POST 427

La Legge di Bilancio appena approvata dalla Camera dei Deputati con 313 voti favorevoli e 70 contrari sarà ricordata come una delle più controverse degli ultimi anni.

Tuttavia se flat tax, reddito di cittadinanza e quota-cento hanno infiammato il dibattito politico e mediatico, gli interventi rivolti al settore della distribuzione farmaceutica sono passati quasi in sordina.

Tra quest’ultimi merita però una particolare menzione la disposizione contenuta nei commi 551 e 552 che, modificando l’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, ha:
ridotto la soglia che identificata le “farmacie a basso fatturato” da euro 300 mila di fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva ad euro 150 mila;
stabilito per le “farmacie a basso fatturato”, ovvero per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’Iva inferiore ad euro 150 mila, sia l’esenzione dagli sconti proporzionali al prezzo del farmaco a favore del Ssn, ai sensi dell’art.1, comma 40, della Legge 662/1996, sia l’esenzione dall’ulteriore sconto di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012, attualmente pari al 2,25%;
precisato che a partire dal 2019 nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva rientreranno le seguenti voci:
* il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn;
* la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;
* il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale;
* le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket).
Saranno invece escluse dal calcolo:
* le percentuali Iva;
* le trattenute convenzionali e di legge;
* gli altri sconti;
* le quote che rimangono a carico dei cittadini (ovvero la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione insostituibile oppure l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista);
* la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate.
L’inclusione del ticket all’interno del fatturato annuo rilevante ai fini dell’applicazione degli sconti farà certamente discutere la categoria in quanto non solo è penalizzante per le Farmacie prossime alla soglia, ma soprattutto si pone in contrapposizione col Parere rilasciato lo scorso 22 gennaio dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute su istanza di Federfarma.
Il Ministero della Salute aveva infatti chiarito che le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (ticket) non dovevano rientrare nel calcolo del fatturato annuo in regime SSN al netto dell’Iva, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia