POST 476

La recente Manovra di Bilancio, intervenendo sull’art. 2, comma 1, del DLgs 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (ovvero i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti che realizzino un volume d’affari annuo superiore a 400 mila euro) l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Ne discende pertanto che una gran parte delle Farmacie tra quattro mesi si ritroverà a fare i conti con una nuova rivoluzione amministrativo-fiscale-tecnologica, dopo quella appena vissuta con la fatturazione elettronica.

Una rivoluzione che, come la precedente, non solo implicherà l’adozione di nuove competenze e procedure, ma anche investimenti nel rinnovamento tecnologico dei propri registratori di cassa.

Invero le Farmacie, al pari di tutti gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria, potrebbero assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri non solo attraverso un “registratore di cassa telematico”, ma anche attraverso il gestionale utilizzato per generare il flusso dei dati inviato al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2, comma 6-quater, DLgs n.127/2015).

Tuttavia questa alternativa si presenta al momento nebulosa e incerta. Da un lato è infatti facile attendersi che il Garante sulla privacy assuma anche in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi una posizione analoga a quella della fatturazione elettronica delle operazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria, dall’altro non è chiaro se l’impiego del Sistema tessera sanitaria per l’assolvimento dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporti la fiscalizzazione del gestionale utilizzato dalla Farmacia.

Al momento è quindi facile attendersi che anche per le Farmacie si porrà il problema del rinnovamento tecnologico, della sostituzione o adattamento dei registratori di cassa esistenti.

Al riguardo, la stessa normativa (art. 2, comma 6-quinquies, DLgs n.127/2015) ha previsto la concessione di un “piccolo” contributo in favore di quei soggetti che nel 2019 e nel 2020 per effetto delle nuove disposizioni dovranno acquistare un nuovo registratore o adattare l’esistente.

Il contributo, che è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni misuratore fiscale (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento), si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all’acquisto/adattamento del misuratore fiscale, purché il relativo corrispettivo sia pagato con modalità tracciabile.

Lo scorso 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato con la Nota prot. n. 49842/2019 le modalità attuative dell’agevolazione, per fruire del credito d’imposta, nonché il regime dei controlli e ogni altra disposizione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione stessa e al rispetto dei limiti di spesa.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia