POST 440

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta al fine di chiarire in via definitiva la portata del nuovo articolo 20 del TUR modificato in ultimo dall’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 1084 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) “l’articolo 1 comma 87 lett a) delle legge 27 dicembre 2017, n.205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20 comma 1”del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).

Nel corso del 2018 il tema è stato molto dibattuto a livello dottrinale. C’era infatti chi reputava la nuova formulazione dell’articolo 20 del TUR come norma innovativa (e quindi priva di portata retroattiva) e chi invece, appellandosi al contenuto della relazione illustrativa alla manovra, sosteneva che la stessa fosse norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente.

Si ricorda che la disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Anche dal punto di vista giurisprudenziale inoltre la vicenda ha avuto una notevole eco in quanto la corte di Cassazione sin da subito ha preso una posizione predominante nel ritenere norma innovativa e non di interpretazione autentica il nuovo art. 20 del TUR (cfr. Cass. 2007/2018).

A tale filone ha quindi fatto seguito anche la giurisprudenza di merito seppur in maniera meno univoca. Sul punto infatti alcune sentenze hanno preso le distanze dall’orientamento della Cassazione ritendendo che il nuovo articolo 20 avesse invece valenza di norma interpretativa e fosse pertanto applicabile retroattivamente.

In ultimo il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018in commissione Finanze alla Camera, aveva ribadito che tale novella modificativa aveva natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplicava effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuavano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma (si veda anche il post n. 426 http://www.epicanews.it/#post426).

Oggi invece con l’intervento contenuto nell’articolo 1 comma 1084 della Legge di Bilancio 2019 è evidente l’intenzione di rimediare alla situazione di incertezza lasciata in eredità dalla precedente Legge di Bilancio statuendo per l’appunto che la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 87 lett. a) delle Legge 205/2018 contiene una norma di interpretazione autentica ed ha quindi valenza retroattiva.

In seguito a questo intervento normativo si può oggi affermare che sembrano venuti meno i dubbi interpretativi relativi all’articolo 20 del TUR e che l’interpretazione dello stesso possa aver trovato una definitiva soluzione anche per le controversie che riguardano il passato.

Non rimane che aspettare e vedere come verrà applicata la “nuova norma chiarificatrice” da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria nonché dalla giurisprudenza.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso