POST 246

Con la sentenza n. 1865/1/17
depositata lo scorso 28 aprile 2017 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia si è pronunciata in merito alla non
retroattività della presunzione
di cui all’articolo 12 comma 2 del DL
78/2009.

La citata norma prevede che gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. “paradisi fiscali”) si presumono
costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

L’aspetto sulla retroattività
o meno di tale norma è stato nel tempo oggetto di numerose pronunce.

Il tema verte sulla
possibilità di considerare tale norma di natura procedimentale, applicabile
quindi anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (tesi
sostenuta dall’Agenzia delle Entrate), ovvero sostanziale.

Per i giudici di secondo grado, nella sentenza in
commento, l’interpretazione della norma porta invece a concludere per la sua natura
sostanziale. Il contribuente può infatti vincere la presunzione esclusivamente
fornendo prova che i redditi
accertati non sono proventi di evasione fiscale.

Tuttavia il
contribuente non può essere tenuto a precostituire prove nel momento in cui la
legislazione vigente non le prevede
.

Da tale assunto ne consegue che la suddetta presunzione non è applicabile ai periodi di imposta
antecedenti il 2010
, atteso che la norma che la prevede è entrata in
vigore il 1° luglio 2009.

D’altro canto una diversa conclusione violerebbe oltre
che l’art. 24 Cost. anche l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quest’ultimo, nello specifico, prevede che “le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo
salvo che
l’efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista
.

Tale interpretazione costituisce quindi un’ulteriore
conferma dell’orientamento già affermatosi in numerose altre sentenze dei
giudici tributari di merito.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso