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Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo consiste in un risparmio fiscale per le imprese che effettuano spese in ricerca e sviluppo di ammontare pari ad ameno 30.000€ calcolato sulla differenza tra il totale delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014.

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il Bonus Ricerca & Sviluppo ma con alcune importanti modifiche in materia di intensità del beneficio. Se la Legge di Bilancio 2017 aveva potenziato il bonus R&S, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili ed elevando l’importo massimo dell’incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019, invece rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta. In particolare, a decorrere dal 2019, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta solo per:

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra reintroduce anche la differenziazione di aliquota tra le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25%.

La stessa differenziazione si applica anche per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si adotterà l’aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande rilevanza è la diminuzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2019 interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, rendendo agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, la nuova Legge di Bilancio estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari. La fruizione del bonus viene poi subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, ciò significa che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. L’impresa, inoltre, è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Si evidenzia, infine, che le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, avranno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

A cura di Villani & Partners