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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti.

NEWS Posted on Thu, January 17, 2019 05:43:21

POST 446

La Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede all’articolo 1 commi da 17 a 22 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro(ragguagliati ad anno) potranno applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

5. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decideranno di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b.non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c.esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riaperta l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore.

NEWS Posted on Mon, January 14, 2019 13:46:37

POST 445

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019, è stata confermata la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2018 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata). Infatti, il comma 66 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell’art. dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge esclusivamente all’imprenditore individuale

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2018 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2019 con il pagamento entro il 30 novembre 2019 del 60%dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata, che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria (aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile determinato a norma dell’art. 52, D.P.R. 131/86, utilizzando i relativi coefficienti. In tema, la circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato in passato che, anche nel contesto dell’estromissione operata dall’imprenditore individuale, le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o catastale) dell’immobile è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Anche tale interpretazione dovrebbe essere confermata dalla riapertura dell’agevolazione.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili strumentali, l’estromissione gode del regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. E’ necessario però rilevare che qualora l’operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una operazione esente che non consente il recupero dell’imposta), si rende necessaria la rettifica della detrazione che consenta, a norma dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, un riallineamento tra la misura originariamente applicata e quella effettivamente spettante, dato l’effettivo impiego; e questo anche con riferimento alle eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile.

Per quanto sopra riportato, si comprende che l’agevolazione pur essendo di sicuro interesse sul piano generale, non può comportare una decisione superficiale ma richiede un’attenta analisi di convenienza caso per caso in relazione sia alla possibilità che venga meno un’importante fattore di costo fiscalmente rilevante (l’ammortamento del bene), sia all’eventuale obbligo di restituire allo Stato una parte, più o meno rilevante, dell’Iva detratta al momento dell’acquisto o in occasione di manutenzioni straordinarie.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio entra in vigore il nuovo regime forfettario fino a 65 mila euro.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:15:09

POST 444

La Legge 30 dicembre 2018 n.145, cd. Legge di Bilancio 2019, con le previsioni contenute nell’articolo 1 commi da 9 a 11 ha modificato ed ampliato i requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).

L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto vengono eliminati i limiti vigenti fino al 2018. Unico vincolo all’accesso è infatti costituito dal non aver superato la soglia di 65 mila euro, ragguagliata ad anno, di ricavi o compensi nell’anno precedente.

Sono infatti stati eliminati i limiti, vigenti fino alla precedente versione della norma, in relazione a:

a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);

b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).

Con riferimento invece alle cause di ostative vengono rimodulate le condizioni di cui alle lettere d) e d-bis)del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. A seguito di dette modifiche non potranno applicare il regime forfettario:

a. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

b. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:

– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;

– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;

– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;

– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).

Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.

Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Resta tuttavia auspicabile un pronto chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione del regime agevolato in commento soprattutto in relazione alle cause ostative riguardanti le partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2019: confermata la flat tax al 15% per le ripetizioni private.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:08:29

POST 443

Dal 1° gennaio 2019 sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà applicata una imposta sostituiva con aliquota pari al 15%.

A stabilirlo è l’articolo 1 commi da 13 a 16 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) che introduce questa importante novità per tutti i docenti che, al di fuori dell’orario scolastico, tengono lezioni in privato.

Nel concreto i docenti dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità.

L’imposta dovrà essere versata entro la data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (ad oggi il 30 giugno di ogni anno).

I docenti potranno tuttavia optare anche per l’imposizione ordinaria (la tassazione al 15% è infatti regime naturale) secondo le regole che saranno individuate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo 2019 (90 giorni dall’entrata in vigore della norma). Lo stesso provvedimento, oltre alle modalità di esercizio dell’opzione per l’imposizione ordinaria, dovrà contenere anche i termini e le modalità con cui dovrà essere versato l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Società e associazioni sportive dilettantistiche esonerate dall’obbligo di e-fattura.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:03:38

POST 442

Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica – e quindi tenuti a emettere ancora fattura cartacea – rientrano anche la SSD e ASD (società e associazione sportive dilettantistiche) che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, qualora superino detto limite, continueranno a non emettere fattura elettronica, però dovranno assicurarsi che a farlo per loro conto sia il cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Inizialmente era altresì previsto che “gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”. Tale obbligo tuttavia è stato soppresso dalla Legge di Bilancio.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Pace fiscale: la sanatoria degli errori formali.

NEWS Posted on Fri, January 11, 2019 18:14:46

POST 441

L’art. 9 del Decreto Legge 119/2018, nella versione definitiva, ha introdotto una sanatoria per le irregolarità formali.

