ordinaria.

In realtà
si ritiene che il nuovo regime di determinazione del reddito delineato dal
nuovo articolo 66 del TUIR non sia un regime di cassa «puro», bensì un regime misto cassa-competenza. In
sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le
spese sostenute, mentre continua ad applicarsi il criterio della competenza per
altri componenti positivi e negativi quali plusvalenze e minusvalenze,
sopravvenienze attive e passive, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e
previdenza (TFR).

L’applicazione
del nuovo regime comporterà che le rimanenze finali non assumeranno più
rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile (salvo in fase
transitoria).

L’adozione
di tale regime non determinerà anomalie in termini di doppia
tassazione/deduzione, pertanto i ricavi ed i compensi e le spese che hanno già
concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di
determinazione del reddito di impresa adottato, non assumeranno rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.

Anche ai
fini Irap il valore della produzione netta su cui calcolare l’imposta sarà
determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati
alla cassa» previsti dall’articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul
reddito.

L’adozione
del regime di cassa prevede che ai fini contabilità le imprese minori possano:

1) Adottare oltre
ai consueti registri IVA, ove obbligatori, anche degli appositi registri degli
incassi e pagamenti, dove annottare in ordine cronologico, rispettivamente i
ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.

2) Adottare, come
in passato i registri iva, effettuando le annotazioni necessarie a dare
rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del
documento contabile ai fini iva

Entrambe le suddette
alternative comportano maggiori adempienti contabili. In alternativa al fine di
evitare tali maggiori adempienti le imprese potranno continuare ad utilizzare i
registri iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica
opzione, che consente loro di non annotare su tale registri gli incassi e i
pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si
intende incassato è il costo pagato alla data di registrazione del documento
contabile ai fini iva.

Luca Burighel
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia