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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:43:10

POST 484

La Farmacia italiana sta vivendo da alcuni anni un processo di profonda trasformazione. La piccola farmacia tradizionale, molto professionalizzata, costruita sulla ricetta e preservata da una rigorosa regolamentazione del Settore, è ormai un lontano ricordo. Da un lato, le liberalizzazioni introdotte da Bersani, da Monti e dalla recente Legge sulla concorrenza di Renzi e Gentiloni; dall’altro, la progressiva genericazione del mercato del farmaco, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dell’e-commerce, hanno trasformato la farmacia in un negozio “non-ben-definito” e con una forte connotazione commerciale.

In realtà, ancora nel 2009 si era teorizzato un modello di “Farmacia professionale”, in cui il farmacista avrebbe riacquistato un ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso l’erogazione di importanti servizi a favore della popolazione e a supporto o addirittura in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n.69/2009, il D.Lgs n.153/2009 e i successivi Decreti Ministeriali attuativi avevano infatti sancito la possibilità per le farmacie di svolgere:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: quali i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; i test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; i test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; i test ovulazione, gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; i test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  2. servizi di secondo livello: rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prevedendo l’inserimento in farmacia di defibrillatori semiautomatici e l’utilizzo di dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto – spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; ma anche l’utilizzo di dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi in tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  3. servizi professionali resi da operatori socio-sanitari: per l’effettuazione (a domicilio o presso i locali della farmacia) di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come per esempio quelle di infermieri e fisioterapisti.

La “Farmacia dei servizi”, secondo le intenzioni della norma, doveva quindi essere una “Farmacia evoluta e professionalizzata”, in grado di svolgere un fondamentale ruolo di presidio sanitario del territorio.

Si ritiene infatti che l’assistenza continuativa, resa possibile dalla professionalità, dall’organizzazione imprenditoriale e dalla capillarità del servizio farmaceutico territoriale, possa favorire la prevenzione, l’aderenza terapeutica, il controllo delle cronicità e la deospedalizzazione con indubbio vantaggio non solo dei clienti-pazienti, ma anche della spesa sanitaria dello Stato.

Tuttavia, malgrado le meritevoli intenzioni del legislatore, la “Farmacia dei servizi” si è finora principalmente sostenuta sulle spalle (già molto provate!) delle farmacie che in questi anni, pur di soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno fatto diversi investimenti e avuto molti costi, a fronte di ricavi spesso contenuti o addirittura assenti. Lo Stato non ha fatto la sua parte, lasciando da sole le farmacie, con l’inevitabile conseguenza che la “Farmacia dei servizi” nel nostro Paese non è mai pienamente decollata.

Una svolta positiva, in questo difficile contesto, è però rappresentata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, meglio nota come Legge di bilancio 2018, che all’art. 1, commi da 403 a 406, ha previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo della Legge è verificare in che modo e in quale misura la Sanità pubblica sia avvantaggiata dal sostenere i costi per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie al fine quindi di favorirne lo sviluppo.

La sperimentazione, iniziata nel 2018 nelle Regioni di Piemonte, Lazio e Puglia, continuerà quest’anno in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, per terminare il prossimo anno in Veneto, Umbria e Campania.

Lo scorso 21 marzo si è insediato il Gruppo di lavoro ministeriale che dovrà entro quattro mesi individuare quali tra i servizi previsti dal D.Lgs. n.153/2009 e dai successivi decreti attuativi, saranno testati secondo i budget di spesa stabiliti Regione per Regione. Sebbene gli importi stanziati non siano elevati, è un segnale politico molto importante: la Farmacia e la “Farmacia dei servizi” meritano attenzione e sostegno! Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Registrazione contratti di locazione: nuovo modello RLI dal 19 maggio 2019.

NEWS Posted on Wed, March 20, 2019 18:47:52


POST 483

Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019) a decorrere dal 19 maggio 2019 entrerà in vigore l’utilizzo di un nuovo modello RLI per la registrazione telematica dei contratti di locazione e sino alla data del 18 maggio 2019 sarà possibile utilizzare sia il vecchio sia il nuovo modello.

Il nuovo modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La principale novità presente nel modello è legata alla nuova opzione per la cedolare secca al 21% relativa alla locazione di unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento.

NEWS Posted on Tue, March 12, 2019 09:34:25

POST 482

Entro il prossimo 18 marzo, le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, le società consortili) in essere al 01 gennaio 2019, dovranno provvedere al pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società in liquidazione.

Restano quindi escluse da tale adempimento:

· le società di capitali fallite, in questo caso la vidimazione è a carico del giudice delegato;

· le società cooperative e di mutua assicurazione;

· le imprese individuali;

· le società di persone: ss, snc e sas;

· i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;

· gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

L’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, per i soggetti suindicati, ha un ammontare che prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dalle relative pagine, l’ammontare dipende invece dal capitale sociale.

La tassa è pari a:

· 309,87 € per soggetti con capitale sociale non superiore ad € 516.456,90;

· 516,46 € per i soggetti con capitale sociale superiore a detto importo.

Per quantificare l’importo dovuto per tale tassa si deve far riferimento all’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24 da presentare obbligatoriamente in modo telematico, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente al 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile sanare il mancato versamento della tassa attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Società di comodo: disapplicazione per allineamento ai valori OMI.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 15:35:29

POST 481

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interessante risposta ad un’istanza di interpello (n. 68/2019) che sicuramente può rappresentare in molte situazioni una via di fuga all’applicazione della normativa delle società di comodo.