Il Governo, con la nuova formulazione dell’art. 9, ha sgonfiato di molto la portata della c.d. “pace fiscale” avendo stralciato la disposizione, prevista nella prima versione del decreto, sulla “dichiarazione integrativa speciale”.

È prevista, quindi, la possibilità di regolarizzare le violazioni di obblighi o adempimenti solo di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

La sanatoria si perfeziona:

– con il versamento di € 200 per ciascun periodo di imposta, pagabili in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020;

– rimuovendo l’irregolarità o l’omissione.

È il caso di sottolineare che la procedura non potrà essere utilizzata per:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure);
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018.

La definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione è comunque demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Legge di bilancio 2019: l’articolo 20 del TUR ha valore retroattivo.

NEWS Posted on Thu, January 10, 2019 23:08:30

POST 440

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta al fine di chiarire in via definitiva la portata del nuovo articolo 20 del TUR modificato in ultimo dall’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1084 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) “l’articolo 1 comma 87 lett a) delle legge 27 dicembre 2017, n.205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20 comma 1”del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).

Nel corso del 2018 il tema è stato molto dibattuto a livello dottrinale. C’era infatti chi reputava la nuova formulazione dell’articolo 20 del TUR come norma innovativa (e quindi priva di portata retroattiva) e chi invece, appellandosi al contenuto della relazione illustrativa alla manovra, sosteneva che la stessa fosse norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente.

Si ricorda che la disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Anche dal punto di vista giurisprudenziale inoltre la vicenda ha avuto una notevole eco in quanto la corte di Cassazione sin da subito ha preso una posizione predominante nel ritenere norma innovativa e non di interpretazione autentica il nuovo art. 20 del TUR (cfr. Cass. 2007/2018).

A tale filone ha quindi fatto seguito anche la giurisprudenza di merito seppur in maniera meno univoca. Sul punto infatti alcune sentenze hanno preso le distanze dall’orientamento della Cassazione ritendendo che il nuovo articolo 20 avesse invece valenza di norma interpretativa e fosse pertanto applicabile retroattivamente.

In ultimo il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018in commissione Finanze alla Camera, aveva ribadito che tale novella modificativa aveva natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplicava effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuavano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma (si veda anche il post n. 426 http://www.epicanews.it/#post426).

Oggi invece con l’intervento contenuto nell’articolo 1 comma 1084 della Legge di Bilancio 2019 è evidente l’intenzione di rimediare alla situazione di incertezza lasciata in eredità dalla precedente Legge di Bilancio statuendo per l’appunto che la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 87 lett. a) delle Legge 205/2018 contiene una norma di interpretazione autentica ed ha quindi valenza retroattiva.

In seguito a questo intervento normativo si può oggi affermare che sembrano venuti meno i dubbi interpretativi relativi all’articolo 20 del TUR e che l’interpretazione dello stesso possa aver trovato una definitiva soluzione anche per le controversie che riguardano il passato.

Non rimane che aspettare e vedere come verrà applicata la “nuova norma chiarificatrice” da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria nonché dalla giurisprudenza.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Fondo di Indennizzo Risparmiatori.

NEWS Posted on Thu, January 10, 2019 07:55:40

POST 439

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) cd. “truffati dalle Banche”.

Il F.I.R. ha una dotazione iniziale di 525 mln/€ per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e così complessivi 1.575 mln/€.

I soggetti destinatari dell’indennizzo saranno le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, gli enti del terzo settore di natura non commerciale e le microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 mln/€ di fatturato annuo), ovvero i loro successori e/o aventi causa che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte della Banche. I risparmiatori con un I.S.E.E. inferiore ad € 35.000,00 nel 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del F.I.R..

In merito alla misura dell’indennizzo sarà riconosciuto il 30% del prezzo pagato per le azioni e il 95% del prezzo pagato per le obbligazioni subordinate, con il limite massimo, in entrambi i casi, di € 100.000,00. Tali percentuali potranno aumentare qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme erogate saranno inferiori alla dotazione del F.I.R. e sino all’esaurimento dello stesso.

Tale indennizzo sarà corrisposto al netto di altre forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e/o delle cedole percepiti/e lasciando, dunque, possibilità di accesso al F.I.R. anche ai soggetti che abbiano accettato le offerte di transazione formulate nel 2017 da Popolare Vicenza e Veneto Banca.

A stabilire chi avrà diritto ad essere indennizzato sarà una Commissione tecnica composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

La domanda di indennizzo, corredata dell’idonea documentazione a sostegno, dovrà essere indirizzata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo della norma istitutiva del F.I.R., che sarà a sua volta emanato entro fine gennaio 2019.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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