POST 441

L’art. 9 del Decreto Legge 119/2018, nella versione definitiva, ha introdotto una sanatoria per le irregolarità formali.

Il Governo, con la nuova formulazione dell’art. 9, ha sgonfiato di molto la portata della c.d. “pace fiscale” avendo stralciato la disposizione, prevista nella prima versione del decreto, sulla “dichiarazione integrativa speciale”.

È prevista, quindi, la possibilità di regolarizzare le violazioni di obblighi o adempimenti solo di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

La sanatoria si perfeziona:

– con il versamento di € 200 per ciascun periodo di imposta, pagabili in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020;

– rimuovendo l’irregolarità o l’omissione.

È il caso di sottolineare che la procedura non potrà essere utilizzata per:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure);
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018.

La definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione è comunque demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia