POST 475

La legge di bilancio 2019 con l’art. 1, commi 51-52 aveva abrogato a decorrere dal 01.01.2019, l’articolo 6 del DPR 601/73 che disponeva la riduzione a metà dell’aliquota IRES nei confronti di alcune categorie di Enti Non Profit con personalità giuridica operanti in settori di interesse generale quali l’assistenza, la sanità, la beneficenza, la ricerca e l’alloggio sociale.

Dopo le polemiche suscitate da questa manovra e per porre rimedio a quella che nel frattempo era già stata definita la “tassa sulla bontà”, il Governo è intervenuto nuovamente – con il Decreto Semplificazioni – rinviando la prevista abrogazione dell’aliquota ridotta per alcuni Enti Non Profit fino al periodo d’imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo da definire, e che andrà ad individuare nuove misure di favore che dovranno risultare compatibili con il diritto dell’Unione Europea, e che saranno riservate a quei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali.

In questo modo il Governo ha ripristinato la c.d. MINI IRES che, in continuità con gli anni passati, vedrà tassati al 12% anziché al 24% tutti gli Enti Non Profit che abbiano personalità giuridica e che operino nei settori dell’assistenza, della sanità, della beneficenza, della ricerca e dell’alloggio sociale.

Roberta Vecchiato
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza