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La “manovra correttiva” (D.L. 50 del 2017) contiene alcune novità in
materia di Imposta sul Valore aggiunto, di cui, di seguito, se ne fornisce una
breve descrizione.

SPLIT PAYMENT

Viene modificato l’art. 17-ter,
DPR 633/72 in materia di split payment,
prevedendo ora l’applicazione di tale meccanismo a tutta la Pubblica
Amministrazione, quando la stessa non agisca in qualità di debitore d’imposta
ed inoltre esso trova applicazione anche alle operazioni poste in essere nei
confronti di:

– società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o dai Ministeri, a condizione che il controllo avvenga ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, Codice Civile: si tratta di società nelle
quali la Presidenza del CdM o un Ministero disponga della maggioranza assoluta
dei voti esercitabili in assemblea (n. 1) o abbia un numero di voti sufficienti
ad esercitare un’influenza dominante (n. 2);

– società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1,
Codice Civile, direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni,
unioni di comuni;

– società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile dalle società di cui ai punti
precedenti;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Lo split payment trova
applicazione anche qualora il prestatore del servizio sia un professionista.

Le novità in questione si applicheranno alle fatture emesse dal 1°
luglio 2017.

DETRAZIONE IVA

Viene modificato (ridotto) il termine entro il quale è possibile detrarre
l’iva sugli acquisti. La norma ante modifica prevedeva che il diritto alla
detrazione, una volta sorto, potesse essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.

La modifica è intervenuta sul termine ultimo per
l’esercizio di tale diritto, essendo ora previsto che il diritto alla
detrazione possa essere esercitato al più tardi con “la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto è sorto”. Questo significa che non vi saranno più
due anni di tempo per recuperare l’iva sugli acquisti, ma questa potrà essere
recuperata entro il termine per l’invio della dichiarazione iva in cui il
diritto alla detrazione è sorto (di fatto entro il 30 aprile dell’anno
successivo).

Non essendo previsto un termine di decorrenza di tale
disposizione, la stessa è immediatamente efficace. Da una lettura letterale
della norma si dovrebbe quindi concludere che per tutte le fatture di acquisto
datate 2016 (o 2015: il 2017 è infatti il secondo anno successivo) non è più
possibile detrarre – alle condizioni all’epoca vigenti – la relativa imposta.
Sul punto tuttavia mancano ancora chiarimenti ufficiali da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia