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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Libero accesso ai forfettari anche per chi ha svolto il tirocinio professionale.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:36:38

POST 479

Come noto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità circa i requisiti all’accesso e le cause di esclusione del regime agevolativo contenuto nella Legge 190/2014 (“Regime dei forfettari”).

Tra le cause ostative all’applicazione del regime agevolativo, che ricordiamo prevede l’applicazione di una aliquota flatal 15% per gli esercenti attività di impresa o professionale con ricavi e compensi fino a 65 mila euro, il comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, come novellato dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che è precluso l’accesso al regime alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è quindi intervenuto sulla predetta causa di esclusione modificando la lettera d-bis) puntualizzando che la previsione ivi contenuta non trova applicazione qualora il soggetto che inizia una nuova attività abbia precedentemente svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Questi soggetti potranno quindi beneficiare del regime dei cd. forfettari.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Enti sportivi dilettantistici non lucrativi esentati dall’imposta di bollo.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:33:53


POST 478

L’articolo 1 comma 646 della Legge di bilancio 2019, modificando l’articolo 27-bis della tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come già previsto per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono esentati dall’imposta di bollo.

Quindi secondo il novellato articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72 risultano ora esclusi dall’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Ai fini dell’esenzione risulta quindi fondamentale l’assenza di finalità lucrative oltre al riconoscimento sportivo da parte del CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive (tenuto dallo stesso CONI).

A titolo esemplificativo potranno quindi ora rientrare nell’agevolazione i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l’ente sia parte, le ricevute rilasciate per la certificazione delle quote di frequenza, le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Si precisa in ultimo che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esclusi dall’applicazione dell’Iva superiori a 77,47 euro è comunque dovuto in quanto non rientranti nell’elenco degli atti indicati nell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso