POST 428

Quando il 4 agosto del 2017 venne approvata la Legge n.124 -meglio nota come Legge sulla concorrenza- fu subito chiaro a tutti che era finita un’epoca: i farmacisti avevano perso le loro Società!

Fino ad allora infatti tutte le Farmacie private, non solo quelle gestite in regime di ditta individuale, ma anche quelle gestite in forma societaria, dovevano essere interamente possedute da “farmacisti-idonei”.

La Legge sulla concorrenza invece stabilì che per essere soci delle Società titolari di Farmacia non fosse più necessario essere farmacisti e non pose alcuna limitazione alla partecipazione dei “non-farmacisti”, al punto che oggi quest’ultimi possono arrivare a detenere fino al 100% del capitale sociale.

Dopo oltre un secolo di Farmacie esclusivamente possedute da farmacisti e dopo quasi due anni e mezzo di dibattiti parlamentari, l’approvazione della Legge n.124/2017 cancellò d’un tratto la connotazione professionale delle “Società di farmacisti” per relegarle a mere società commerciali.

La reazione del mercato alle nuove disposizioni è stata immediata e il Settore ha così cominciato a muoversi verso un nuovo assetto, un diverso equilibrio. I farmacisti, inizialmente critici rispetto all’allargata liberalizzazione, hanno iniziato a valutarne le intrinseche opportunità, arrivando in più occasioni a cedere le loro partecipazioni ai “non-farmacisti” e a società di capitali di varia estrazione.

Tuttavia durante l’iter parlamentare che ha portato al varo dell’ultima Legge di Bilancio sono stati presentati prima alla Camera e poi al Senato due emendamenti (rispettivamente il 41.029.7 e il 1.1736) volti a modificare la recente Legge sulla concorrenza nello specifico riguardo dei requisiti soggettivi che devono possedere i soci delle Società di titolari di Farmacia.

Sebbene nella discussione parlamentare i due emendamenti siano stati alla fine espunti, stralciati, in quanto ritenuti di carattere ordinamentale e quindi estranei all’oggetto proprio della Legge di Bilancio, come definito dalla vigente legislazione contabile, dal punto di vista politico sono rappresentativi di un confronto, tutt’altro che risolto, circa la regolamentazione e l’organizzazione della Farmacia italiana.

I due emendamenti prevedevano infatti che i soci, rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, dovessero necessariamente essere farmacisti iscritti all’Albo.

Il venir meno di tale condizione avrebbe costituito una causa di scioglimento della Società, salvo che la Società non avesse provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d’intervenuto scioglimento della Società, l’Autorità competente avrebbe revocato l’autorizzazione all’esercizio di ogni Farmacia di cui la Società fosse stata titolare.

Infine, le Società già costituite avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi limiti entro e non oltre trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Venezia Mestre