POST 446

La Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede all’articolo 1 commi da 17 a 22 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro(ragguagliati ad anno) potranno applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

5. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decideranno di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b.non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c.esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso