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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2019: novità importanti per il Credito d’imposta R&S.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:43:25

POST 450

Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo consiste in un risparmio fiscale per le imprese che effettuano spese in ricerca e sviluppo di ammontare pari ad ameno 30.000€ calcolato sulla differenza tra il totale delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014.

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il Bonus Ricerca & Sviluppo ma con alcune importanti modifiche in materia di intensità del beneficio. Se la Legge di Bilancio 2017 aveva potenziato il bonus R&S, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili ed elevando l’importo massimo dell’incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019, invece rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta. In particolare, a decorrere dal 2019, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta solo per:

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra reintroduce anche la differenziazione di aliquota tra le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25%.

La stessa differenziazione si applica anche per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si adotterà l’aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande rilevanza è la diminuzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2019 interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, rendendo agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, la nuova Legge di Bilancio estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari. La fruizione del bonus viene poi subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, ciò significa che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. L’impresa, inoltre, è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Si evidenzia, infine, che le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, avranno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

A cura di Villani & Partners



Legge di Bilancio 2019: introdotto il credito d’imposta per il riciclo delle plastiche miste.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:39:52

POST 449

La Legge di Bilancio 2019 ha aprovato definitivamente l’introduzione di un nuovo bonus finalizzato ad agevolare le imprese che utilizzano materiali provenienti dal riciclo delle plastiche miste.

L’incentivo consiste in un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute da parte delle aziende per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali ottenuti da scarti di plastiche miste, il cosiddetto plasmix. Nello specifico la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che il bonus in oggetto sarà concesso per un importo massimo annuale di 20.000 euro, per le aziende che, nei prossimi tre anni, acquisteranno prodotti realizzati con materiali ottenuti da plasmix proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui i quali, essendo più difficili da riciclare meccanicamente rispetto a materie plastiche come ad esempio il PET, vengono riutilizzati meno frequentemente.

La finalità dell’introduzione di questo credito d’imposta è dunque quella di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio e di incentivare l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero, imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta potrà disporre di una dotazione finanziaria pari ad un milione di euro annui per le annualità 2020 e 2021. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante compilazione del modello F24, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, verranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti.

A cura di Villani & Partners



Bonus Formazione 4.0: approvata la proroga per il 2019 nella Legge di Bilancio.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:37:41

POST 448

Il bonus Formazione 4.0 è un incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle aziende nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali; sia in maniera tradizionale sia con corsi in modalità e-learning.

Nella nuova manovra finanziaria, tale bonus è stato confermato per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (quindi, dal 1° gennaio 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

La precedente versione dell’agevolazione prevedeva che il credito d’imposta Formazione 4.0 fosse riconosciuto nella misura del 40% per tutte le imprese, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, invece, vengono istituite diverse intensità di aiuto in base alla dimensione aziendale:

-50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;

-40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;

-30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.

Un’altra importante modifica riguarda l’importo massimo che ciascuna impresa potrà ottenere per la formazione aziendale. In base alle nuove disposizioni, il credito d’imposta resta confermato, come previsto dall’impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2018, fino a 300.000 euro solo per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese il bonus spetterà nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

A cura di Villani & Partners



IMMOBILIARI DI GESTIONE: deducibilità degli interessi passivi.

NEWS Posted on Fri, January 18, 2019 11:11:13

POST 447

Il comma 7 della Legge di Bilancio 2019 ha messo in salvo la deducibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari e leasing delle immobiliari di gestione ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Legge 244/2007.

Tale ultima norma è ben nota agli operatori in quanto ha consentito alle immobiliari di gestione di disapplicare la limitazione alla deducibilità, generalmente operata con il meccanismo del 30% del ROL, degli interessi passivi relativi ai finanziamenti ipotecari e leasing per immobili concessi in locazione dalla società.

L’inserimento del citato comma 7 si è reso opportuno per ovviare alla precedente abrogazione dell’art. 1, comma 36, della L. 244/2007 avvenuta con l’art. 14 del D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva Atad (Anti Tax Avoidance Directive) con effetto sempre dal 1° gennaio 2019.

