POST 480

Come noto il cd. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, DL 119/2018, ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, la cd. “rottamazione ter” delle cartelle.

La stessa prevedeva tuttavia l’impossibilità di aderirvi per i soggetti che avevano aderito alla precedente edizione della definizione agevolata (“rottamazione bis”) e che non erano in regola con i pagamenti delle rate al 7 dicembre 2018.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è intervenuto eliminando la predetta condizione ostativa consentendo così di accedere alla “rottamazione ter” anche a chi, avendo già aderito alla “rottamazione bis”, non fosse risultato in regola con i versamenti alla prevista scadenza del 7 dicembre 2018.

Viene infatti previsto che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018possano essere definiti versando le somme dovute:

a. in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

b. in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento invece alla procedura di definizione agevolata nota come “saldo e stralcio delle cartelle” prevista dalla Legge di Bilancio 2019, qualora i carichi indicati nell’istanza non possano godere dello stralcio ma possano comunque rientrare nella “rottamazione ter” e siano tra i carichi per i quali era già stato richiesto l’accesso alla “rottamazione bis” ma senza rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, viene previsto che il pagamento possa essere effettuato:

in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure;

in 9 rate per le quali il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso