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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La regolarizzazione delle violazioni formali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Wed, May 29, 2019 18:26:40

POST 492

Con la circolare n. 11/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in relazione alla procedura di regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’articolo 9 DL n. 119 del 23 ottobre 2018.

Nello specifico l’Agenzia è intervenuta elencando in maniera esemplificativa, e non esaustiva, le principiali fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere alla definizione in commento.

Cosa si può regolarizzare

Possono essere oggetto di definizione, purché commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione, le seguenti irregolarità, infrazioni o inosservanze:

· la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;

· l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;

· l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

· l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

· l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

· l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto;

· l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;

· l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;

· la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

· le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

· l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;

· l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

· la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;

· l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frodesolo nel caso in cui l’imposta risulti, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

· l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;

· l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto ad esclusione delle omissioni relative all’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);

· la mancata iscrizione al VIES.

Cosa non può essere regolarizzato

Sono invece escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le violazioni sostanzialiossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, altresì, escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:

· ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);

· ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);

· ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

· ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.

La definizione di cui all’articolo 9, inoltre,non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Per l’effetto non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamentie più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale.

Non può, quindi, essere definita:

· l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;

· la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;

· l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;

Sono escluse, altresì:

· l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;

· l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;

· l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

· le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;

· l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

Infine, sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

· l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;

· l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;

· gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

Come regolarizzare

La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

a. versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero – come precisato dal provvedimento – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito utilizzando il codice tributo “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI-definizioneagevolata-art.9del DL n.119/2018”.

b. “rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere – per ciascun periodo d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse e solo in presenza di un giustificato motivo, è consentito provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio, mediante una lettera di compliance.

Così, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera dicompliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta. Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IMU: nuove percentuali di deducibilità dal reddito d’impresa.

NEWS Posted on Mon, May 27, 2019 08:50:44

POST 491

L’articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall’anno di imposta 2019.

Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:

50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);

60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’IMU risulta deducibile all’ulteriore condizione dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell’Irap.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Decreto Crescita: guida alle misure per il rilancio delle imprese.

NEWS Posted on Sun, May 26, 2019 10:33:18


POST 490

Con la pubblicazione del Decreto Crescita sono state introdotte nuove misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane, con particolare attenzione verso il processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello del “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Di seguito i nuovi incentivi nel dettaglio.

Reintroduzione del superammortamento

Dopo essere stato tagliato dalla Legge di Bilancio 2019, il superammortamento ritorna con una maggiorazione sulle quote di ammortamento pari al 130% per gli investimenti in beni strumentali sostenuti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Crescita prevedono l’utilizzo del superammortamento per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti essere accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Potenziamento della Nuova Sabatini

Il Decreto prevede novità anche per gli incentivi destinati ad agevolare l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, infatti, la Legge Sabatini viene potenziata estendendo a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile per ciascuna impresa, a differenza del limite di 2 milioni di euro precedentemente fissato. Le modifiche all’incentivo prevedono anche l’estensione della misura anche al finanziamento delle PMI impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale. I finanziamenti sono concessi a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo previsto è in conto impianti rapportato agli interessi calcolati a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese.Inoltre, per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro il contributo viene erogato in un’unica soluzione e non più in sei rate.

Proroga del Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Il credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo è stato prorogato fino al 2023. L’incentivo prevede, per le imprese che investono fino ad un massimo 20 milioni di euro per le attività di Ricerca & Sviluppo, un credito d’imposta pari al 25% delle spese ammissibili calcolato sulla quota incrementale di spesa rispetto alla media dei costi sostenuti nel triennio 2012-2013-2014. La spesa incrementale a partire dal 2021 dovrà essere calcolata prendendo come riferimento la media degli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo implementati nei tre periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2019.

Bando per attività di Ricerca & Sviluppo nell’ambito dell’economia circolare

L’agevolazione mira, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in relazione al tempo e alle risorse impiegate e meno impattanti per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un’economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Con la pubblicazione di un apposito bando, verranno agevolati i progetti di Ricerca & Sviluppo con un importo compreso tra 500.000 e 2 milioni di euro per modernizzare il comparto industriale, apportando in questa maniera benefìci sia all’economia che all’ambiente.

