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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento.

NEWS Posted on Tue, March 12, 2019 09:34:25

POST 482

Entro il prossimo 18 marzo, le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, le società consortili) in essere al 01 gennaio 2019, dovranno provvedere al pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società in liquidazione.

Restano quindi escluse da tale adempimento:

· le società di capitali fallite, in questo caso la vidimazione è a carico del giudice delegato;

· le società cooperative e di mutua assicurazione;

· le imprese individuali;

· le società di persone: ss, snc e sas;

· i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;

· gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

L’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, per i soggetti suindicati, ha un ammontare che prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dalle relative pagine, l’ammontare dipende invece dal capitale sociale.

La tassa è pari a:

· 309,87 € per soggetti con capitale sociale non superiore ad € 516.456,90;

· 516,46 € per i soggetti con capitale sociale superiore a detto importo.

Per quantificare l’importo dovuto per tale tassa si deve far riferimento all’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24 da presentare obbligatoriamente in modo telematico, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente al 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile sanare il mancato versamento della tassa attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Società di comodo: disapplicazione per allineamento ai valori OMI.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 15:35:29

POST 481

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interessante risposta ad un’istanza di interpello (n. 68/2019) che sicuramente può rappresentare in molte situazioni una via di fuga all’applicazione della normativa delle società di comodo.

La disciplina delle società di comodo, in particolare per le società immobiliari di gestione, spesso portava alla determinazione di una soglia di ricavi minimi non allineati al mercato impedendo conseguentemente il superamento del test di operatività.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva aperto alla possibilità di disapplicare la normativa sulle società di comodo richiedendo però la dimostrazione, con interpello, dell’adozione di canoni di locazione almeno pari al quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione aveva espresso la possibilità di fare riferimento ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).

L’ulteriore passo avanti, con il recente parere, è che il contribuente potrà disapplicare la normativa delle società di comodo, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, quando avrà dichiarato canoni non inferiori ai valori delle quotazioni OMI.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Riammesso alla “rottamazione ter” chi è decaduto dalla “rottamazione bis”.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 10:22:12

POST 480

Come noto il cd. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, DL 119/2018, ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, la cd. “rottamazione ter” delle cartelle.

La stessa prevedeva tuttavia l’impossibilità di aderirvi per i soggetti che avevano aderito alla precedente edizione della definizione agevolata (“rottamazione bis”) e che non erano in regola con i pagamenti delle rate al 7 dicembre 2018.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è intervenuto eliminando la predetta condizione ostativa consentendo così di accedere alla “rottamazione ter” anche a chi, avendo già aderito alla “rottamazione bis”, non fosse risultato in regola con i versamenti alla prevista scadenza del 7 dicembre 2018.

Viene infatti previsto che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018possano essere definiti versando le somme dovute:

a. in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

b. in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento invece alla procedura di definizione agevolata nota come “saldo e stralcio delle cartelle” prevista dalla Legge di Bilancio 2019, qualora i carichi indicati nell’istanza non possano godere dello stralcio ma possano comunque rientrare nella “rottamazione ter” e siano tra i carichi per i quali era già stato richiesto l’accesso alla “rottamazione bis” ma senza rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, viene previsto che il pagamento possa essere effettuato:

in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure;

in 9 rate per le quali il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Libero accesso ai forfettari anche per chi ha svolto il tirocinio professionale.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:36:38

POST 479

Come noto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità circa i requisiti all’accesso e le cause di esclusione del regime agevolativo contenuto nella Legge 190/2014 (“Regime dei forfettari”).

Tra le cause ostative all’applicazione del regime agevolativo, che ricordiamo prevede l’applicazione di una aliquota flatal 15% per gli esercenti attività di impresa o professionale con ricavi e compensi fino a 65 mila euro, il comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, come novellato dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che è precluso l’accesso al regime alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è quindi intervenuto sulla predetta causa di esclusione modificando la lettera d-bis) puntualizzando che la previsione ivi contenuta non trova applicazione qualora il soggetto che inizia una nuova attività abbia precedentemente svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Questi soggetti potranno quindi beneficiare del regime dei cd. forfettari.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Enti sportivi dilettantistici non lucrativi esentati dall’imposta di bollo.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:33:53


POST 478

L’articolo 1 comma 646 della Legge di bilancio 2019, modificando l’articolo 27-bis della tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come già previsto per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono esentati dall’imposta di bollo.

Quindi secondo il novellato articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72 risultano ora esclusi dall’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Ai fini dell’esenzione risulta quindi fondamentale l’assenza di finalità lucrative oltre al riconoscimento sportivo da parte del CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive (tenuto dallo stesso CONI).

A titolo esemplificativo potranno quindi ora rientrare nell’agevolazione i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l’ente sia parte, le ricevute rilasciate per la certificazione delle quote di frequenza, le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Si precisa in ultimo che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esclusi dall’applicazione dell’Iva superiori a 77,47 euro è comunque dovuto in quanto non rientranti nell’elenco degli atti indicati nell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Divieto, per il 2019, di fattura elettronica per operatori sanitari.

NEWS Posted on Tue, March 05, 2019 18:12:39

POST 477

Nello scorso novembre 2018, il Garante della privacy aveva sollevato “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personaliin caso di emissione della fattura elettronica.

