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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

“Mini Ires” al 15%.

NEWS Posted on Mon, January 07, 2019 12:25:22

POST 434

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi da 28 a
34) introduce una nuova agevolazione che consiste nella riduzione dell’Ires al 15%, per la parte del reddito dichiarato dalle
società ed enti, che effettuano nuovi investimenti ed incrementano i livelli occupazionali
.

Più in dettaglio, a partire dai periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018, si potrà applicare l’aliquota Ires al 15%, su una
parte di reddito complessivo netto, corrispondente agli utili del periodo
d’imposta precedente
a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati
a riserve diverse da quelle di utili non disponibili
.

L’importo agevolabile è comunque limitato alla somma:


degli investimenti effettuati in beni strumentali
materiali nuovi
di cui all’articolo 102 del testo unico;


del costo del personale dipendente assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Dalla quota di utili del periodo precedente, accantonati a
riserve, devono essere comunque dedotte
le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci.

Si attendono ora i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per
sciogliere alcuni dubbi interpretativi inerenti l’applicazione pratica
dell’agevolazione.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Ma che fine ha fatto il nuovo sistema di remunerazione della Farmacia?

NEWS Posted on Sun, January 06, 2019 11:26:27

POST 433

Il sistema di remunerazione della Filiera del farmaco -come noto- si caratterizza per il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale.

Tuttavia il cosiddetto “sistema del margine” in Italia, come all’estero, nei molti Paesi che lo hanno adottato, si è dimostrato incapace di garantire il mantenimento degli adeguati livelli di remunerazione della Filiera in un contesto di prezzi medi dei farmaci decrescenti per effetto della progressiva introduzione dei farmaci equivalenti.

Al fine di correggere questa grave distorsione del mercato, ancora nel 2010, il Governo Berlusconi dispose col DL 78/2010 l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Min. della salute, il MEF, l’AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Successivamente nel 2012 il Governo Monti stabilì col DL 95/2012 che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base di un accordo tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa. Il DL 95/2012 prevedeva inoltre che, in caso di mancato accordo tra gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo dovesse intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF.

Purtroppo i buoni propositi dei nostri governanti si sono scontrati con la colpevole incapacità degli attori della Filiera (e non solo!) e così nel silenzio generale lo scorso 1° gennaio, che avrebbe dovuto finalmente sancire l’entrata in vigore del nuovo modello di remunerazione, ai sensi dell’art.1, comma 1141, Legge 205/2017, è invece trascorso con l’ennesimo un nulla di fatto, nel più penoso silenzio generale.

Al contrario da noi, nella Francia di Macron, dei “gilet gialli”, della bistrattata Farmacia d’oltralpe, il 1° gennaio 2019 sarà ricordato per l’entrata in vigore dei nuovi parametri che caratterizzano il loro nuovo modello di remunerazione delle Farmacie da parte della mutua pubblica.

Il modello francese oggi in vigore prevede:

  • un compenso professionale di € 0,51 per ogni ricetta trattata, di € 1,02 per la spedizione delle ricette che riguardano gli anziani con più 70 anni e i bambini con meno di 3 anni, di € 2,04 per la dispensazione di farmaci dal profilo specifico (stupefacenti, ansiolitici, ecc.);
  • un margine del 10% sui farmaci con prezzo (ex-factory) fino ad € 1,91, del 6% sui prodotti con prezzo compreso tra €150,00 ed € 1.600,00 ed infine dello 0% per i farmaci con prezzo superiore ad € 1.600,00.

Si tratta quindi di un “modello misto”, che affianca alla remunerazione del “margine”, quella “fissa” dell’attività professionale, ma che progressivamente, agendo sui diversi parametri, renderà sempre più analestico il compenso del farmacista rispetto alla diminuzione dei prezzi, per il bene dei farmacisti e della salute dei francesi.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Sat, January 05, 2019 11:18:41

POST 432

(nota di aggiornamento dopo la conversione in legge del decreto fiscale 23/10/2018, n. 119).

La legge di conversione del decreto legge citato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 (Legge 17/12/2018, n. 136), ha introdotto alcune modifiche volte a rendere più favorevole la definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 24/10/2018. Ciò è avvenuto rivedendo al ribasso le somme dovute percentualmente dai contribuenti per aderire all’istituto.

Le nuove aliquote di definizione sono le seguenti:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del suo valore;

b) in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

b1) del 40 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata nella pronuncia di primo grado;

b2) del 15 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata in grado di appello;

b3) del 5 per cento del valore della controversia qualora sussista la cosiddetta “doppia conforme” ovvero la controversia penda innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2018) e l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

La stessa legge di conversione ha disciplinato il caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate prevedendo che l’importo del tributo (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni) è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata nella pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le percentuali sopra riportate, per la parte di atto annullata.

Va ricordato per completezza:

a) che il “valore della controversia” da assumere quale base di calcolo per determinare le somme dovute a titolo di definizione agevolata, corrisponde alle maggiori imposte accertate con l’atto impugnato senza conteggiare i relativi interessi (liquidati nell’atto) e le conseguenti sanzioni (irrogate nell’atto);

b) che sono definibili le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

c) che il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 31/5/2019. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione;

d) che nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è consentito di compensare eventuali crediti d’imposta. Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Avv. Claudio Tiberti



Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 09:03:33

POST 431

La Legge di Bilancio
2019 proroga, ancora una volta, la
facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni
in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere
determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta
da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le
partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). Il valore così
rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non
quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate
annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019.