L’agevolazione consiste in un mix di strumenti finanziari articolato come segue:

– Finanziamento agevolato per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

– Contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese.

Al finanziamento agevolato dovrà essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall’impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) saranno poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell’ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Bando Digital Transformation

Il bando è finalizzato ad attuare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese. Possono dunque accedere al contributo le PMI operanti nel settore manifatturiero o dei servizi, con almeno due bilanci depositati ed un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 500.000 euro. Saranno finanziati progetti di trasformazione tecnologia e digitale, con un importo minimo di 200.000 euro, diretti all‘implementazione di tecnologie 4.0, quali: advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. Il contributo concesso sarà pari al 50% dei costi ammissibili. Per il biennio 2019/2020 sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L’incentivo supporta le imprese italiane nella diffusione del proprio business nei mercati internazionali. Il credito d’imposta in oggetto è rivolto a tutte le imprese esistenti dal 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un limite massimo di 60.000 €. Le spese ammissibili comprendono: affitti di stand, allestimenti di fiere ed eventi,attività promozionali, comunicazione del brand e dei prodotti,realizzazione di unità produttive in paesi esteri, produzione e vendita di prodotti nei mercati internazionali.Entro il 29 giugno 2019, mediante apposito decreto attuativo, ilMinistero dello Sviluppo Economico provvederà ad attivare la misura.

Modifiche alle procedure del Patent box

Il Patent box consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e tutto ciò che riguarda i processi, formule ed esperienze acquisite che possono essere giuridicamente tutelabili. Secondo l’articolo 4 del Decreto Crescita, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito d’impresa potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate. I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Introduzione di incentivi per la tutela del Made in Italy

In ottica di salvaguardia del Made in Italy,il Decreto Crescita introduce un apposito registro per la tutela dei marchi storici e un’agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano all’estero per tutelarne l’originalità dei prodotti italiani vittime del fenomeno di “Italian Sounding”.Il nuovo incentivo consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di imitazioni, entro un importo massimo annuale per beneficiario di 30.000 euro. Infine, sempre in tema incentivi a favore dell’internazionalizzazione, è stata introdotta l’estensione del Fondo Internazionalizzazione ai Paesi dell’Unione europea e la riprogrammazione dei bandi per le proprietà̀ intellettuale a sostegno di brevetti, marchi e disegni.

Voucher 3I “Investire in innovazione”

L’incentivo, a favore delle startup innovative, prevede un sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021. Il voucher finanzia le spese di brevettazione di un’invenzione, di consulenza per ricerca sulla brevettabilità e le ricerche di anteriorità, la stesura della domanda di brevetto, il deposito presso l’ufficio italiano marchi e brevetti e l’estensione all’estero della domanda nazionale. L’intensità dl beneficio e la definizione delle modalità attuative è demandata ad un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

A cura di Villani & Partners



Modifiche al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

NEWS Posted on Wed, May 15, 2019 09:50:33

POST 489

Il Decreto Crescita (art. 36 del D.L. 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) istituito con la Legge di Bilancio 2019 per rimborsare i risparmiatori “truffati dalle Banche”.

La principale modifica apportata comporta l’istituzione di un cd. “doppio binario” per i rimborsi e, segnatamente, (i) una procedura semplificata pressoché automatica a cui potranno accedere solamente i risparmiatori in possesso di determinati requisiti (ii) ed una procedura avanti ad una apposita commissione tecnica a cui dovranno accedere quei risparmiatori che non possiedano tali requisiti e che dovranno dimostrare di essere stati truffati.

Potranno accedere alla procedura di rimborso automatico i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali in possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, o il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore alla data del 31.12.2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui si chiede il rimborso, di valore inferiore a Euro 100.000 (soglia che potrà essere elevata fino ad Euro 200.000 previo assenso della Commissione europea);

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a Euro 35.000 nell’anno 2018.

