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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Veneto: incentivi a fondo perduto per progetti sviluppati da aggregazioni di imprese.

NEWS Posted on Sat, June 24, 2017 11:24:10

POST 250

La Regione Veneto, nell’ambito
del Piano Industriale recentemente presentato, ha attivato un bando per il
sostegno di progetti sviluppati da aggregazioni di imprese con l’obiettivo di
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie
innovative, nonché sostenere processi di riposizionamento competitivo delle
imprese.

L’agevolazione è rivolta a partenariati
composti da almeno tre imprese, indipendenti tra loro, che devono includere
obbligatoriamente, nel caso dell’azione 1.1.4., la presenza di un organismo di
ricerca tra quelli iscritti nel portale regionale Innoveneto.org.

La domanda di contributo deve
riguardare un’azione tra:

a)
Attività collaborative di R&S (Azione
1.1.4), riferite allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di
tecnologie innovative sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei
sistemi produttivi prodotti e impianti intelligenti, dispositivi avanzati, di
virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS); è
ammissibile un intervento progettuale che comprende attività rientranti negli
ambiti:

a. Ricerca
industriale;

b. Sviluppo
sperimentale;

b)
Riposizionamento competitivo (Azione 3.3.1)
riferito all’incremento degli investimenti nei processi di innovazione
finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico dei prodotti e dei cicli di
produzione, distribuzione e gestione; è ammissibile un intervento progettuale
che comprende attività rientranti nell’ambito:

a. Innovazione
di processo.

Sono ammesse le seguenti
tipologie di spese:

·
Conoscenza e brevetti (anche licenze software);

·
Strumenti e attrezzature;

·
Consulenze specialistiche e servizi esterni;

·
Personale dipendente;

·
Spese per la realizzazione di un prototipo;

·
Spese per garanzie.

L’agevolazione, nella forma di
contributo in conto capitale, è proporzionale alla spesa ammissibile fino ad un
massimo del 50% delle spese sostenute a seconda della dimensione aziendale.

Le domande potranno essere
presentate a partire dal 22 giugno 2017 e fino al 20 luglio 2017.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner



Bonus Pubblicità: dal 2018 credito d’imposta fino al 90% per investimenti in pubblicità.

NEWS Posted on Fri, June 23, 2017 14:03:02

POST 249

A partire dal 2018 imprese e lavoratori autonomi potranno
godere di un credito d’imposta per le campagne pubblicitarie effettuate su
quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

La nuova norma, in
vigore dal 2018
, permetterà di incentivare l’uso di strumenti pubblicitari
per la crescita delle imprese e dei lavoratori autonomi da un lato e di
incrementare le risorse finanziarie in favore dell’editoria dall’altro.

Il bonus sarà calcolato come differenza con l’ammontare
degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno
precedente e sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno
superiori dell’1% rispetto a quelli dell’anno prima.

Il contributo,
sotto forma di credito d’imposta, sarà
pari al 75% del valore incrementale
degli investimenti effettuati
. Per le microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative il credito d’imposta sarà ancora più conveniente. Infatti,
per questi soggetti la misura sarà pari al 90%, fermo restando i requisiti elencati
in precedenza (investimenti superiori a quelli precedenti e calcolo sul
differenziale).

La nuova norma prevede inoltre che, per favorire la
realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia
fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione
dell’uso delle tecnologie digitali, sarà emanato, annualmente, un bando per
l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

L’agevolazione si applicherà agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali.

Si attende la pubblicazione del decreto attuativo per i dettagli
riguardanti gli investimenti che daranno accesso al beneficio, i casi di
esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la
documentazione richiesta e i controlli.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner



Iper-ammortamento prorogato al 31 luglio 2018.

NEWS Posted on Sun, June 18, 2017 23:10:22

POST 248

Il Decreto “SUD” approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno scorso, che
dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni, prevede tra
le altre misure, anche la proroga del temine dal 30 giugno 2018, al
31 luglio 2018
, per la consegna dei beni che possono fruire
dell’iper-ammortamento al 250%.

Resta ferma la condizione del versamento di
un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2017.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Montebelluna Treviso



Rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2017.