La disciplina delle società di comodo, in particolare per le società immobiliari di gestione, spesso portava alla determinazione di una soglia di ricavi minimi non allineati al mercato impedendo conseguentemente il superamento del test di operatività.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva aperto alla possibilità di disapplicare la normativa sulle società di comodo richiedendo però la dimostrazione, con interpello, dell’adozione di canoni di locazione almeno pari al quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione aveva espresso la possibilità di fare riferimento ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).

L’ulteriore passo avanti, con il recente parere, è che il contribuente potrà disapplicare la normativa delle società di comodo, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, quando avrà dichiarato canoni non inferiori ai valori delle quotazioni OMI.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Riammesso alla “rottamazione ter” chi è decaduto dalla “rottamazione bis”.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 10:22:12

POST 480

Come noto il cd. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, DL 119/2018, ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, la cd. “rottamazione ter” delle cartelle.

La stessa prevedeva tuttavia l’impossibilità di aderirvi per i soggetti che avevano aderito alla precedente edizione della definizione agevolata (“rottamazione bis”) e che non erano in regola con i pagamenti delle rate al 7 dicembre 2018.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è intervenuto eliminando la predetta condizione ostativa consentendo così di accedere alla “rottamazione ter” anche a chi, avendo già aderito alla “rottamazione bis”, non fosse risultato in regola con i versamenti alla prevista scadenza del 7 dicembre 2018.

Viene infatti previsto che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018possano essere definiti versando le somme dovute:

a. in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

b. in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento invece alla procedura di definizione agevolata nota come “saldo e stralcio delle cartelle” prevista dalla Legge di Bilancio 2019, qualora i carichi indicati nell’istanza non possano godere dello stralcio ma possano comunque rientrare nella “rottamazione ter” e siano tra i carichi per i quali era già stato richiesto l’accesso alla “rottamazione bis” ma senza rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, viene previsto che il pagamento possa essere effettuato:

in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure;

in 9 rate per le quali il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Libero accesso ai forfettari anche per chi ha svolto il tirocinio professionale.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:36:38

POST 479

Come noto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità circa i requisiti all’accesso e le cause di esclusione del regime agevolativo contenuto nella Legge 190/2014 (“Regime dei forfettari”).

Tra le cause ostative all’applicazione del regime agevolativo, che ricordiamo prevede l’applicazione di una aliquota flatal 15% per gli esercenti attività di impresa o professionale con ricavi e compensi fino a 65 mila euro, il comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, come novellato dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che è precluso l’accesso al regime alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è quindi intervenuto sulla predetta causa di esclusione modificando la lettera d-bis) puntualizzando che la previsione ivi contenuta non trova applicazione qualora il soggetto che inizia una nuova attività abbia precedentemente svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Questi soggetti potranno quindi beneficiare del regime dei cd. forfettari.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Enti sportivi dilettantistici non lucrativi esentati dall’imposta di bollo.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:33:53


POST 478

L’articolo 1 comma 646 della Legge di bilancio 2019, modificando l’articolo 27-bis della tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come già previsto per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono esentati dall’imposta di bollo.

Quindi secondo il novellato articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72 risultano ora esclusi dall’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Ai fini dell’esenzione risulta quindi fondamentale l’assenza di finalità lucrative oltre al riconoscimento sportivo da parte del CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive (tenuto dallo stesso CONI).

A titolo esemplificativo potranno quindi ora rientrare nell’agevolazione i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l’ente sia parte, le ricevute rilasciate per la certificazione delle quote di frequenza, le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Si precisa in ultimo che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esclusi dall’applicazione dell’Iva superiori a 77,47 euro è comunque dovuto in quanto non rientranti nell’elenco degli atti indicati nell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Divieto, per il 2019, di fattura elettronica per operatori sanitari.

NEWS Posted on Tue, March 05, 2019 18:12:39

POST 477

Nello scorso novembre 2018, il Garante della privacy aveva sollevato “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personaliin caso di emissione della fattura elettronica.

Per risolvere queste criticità il legislatore ha esteso il divieto, relativamente al periodo d’imposta 2019, di emettere le fatture in formato elettronico anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), come già previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.

Si tratta di un’inversione di marcia per molte attività con oggetto prestazioni sanitarie, che dallo scorso 01 gennaio 2019 risultavano soggette all’obbligo di fatturazione con modalità elettroniche, ma che, a decorrere dal 13 febbraio, entrata in vigore del divieto, dovranno ritornare alla “vecchia” fattura in formato cartaceo.

Per avere una panoramica dei soggetti rientranti nel divieto è necessario ricordare la nozione di “prestazioni sanitarie” utilizzata dal legislatore, al fine di definire il corretto trattamentoda riservare allefigure professionali come ad esempio i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi.

Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente FAQ, le figure in commento rientrano nel divieto di emettere le fatture elettroniche, pur non essendo obbligate alla trasmissione dei dati al STS.Sembra chiaro che, i documenti emessi in formato elettronico dal 01/01 al 12/02 risultano “regolari” in quanto emesse in base alla previgente normativa.

Si può affermare che, tutti gli operatori sanitari che eseguono prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti “privati” dovranno emettere fattura con formato cartaceo.

Al contrario, resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico nel caso di fatture emesse dall’operatore sanitario che riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni tenute all’invio dei dati al STS (per esempio si tratta di prestazioni consulenziali oppure docenze a corsi di formazione) e nel caso di emissione di fattura a soggetti titolari di partita iva.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



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