Fermo quanto sopra si resta in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi che dovranno fare luce sulle modalità del rimborso.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Acquisto di immobile per demolire e ricostruire: imposte ridotte per l’impresa acquirente.

NEWS Posted on Tue, May 14, 2019 12:46:58

POST 488

Il Decreto Crescita (art. 7 del D.L. 34/2019) ha introdotto una nuova misura volta ad incentivare ulteriormente la valorizzazione edilizia riducendo il consumo di terreno.

La nuova norma prevede infatti, in caso di acquisto da parte di un soggetto imprenditore di un fabbricato, fuori campo Iva o in esenzione Iva, destinato a demolizione al fine della ricostruzione, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, in luogo dell’imposta ordinaria pari al 9% del prezzo d’acquisto, e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 400,00.

L’agevolazione opera a condizione che:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia ad oggetto un intero fabbricato (di qualsiasi natura esso sia: residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola);

c) il soggetto acquirente entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda alla demolizione dell’edificio, alla ricostruzione di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente e alla sua integrale vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata in “chiave antisismica”;

e) il nuovo edificio sia classificato in cuna delle classi energetiche “A” e “B”.

L’agevolazione non trova invece applicazione nell’ipotesi di acquisto di un intero fabbricato che non venga poi demolito, ma solamente ristrutturato anche se in modo radicale.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Regime forfettario e nuove cause ostative: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Sun, May 12, 2019 20:47:08

POST 487

Con la circolare n. 9/E dello scorso 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fornire maggiori indicazioni circa le modalità di applicazione del regime agevolato cd.forfettario alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 e chiarire così alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione delle stesse.

Si ricorda infatti che le modifiche introdotte dall’articolo 1 commi da 9 a 11 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) hanno ampliato l’ambito di applicazione del cd. regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, elevata a 65 mila euro. Sono poi stati abrogati i limiti relativi ai beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).

Con riferimento invece alle cause ostative all’applicazione dal regime agevolato la Legge di bilancio 2019 ha modificato quanto previsto alle previgenti lettere d) e dbis) del comma 57 dell’articolo 1 Legge 190/2014.

La partecipazione di controllo in s.r.l.

Quanto alla nuova formulazione della lettera d) questa ha confermato quanto previsto nella precedente versione ovvero che non possono avvalersi del regime forfettario coloro i quali detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari mentre l’elemento di novità apportato consiste nel vietare l’applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con riferimento quindi alla partecipazione in società a responsabilità limitata e all’associazione in partecipazione perché operi la causa ostativa è necessario che siano contemporaneamente presenti il requisito del controllo (diretto o indiretto) da parte del contribuente e che l’attività esercitata dalla srl o dall’associazione in partecipazione sia riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime agevolato.

La novellata causa di esclusione ha quindi fin da subito generato profondi dubbi interpretativi in relazione a cosa dovesse intendersi per:

§ controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata;

§ riferibilità diretta o indiretta all’attività svolta dall’esercente attività di impresa, arti e professioni.

Quanto al primo punto la circolare interviene specificando che “per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre rifarsi all’articolo 2359, primo e secondo comma codice civile” pertanto il controllo diretto si avrà quando:

a. il contribuente detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;

b. il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c. il contribuente detiene un controllo dominante sulla società in forza di particolari vincoli contrattuali.

Il requisito del controllo indiretto invece risulterà soddisfatto ogni qualvolta verranno integrate le condizioni di cui ai precedenti punti a e b computando anche i voti spettanti a società controllate dal contribuente ovvero a società fiduciarie ovvero al coniuge o a partenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Con riferimento invece al secondo punto la circolare in commento ha precisato che per attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti e professioni occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

Assumeranno quindi esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Si precisa che con riferimento alla presente causa ostativa la stessa assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società partecipata.

Tuttavia la circolare lascia aperto un periodo transitorio secondo cui qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.