NEWS Posted on Wed, June 14, 2017 10:49:32

POST 247

La legge di bilancio 2017, in vigore dall’1.1.2017, prevede la riapertura
dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili
o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di
fuori del regime d’impresa (e quindi “dai privati”), alla data dell’1.1.2017,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le
partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

A tal fine, entro il termine del
30.6.2017
, occorrerà che: 1) un
professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere,
ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
2) il contribuente interessato versi
l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di
rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8 per cento,
sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non
qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista
– Studio EPICA – Treviso



Presunzione di reddito non retroattiva per le attività detenute nei paradisi fiscali.

NEWS Posted on Fri, June 09, 2017 16:24:15

POST 246

Con la sentenza n. 1865/1/17
depositata lo scorso 28 aprile 2017 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia si è pronunciata in merito alla non
retroattività della presunzione
di cui all’articolo 12 comma 2 del DL
78/2009.

La citata norma prevede che gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. “paradisi fiscali”) si presumono
costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

L’aspetto sulla retroattività
o meno di tale norma è stato nel tempo oggetto di numerose pronunce.

Il tema verte sulla
possibilità di considerare tale norma di natura procedimentale, applicabile
quindi anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (tesi
sostenuta dall’Agenzia delle Entrate), ovvero sostanziale.

Per i giudici di secondo grado, nella sentenza in
commento, l’interpretazione della norma porta invece a concludere per la sua natura
sostanziale. Il contribuente può infatti vincere la presunzione esclusivamente
fornendo prova che i redditi
accertati non sono proventi di evasione fiscale.

Tuttavia il
contribuente non può essere tenuto a precostituire prove nel momento in cui la
legislazione vigente non le prevede
.

Da tale assunto ne consegue che la suddetta presunzione non è applicabile ai periodi di imposta
antecedenti il 2010
, atteso che la norma che la prevede è entrata in
vigore il 1° luglio 2009.

D’altro canto una diversa conclusione violerebbe oltre
che l’art. 24 Cost. anche l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quest’ultimo, nello specifico, prevede che “le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo
salvo che
l’efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista
.

Tale interpretazione costituisce quindi un’ulteriore
conferma dell’orientamento già affermatosi in numerose altre sentenze dei
giudici tributari di merito.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prorogato al 12/06/2017 il primo invio delle liquidazioni periodiche IVA.

NEWS Posted on Tue, May 30, 2017 10:36:25

POST 245

Come noto, a decorrere dall’anno 2017 vi è l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

Il modello di riferimento va presentato all’Agenzia delle Entrate:

• esclusivamente in via telematica;

• direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;

• entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Pertanto, la scadenza per il primo trimestre 2017 è il 31/05/2017.

Tuttavia, con il Comunicato stampa di ieri 29/05/2017, n. 89, il MEF ha annunciato l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto che prevede la proroga del primo invio delle liquidazioni periodiche di cui sopra.

Quindi, il termine fissato al 31/05/2017 è ora prorogato al 12/06/2017.

Si riporta qui di seguito il Comunicato stampa del MEF:

“Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”.

Si evidenzia, altresì, che non sono state oggetto di proroga le scadenze successive. Di conseguenza la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 18.9 (il 16.9 cade di sabato).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Voluntary Disclosure bis: on line il software di calcolo.

NEWS Posted on Sun, May 28, 2017 14:22:40

POST 244

In data 9
maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha informato i contribuenti
che è on line sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi
fiscali online – senza registrazione)
l’applicativo che calcola autonomamente
le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di adesione alla procedura di
collaborazione volontaria bis.

Tenuto conto della complessità del calcolo
delle sanzioni e degli interessi, il predetto software, seppur in fase di test,
aiuterà i professionisti e i contribuenti nella determinazione degli importi
sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione.

I tre applicativi messi a disposizione sul
sito dell’Agenzia consentono al contribuente di calcolare sanzioni e interessi dovuti per l’omessa indicazione in
dichiarazione dei redditi percepiti all’estero e le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW.

Per quanto riguarda gli interessi, questi
saranno calcolati sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a
quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta a
cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti
per la definizione agli inviti all’adesione.

L’applicativo, oltre ad effettuare il calcolo
delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce tutte le
informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il
pagamento e pertanto ai contribuenti resta solamente l’onere di determinare le imposte
(Irpef o sostitutiva), le relative addizionali e l’eventuale contributo di solidarietà.

Il
calcolatore, essendo al momento in fase sperimentale è aperto ai suggerimenti
dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni via
mail all’indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

La piena
funzionalità sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



I servizi resi dalla Farmacia: lo scontrino, l’iva e le autoanalisi.