Pur essendo state avanzate da una parte della dottrina perplessità sulla compatibilità del comma 7 con l’Atad, è chiara a tutti la volontà del legislatore di mettere, all’ultimo, una “toppa” al buco precedentemente creato con il D.Lgs. 142/2018.

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 147/2015 ha circoscritto l’ambito soggettivo della deroga alle immobiliari di gestione aventi i seguenti requisiti:

attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;

ricavi rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti.

NEWS Posted on Thu, January 17, 2019 05:43:21

POST 446

La Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede all’articolo 1 commi da 17 a 22 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro(ragguagliati ad anno) potranno applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

5. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decideranno di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b.non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c.esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riaperta l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore.

NEWS Posted on Mon, January 14, 2019 13:46:37

POST 445

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019, è stata confermata la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2018 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata). Infatti, il comma 66 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell’art. dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge esclusivamente all’imprenditore individuale

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2018 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2019 con il pagamento entro il 30 novembre 2019 del 60%dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata, che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria (aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile determinato a norma dell’art. 52, D.P.R. 131/86, utilizzando i relativi coefficienti. In tema, la circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato in passato che, anche nel contesto dell’estromissione operata dall’imprenditore individuale, le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o catastale) dell’immobile è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Anche tale interpretazione dovrebbe essere confermata dalla riapertura dell’agevolazione.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili strumentali, l’estromissione gode del regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. E’ necessario però rilevare che qualora l’operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una operazione esente che non consente il recupero dell’imposta), si rende necessaria la rettifica della detrazione che consenta, a norma dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, un riallineamento tra la misura originariamente applicata e quella effettivamente spettante, dato l’effettivo impiego; e questo anche con riferimento alle eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile.

Per quanto sopra riportato, si comprende che l’agevolazione pur essendo di sicuro interesse sul piano generale, non può comportare una decisione superficiale ma richiede un’attenta analisi di convenienza caso per caso in relazione sia alla possibilità che venga meno un’importante fattore di costo fiscalmente rilevante (l’ammortamento del bene), sia all’eventuale obbligo di restituire allo Stato una parte, più o meno rilevante, dell’Iva detratta al momento dell’acquisto o in occasione di manutenzioni straordinarie.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio entra in vigore il nuovo regime forfettario fino a 65 mila euro.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:15:09

POST 444

La Legge 30 dicembre 2018 n.145, cd. Legge di Bilancio 2019, con le previsioni contenute nell’articolo 1 commi da 9 a 11 ha modificato ed ampliato i requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).

L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto vengono eliminati i limiti vigenti fino al 2018. Unico vincolo all’accesso è infatti costituito dal non aver superato la soglia di 65 mila euro, ragguagliata ad anno, di ricavi o compensi nell’anno precedente.

Sono infatti stati eliminati i limiti, vigenti fino alla precedente versione della norma, in relazione a:

a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);

b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).

Con riferimento invece alle cause di ostative vengono rimodulate le condizioni di cui alle lettere d) e d-bis)del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. A seguito di dette modifiche non potranno applicare il regime forfettario:

a. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

b. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:

– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;

– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;

– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;

– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).

Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.

Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Resta tuttavia auspicabile un pronto chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione del regime agevolato in commento soprattutto in relazione alle cause ostative riguardanti le partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2019: confermata la flat tax al 15% per le ripetizioni private.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:08:29

POST 443

Dal 1° gennaio 2019 sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà applicata una imposta sostituiva con aliquota pari al 15%.

A stabilirlo è l’articolo 1 commi da 13 a 16 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) che introduce questa importante novità per tutti i docenti che, al di fuori dell’orario scolastico, tengono lezioni in privato.

Nel concreto i docenti dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità.

L’imposta dovrà essere versata entro la data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (ad oggi il 30 giugno di ogni anno).

I docenti potranno tuttavia optare anche per l’imposizione ordinaria (la tassazione al 15% è infatti regime naturale) secondo le regole che saranno individuate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo 2019 (90 giorni dall’entrata in vigore della norma). Lo stesso provvedimento, oltre alle modalità di esercizio dell’opzione per l’imposizione ordinaria, dovrà contenere anche i termini e le modalità con cui dovrà essere versato l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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