Attività svolta verso datori o ex datori di lavoro

La lettera d-bis)d el comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 è invece stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime agevolato quelli esercenti attività di impresa arti o professioni che svolgono la propria attività prevalentemente verso datori di lavoro ovvero soggetti con cui sono intercorsi datori di lavoro nei due periodi di imposta precedenti a quello di inizio dell’attività ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili.

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha quindi specificato che il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero verso soggetti a questi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento del totale.

Quanto invece alla locuzione “datori di lavoro” viene precisato come la lettera d-bis) ricomprenda nel suo ambito di applicazione soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Relativamente ai redditi di cui all’articolo 50 del TUIR viene tuttavia precisato che non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori di reddito di cui allo stesso articolo 50 comma 1 lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) e d e) del TUIR.

Con riferimento alle categorie di cui alla lettera cbis)viene invece precisato che la causa ostativa non si applica ai revisori e ai sindaci ma si applica invece agli amministratori e collaboratori.

La locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro riguarda invece i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Infine con la modifica apportata al testo normativo dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, è stato precisato che la causa ostativa non si applica nei confronti di quei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributi Enpaf ridotti per i farmacisti in pensione.

NEWS Posted on Mon, April 22, 2019 11:34:57

POST 486

Il nuovo Regolamento di Previdenza della Fondazione Enpaf, che recepisce le modifiche approvate con le Note del Ministero del Lavoro n.36/0005378/13.07 dell’11 aprile 2019, reca un’interessante agevolazione a favore di quei molti farmacisti che si trovano nella duplice condizione di essere contemporaneamente:
– pensionati Enpaf;
– titolari o soci di farmacia o comunque ancora percipienti redditi derivanti dall’esercizio della professione di farmacista (quali per esempio libero-professionisti, collaboratori di impresa familiare, associati in partecipazione, ecc.).

Questi farmacisti-pensionati, da sempre obbligati al versamento in misura intera dei contributi Enpaf annuali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 avranno infatti la possibilità, ai sensi del nuovo art. 21-bis del citato Regolamento, di versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%, previa presentazione entro il 30 settembre di apposita domanda di riduzione.

La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione della riduzione può essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente: www.enpaf.it.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare a partire dal 1 aprile 2019.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:47:38

POST 485

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni per le nuove modalità di presentazione delle richieste di assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1 aprile 2019.

Per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo le domande dovranno essere inoltrate telematicamente direttamente all’INPSe non saranno più raccolte in modalità cartacea dal datore di lavoro.

La domanda di ANF dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS mediante uno dei seguenti canali:

  • Direttamente dal richiedente tramite la sezione dedicata all’interno del sito www.inps.it, per coloro che siano in possesso del PIN dispositivo per l’accesso alla piattaforma. Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Tramite i Patronati e intermediari dell’Istituto, anche per gli utenti non in possesso di PIN.

A seguito della richiesta l’ente individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata oppure tramite gli intermediari che hanno presentato la richiesta. Saranno inviati al richiedente solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La procedura telematica è prevista anche per le richieste di variazione delle condizioni di spettanza (es. nascita di figli) durante il periodo di validità di una domanda precedentemente presentata.

A seguito delle richieste di autorizzazione all’inserimento di familiari nel nucleo familiare (mod. ANF42), per le quali è già in vigore l’inoltro telematico (es. in caso di separazione/divorzio dei genitori), non verranno più inviati ai richiedenti i provvedimenti di accoglimento (mod. ANF43), ma l’istituto provvederà automaticamente all’istruttoria della domanda di ANF rendendo disponibile la consultazione degli importi riconosciuti con le modalità sopra indicate. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto. Pertanto il dipendente dovrà presentare domanda telematica, entro il limite prescrizionale di cinque anni, con le modalità sopra indicate, oltre alla possibilità di contattare il Contact Center telefonico, se in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione anche del datore di lavoro, che potrà prenderne visione tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà successivamente calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si consiglia quindi di avvisare i dipendenti che non intendano presentare le domande autonomamente, affinché, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite i CAF/Patronati, richiedano anche l’invio della domanda di ANF con decorrenza della nuova annualità dal 1 luglio 2019.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



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