NEWS Posted on Sun, May 21, 2017 12:59:31

POST 243

Poco più di un anno fa, nell’affrontare su
queste pagine la questione dei “servizi in farmacia” eravamo stati molto
critici con la normativa fiscale in vigore e la posizione assunta dall’Agenzia
delle Entrate, in risposta ad alcuni interpelli, nel non ammettere per la
certificazione fiscale delle prestazioni di servizi rese in farmacia, lo
“scontrino” e in particolare lo “scontrino parlante” (ovvero lo scontrino
fiscale attestante la specificazione della natura, qualità e quantità dei
servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, come
previsto dal DPR 696/1996, art.3).

Lo scorso 12 maggio 2017, l’Agenzia delle
Entrate è tuttavia ritornata sulla questione e con la Risoluzione n. 60/E ha
precisato che non si ravvisano
preclusioni alla certificazione delle prestazioni di servizi rese dalle
farmacie mediante lo “scontrino parlante”
, in linea con quanto disposto dal TUIR (art. 10, c. 1, lett. b. e art.
15, c. 1, lett. c.) per la certificazione dell’acquisto di medicinali.

Con la stessa Risoluzione, l’Agenzia delle
Entrate ha anche ricordato come le
prestazioni sanitarie siano esenti Iva
solo
qualora soddisfino il duplice requisito
:


requisito
oggettivo
(natura delle prestazioni): riconducibili nell’ambito della diagnosi,
cura e riabilitazione;


requisito
soggettivo
(soggetti prestatori): rese da soggetti abilitati all’esercizio
della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto
che le rende.

Con riferimento alle varie tipologie di servizi
erogabili dalla farmacia, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che:

a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite
messa a disposizione di operatori socio-sanitari
(art.
1, c. 2, lett. a., punto 4., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

Se
richieste dal medico/pediatra e rese da operatori socio-sanitari, infermieri e
fisoterapisti, sono esenti iva in quanto soddisfano il duplice requisito
oggettivo e soggettivo.

b)
Prestazioni
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
(art.
1, c. 2, lett. e., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

“(…) Ai
fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano
eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche
disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario,
viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta
dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa notare che la
scrivente (ndr “Agenzia delle
Entrate”) ha già escluso in passato, in risposta ad un’istanza di interpello,
l’applicazione del citato articolo 10 (ndr
“esenzione Iva”) alla fattispecie (…) del programma “Tele monitoraggio
domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano
effettuate direttamente dal paziente.

c)
Prestazioni
di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo
livello
(art. 1, c. 2, lett. d., D.Lgs. n. 153 del 2009):

“Qualora
(…) i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche”
avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M.
16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e
soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA”.

d)
Servizio
di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
(artt
3 e 9, D.M. 8 luglio 2011):

L’Agenzia delle Entrate conferma
che tale servizio è imponibile Iva ad aliquota ordinaria del 22%.

Pertanto,
portando a sintesi le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento ai
fini Iva delle prestazioni erogate dalla farmacia, nonché la relativa
certificazione fiscale risulta essere quella di cui alla Tabella 1 in allegato.

La Risoluzione n.60/E se da un lato supera con
lo scontrino parlante il paradosso della fattura, dall’altro non ammette
l’esenzione Iva per le “prestazioni di autoanalisi” eseguite direttamente dal
cliente-paziente, senza l’ausilio di un professionista sanitario, attraverso
l’impiego di apparecchiature strumentali messe a disposizione dalla farmacia.

Va osservato che le prestazioni rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo sono già state recentemente penalizzate anche
dall’Atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale, promosso dal
Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
lo scorso 8 marzo,
ritenendo che difficilmente verranno remunerate alle farmacie che le promuovono.

Tale posizione assunta nei confronti
dell’autocontrollo non è assolutamente condivisibile!

Da un punto di vista prettamente fiscale riteniamo
che le prestazioni di autoanalisi possano soddisfare il requisito
dell’esenzione Iva in quanto non solo sono riconducibili a prestazioni più
generali di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari, ma
poi di fatto risultano sempre presidiate (direttamente o indirettamente) da un
professionista sanitario.

Da un punto di vista più generale siamo infine convinti
che un Paese non possa ritenersi veramente evoluto qualora non sappia
diffondere cultura di salute, di prevenzione, di controllo e quindi di autocontrollo.

Rendere tali prestazioni più costose sia per il
paziente che per la farmacia non fa altro che ostacolarne lo sviluppo, con
enormi conseguenze negative sia sul piano della salute pubblica che su quello
economico.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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