POST 251

E’ stato pubblicato in GU n. 135
del 13/06/2017 il c.d. Jobs act degli autonomi, L. 81 del 22/05/2017, col quale si introducono, al CAPO I, nuove tutele in favore del lavoro
autonomo non imprenditoriale, sia per i
contratti d’opera che per le prestazioni di cui all’art. 2222 c.c.

Di seguito le principali novità, in vigore dal 14 giugno 2017:

art. 2) Tutela del lavoro
autonomo nelle transazioni commerciali

art. 3) Abusività delle clausole
che consentano al committente:

Ø di
modificare unilateralmente le condizioni contrattuali

Ø di
recedere senza congruo preavviso in caso di prestazioni continuative

Ø di
apporre clausole che concordino termini di pagamento superiori ai 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento

Ø di
rifiutarsi di stipulare il contratto in forma scritta

E’ altresì vietato
l’abuso di dipendenza economica
, così come previsto dall’art. 9 della L.
192/1998.

In caso si
verifichino le suddette ipotesi di abusività, il prestatore ha diritto alla
richiesta di risarcimento danni anche promuovendo un tentativo di conciliazione presso gli
organismi abilitati.

art. 4) Invenzioni del prestatore
autonomo: i diritti di utilizzazione
economica delle invenzioni realizzate durante
l’esecuzione della prestazione spettano al lavoratore, come proprietà
industriale, salvo che l’attività inventiva sia oggetto del contratto e a tal
scopo remunerata.

art. 5) Delega al Governo per l’emissione, entro 12 mesi dal
14/06/2017, di decreti legislativi in materia di remissione di atti delle
amministrazioni pubbliche alle professioni regolamentate.

artt. 6-7) Ampliamento delle prestazioni di maternità, malattia e
disoccupazione in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. A
copertura di tali prestazioni è previsto un aumento dell’aliquota contributiva
(per un massimo dello 0,5%) per i non titolari di pensione o di altra forma
previdenziale.

art. 8) Disposizioni fiscali e sociali:

Ø Le
spese sostenute dal prestatore autonomo per l’esecuzione dell’incarico, sia
analiticamente riaddebitate al committente che dallo stesso direttamente
sostenute, non costituiscono compenso in natura per il professionista,
dall’anno d’imposta 2017.

Ø Congedo
parentale (maternità facoltativa) di sei mesi per gli iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione o altra assicurazione obbligatoria, che
abbiano determinati requisiti di anzianità contributiva.

Ø Trattamento
in caso di malattie oncologiche o degenerative.

art. 9) – Deducibilità
delle spese di formazione fino a 10.000 € annui


Deducibilità dei costi sostenuti in favore di
istituti assicurativi o di solidarietà per
la garanzia dei crediti derivanti da attività autonoma.

art. 10) Apertura di sportelli,
presso i centri per l’impiego e organismi autorizzati, specializzati in materia
di lavoro autonomo dedicati a: intermediazione in materia di domanda/offerta,
informazione per l’avvio di attività autonome, accesso agli appalti pubblici,
agevolazioni e accesso al credito.

art. 11) Semplificazione degli
adempimenti formali in materia di norme di sicurezza negli studi professionali.

art. 12) Promozione di misure di
accesso agli appalti pubblici per i lavoratori autonomi.

art. 13) Possibilità di godere
dell’indennità di maternità nel periodo di 5 mesi a cavallo della data del
parto, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata.

art. 14) Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio del lavoratore autonomo.

art. 15) Chiarimento dell’ambito
applicativo delle collaborazioni coordinate e continuative.

Raffaella Casellato
Consulente del lavoro