La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

La legge di bilancio
2019 però – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – prevede
delle nuove aliquote di imposta sostitutiva: essa è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate e al 10 per cento per le partecipazioni non
risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10 per cento.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:38:15

POST 430

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 2 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Sulla base della predetta normativa:

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data del 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine per l’impugnazione che residua dopo la data predetta;

2. le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro la data del 24 ottobre 2018 possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data;

3. gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la medesima data possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine per il perfezionamento dell’adesione, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione di cui ai punti 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra.

E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività estere (voluntary disclosure).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Con il provvedimento allegato sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:33:41

POST 429

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 1 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente, sulla base della predetta normativa, puo’ definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione predetta non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la dichiarazione puo’ essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini predetti.

E’ possibile rateizzare il dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di due anni.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



La Legge di Bilancio e il tentativo di ripristinare le “Società di farmacisti”.

NEWS Posted on Wed, January 02, 2019 19:09:27

POST 428

Quando il 4 agosto del 2017 venne approvata la Legge n.124 -meglio nota come Legge sulla concorrenza- fu subito chiaro a tutti che era finita un’epoca: i farmacisti avevano perso le loro Società!

Fino ad allora infatti tutte le Farmacie private, non solo quelle gestite in regime di ditta individuale, ma anche quelle gestite in forma societaria, dovevano essere interamente possedute da “farmacisti-idonei”.

La Legge sulla concorrenza invece stabilì che per essere soci delle Società titolari di Farmacia non fosse più necessario essere farmacisti e non pose alcuna limitazione alla partecipazione dei “non-farmacisti”, al punto che oggi quest’ultimi possono arrivare a detenere fino al 100% del capitale sociale.

Dopo oltre un secolo di Farmacie esclusivamente possedute da farmacisti e dopo quasi due anni e mezzo di dibattiti parlamentari, l’approvazione della Legge n.124/2017 cancellò d’un tratto la connotazione professionale delle “Società di farmacisti” per relegarle a mere società commerciali.

La reazione del mercato alle nuove disposizioni è stata immediata e il Settore ha così cominciato a muoversi verso un nuovo assetto, un diverso equilibrio. I farmacisti, inizialmente critici rispetto all’allargata liberalizzazione, hanno iniziato a valutarne le intrinseche opportunità, arrivando in più occasioni a cedere le loro partecipazioni ai “non-farmacisti” e a società di capitali di varia estrazione.

Tuttavia durante l’iter parlamentare che ha portato al varo dell’ultima Legge di Bilancio sono stati presentati prima alla Camera e poi al Senato due emendamenti (rispettivamente il 41.029.7 e il 1.1736) volti a modificare la recente Legge sulla concorrenza nello specifico riguardo dei requisiti soggettivi che devono possedere i soci delle Società di titolari di Farmacia.

Sebbene nella discussione parlamentare i due emendamenti siano stati alla fine espunti, stralciati, in quanto ritenuti di carattere ordinamentale e quindi estranei all’oggetto proprio della Legge di Bilancio, come definito dalla vigente legislazione contabile, dal punto di vista politico sono rappresentativi di un confronto, tutt’altro che risolto, circa la regolamentazione e l’organizzazione della Farmacia italiana.

I due emendamenti prevedevano infatti che i soci, rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, dovessero necessariamente essere farmacisti iscritti all’Albo.

Il venir meno di tale condizione avrebbe costituito una causa di scioglimento della Società, salvo che la Società non avesse provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d’intervenuto scioglimento della Società, l’Autorità competente avrebbe revocato l’autorizzazione all’esercizio di ogni Farmacia di cui la Società fosse stata titolare.

Infine, le Società già costituite avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi limiti entro e non oltre trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Venezia Mestre



La Legge di Bilancio e le novità per le farmacie.

NEWS Posted on Mon, December 31, 2018 12:35:17

POST 427

La Legge di Bilancio appena approvata dalla Camera dei Deputati con 313 voti favorevoli e 70 contrari sarà ricordata come una delle più controverse degli ultimi anni.

Tuttavia se flat tax, reddito di cittadinanza e quota-cento hanno infiammato il dibattito politico e mediatico, gli interventi rivolti al settore della distribuzione farmaceutica sono passati quasi in sordina.

Tra quest’ultimi merita però una particolare menzione la disposizione contenuta nei commi 551 e 552 che, modificando l’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, ha:
ridotto la soglia che identificata le “farmacie a basso fatturato” da euro 300 mila di fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva ad euro 150 mila;
stabilito per le “farmacie a basso fatturato”, ovvero per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’Iva inferiore ad euro 150 mila, sia l’esenzione dagli sconti proporzionali al prezzo del farmaco a favore del Ssn, ai sensi dell’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, sia l’esenzione dall’ulteriore sconto di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012, attualmente pari al 2,25%;
precisato che a partire dal 2019 nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva rientreranno le seguenti voci:
* il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn;
* la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;
* il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale;
* le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket).
Saranno invece escluse dal calcolo:
* le percentuali Iva;
* le trattenute convenzionali e di legge;
* gli altri sconti;
* le quote che rimangono a carico dei cittadini (ovvero la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione insostituibile oppure l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista);
* la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate.
L’inclusione del ticket all’interno del fatturato annuo rilevante ai fini dell’applicazione degli sconti farà certamente discutere la categoria in quanto non solo è penalizzante per le Farmacie prossime alla soglia, ma soprattutto si pone in contrapposizione col Parere rilasciato lo scorso 22 gennaio dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute su istanza di Federfarma.
Il Ministero della Salute aveva infatti chiarito che le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket) non dovevano rientrare nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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