Per risolvere queste criticità il legislatore ha esteso il divieto, relativamente al periodo d’imposta 2019, di emettere le fatture in formato elettronico anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), come già previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.

Si tratta di un’inversione di marcia per molte attività con oggetto prestazioni sanitarie, che dallo scorso 01 gennaio 2019 risultavano soggette all’obbligo di fatturazione con modalità elettroniche, ma che, a decorrere dal 13 febbraio, entrata in vigore del divieto, dovranno ritornare alla “vecchia” fattura in formato cartaceo.

Per avere una panoramica dei soggetti rientranti nel divieto è necessario ricordare la nozione di “prestazioni sanitarie” utilizzata dal legislatore, al fine di definire il corretto trattamentoda riservare allefigure professionali come ad esempio i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi.

Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente FAQ, le figure in commento rientrano nel divieto di emettere le fatture elettroniche, pur non essendo obbligate alla trasmissione dei dati al STS.Sembra chiaro che, i documenti emessi in formato elettronico dal 01/01 al 12/02 risultano “regolari” in quanto emesse in base alla previgente normativa.

Si può affermare che, tutti gli operatori sanitari che eseguono prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti “privati” dovranno emettere fattura con formato cartaceo.

Al contrario, resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico nel caso di fatture emesse dall’operatore sanitario che riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni tenute all’invio dei dati al STS (per esempio si tratta di prestazioni consulenziali oppure docenze a corsi di formazione) e nel caso di emissione di fattura a soggetti titolari di partita iva.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Le Farmacie e l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

NEWS Posted on Sun, March 03, 2019 17:11:46

POST 476

La recente Manovra di Bilancio, intervenendo sull’art. 2, comma 1, del DLgs 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (ovvero i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti che realizzino un volume d’affari annuo superiore a 400 mila euro) l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Ne discende pertanto che una gran parte delle Farmacie tra quattro mesi si ritroverà a fare i conti con una nuova rivoluzione amministrativo-fiscale-tecnologica, dopo quella appena vissuta con la fatturazione elettronica.

Una rivoluzione che, come la precedente, non solo implicherà l’adozione di nuove competenze e procedure, ma anche investimenti nel rinnovamento tecnologico dei propri registratori di cassa.

Invero le Farmacie, al pari di tutti gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria, potrebbero assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri non solo attraverso un “registratore di cassa telematico”, ma anche attraverso il gestionale utilizzato per generare il flusso dei dati inviato al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2, comma 6-quater, DLgs n.127/2015).

Tuttavia questa alternativa si presenta al momento nebulosa e incerta. Da un lato è infatti facile attendersi che il Garante sulla privacy assuma anche in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi una posizione analoga a quella della fatturazione elettronica delle operazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria, dall’altro non è chiaro se l’impiego del Sistema tessera sanitaria per l’assolvimento dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporti la fiscalizzazione del gestionale utilizzato dalla Farmacia.

Al momento è quindi facile attendersi che anche per le Farmacie si porrà il problema del rinnovamento tecnologico, della sostituzione o adattamento dei registratori di cassa esistenti.

Al riguardo, la stessa normativa (art. 2, comma 6-quinquies, DLgs n.127/2015) ha previsto la concessione di un “piccolo” contributo in favore di quei soggetti che nel 2019 e nel 2020 per effetto delle nuove disposizioni dovranno acquistare un nuovo registratore o adattare l’esistente.

Il contributo, che è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni misuratore fiscale (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento), si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all’acquisto/adattamento del misuratore fiscale, purché il relativo corrispettivo sia pagato con modalità tracciabile.

Lo scorso 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato con la Nota prot. n. 49842/2019 le modalità attuative dell’agevolazione, per fruire del credito d’imposta, nonché il regime dei controlli e ogni altra disposizione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione stessa e al rispetto dei limiti di spesa.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Enti non profit – Reintrodotta l’IRES ad aliquota ridotta.

NEWS Posted on Sat, March 02, 2019 11:29:26

POST 475

La legge di bilancio 2019 con l’art. 1, commi 51-52 aveva abrogato a decorrere dal 01.01.2019, l’articolo 6 del DPR 601/73 che disponeva la riduzione a metà dell’aliquota IRES nei confronti di alcune categorie di Enti Non Profit con personalità giuridica operanti in settori di interesse generale quali l’assistenza, la sanità, la beneficenza, la ricerca e l’alloggio sociale.

Dopo le polemiche suscitate da questa manovra e per porre rimedio a quella che nel frattempo era già stata definita la “tassa sulla bontà”, il Governo è intervenuto nuovamente – con il Decreto Semplificazioni – rinviando la prevista abrogazione dell’aliquota ridotta per alcuni Enti Non Profit fino al periodo d’imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo da definire, e che andrà ad individuare nuove misure di favore che dovranno risultare compatibili con il diritto dell’Unione Europea, e che saranno riservate a quei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali.

In questo modo il Governo ha ripristinato la c.d. MINI IRES che, in continuità con gli anni passati, vedrà tassati al 12% anziché al 24% tutti gli Enti Non Profit che abbiano personalità giuridica e che operino nei settori dell’assistenza, della sanità, della beneficenza, della ricerca e dell’alloggio sociale.

Roberta Vecchiato
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



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