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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tutor di apprendisti, stage e praticanti: obbligo di pagamento dei premi inali anche per i soggetti normalmente non tenuti all’iscrizione.

NEWS Posted on Fri, June 07, 2019 10:24:38

POST 498

Il Centro Studi e Ricerche dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano coglie l’occasione di un quesito pubblicato a febbraio 2019, per trattare l’argomento dell’obbligo assicurativo INAIL per tutti i soggetti a cui venga affidato il tutoraggio di apprendisti, stagisti, tirocinanti e praticanti.

Nello specifico il quesito sottoposto riguarda la richiesta da parte dell’ente di estendere la tutela assicurativa ad un avvocato che risulta tutor formativo di un apprendista assunto presso il proprio studio professionale.

Si ricorda che i professionisti, come anche, per esempio, i titolari di ditta individuale di tipo commerciale, non sono soggetti generalmente assicurabili presso l’INAIL, ai sensi del D.P.R. 1124/65.

L’INAIL, con nota interna del 18/01/2016, è intervenuto sull’argomento sostenendo che l’obbligo di pagamento del premio ricade su tutti i soggetti che ricoprano il ruolo di tutor, seppure si tratti di personale privo di tutela assicurativa obbligatoria (come, nella fattispecie, un avvocato).

L’impianto teorico si basa sull’assunto che l’art. 4 del D.P.R. 1124/65 al punto 5) cita tra i soggetti da assicurare “gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale”, richiamati anche dall’art. 1 al punto 28).

Le istruzioni operative diffuse il 19/06/1998 alle Unità Centrali e Territoriali dell’INAIL avevano già precedentemente precisato che “…il responsabile aziendale dell’ inserimento dei tirocinanti, indicato dalle aziende ospitanti, dovrà – ove ne ricorra l’obbligo – risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante»; con tali istruzioni si intende che qualora il tutor sia impegnato, anche momentaneamente, nello svolgimento delle attività previste al punto 28) dell’art. 1 e al punto 5) dell’art. 4, è necessariamente soggetto all’obbligo di versamento del premio assicurativo INAIL.

Pertanto, per riassumere e chiarire, i professionisti (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, geometri..) e gli imprenditori individuali commerciali (es. gli agenti e rappresentanti, i consulenti aziendali organizzati in ditta individuale) nel caso ricoprano la carica di tutor per un apprendista, uno stagista, un tirocinante, un praticante, hanno l’obbligo di:

· attivare una posizione INAIL aziendale (se non già in possesso per la copertura di eventuali dipendenti o collaboratori familiari)

· di versare il premio assicurativo per il tutor in base alla classificazione del rischio a cui è sottoposto per tutta la durata del tutoraggio

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



DECRETO CRESCITA: Ampliata l’agevolazione per gli “impatriati”.

NEWS Posted on Thu, June 06, 2019 12:10:44

POST 497

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, noto anche come “Decreto Crescita”, ha introdotto importanti novità al regime agevolato previsto dall’articolo 16 del D.lgs 147/2015, il cd. regime degli “impatriati”.

Si ricorda in sintesi che il regime degli impatriati prevede un sensibile incentivo fiscale della durata di cinque periodi di imposta per i lavoratori residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Le modifiche apportate dall’articolo 5 del Dl Crescita al regime degli impatriati mirano ad intensificare l’attrattività al rientro per quei soggetti che hanno studiato o lavorato all’estero per un periodo di tempo minimo di due anni ampliando notevolmente il perimetro soggettivo di applicazione oltreché la misura dell’agevolazione.

Preliminarmente si precisa che le novità in commento saranno applicabili alle persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2020 (ai fini fiscali il trasferimento in Italia deve avvenire dopo il 3 luglio 2019).

Chi può usufruire dell’agevolazione

I destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, cittadini europei oppure di Stati con i quali l’Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi da lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo che:

non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento in Italia;

– trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e si impegnano a mantenerla per almeno due anni;

prestano la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Le nuove misure agevolative

Al fine di rendere maggiormente attrattiva l’agevolazione in commento, come già accennato in premessa, il DL crescita apporta sensibili variazioni alla misura dell’agevolazione in quanto:

viene innalzata dal 50% al 70% la percentuale di esenzione del reddito imponibile ai fini Irpef prodotto in Italia (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito);

vengono ridotti da cinque a due i periodi di imposta di residenza estera precedenti al trasferimento in Italia;

– viene eliminato l’obbligo, prima vigente, per i lavoratori impatriati di rivestire ruoli diretti ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

– viene eliminata la necessità di dover prestare lavoro presso una azienda residente;

l’esenzione viene innalzata fino al 90% del reddito nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);

– il beneficio viene prorogato di ulteriori 5 anni, nella misura del 50%, nei casi in cui il lavoratore, dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà) ovvero abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

Non più necessaria l’iscrizione all’AIRE

Il decreto crescita introduce inoltre all’articolo 16 del D.lgs 147/2015 il comma 5 ter nel quale viene previsto che potranno accedere all’agevolazione anche gli “ex” residenti in Italia anche qualora non abbiano formalmente provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente in Italia per iscriversi all’AIRE. La norma prevede infatti che saranno considerati residenti all’estero i cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La medesima previsione di favore si applica poi anche ai lavoratori già impatriati al 31.12.2019.

Per tali soggetti infatti la normativa prevede una specie di “sanatoria” secondo cui, per gli anni di imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi non definitivi e per i quali non siano trascorsi i termini per l’accertamento, gli stessi, ancorché non iscritti all’AIRE, sono ammessi all’agevolazione nella misura prevista (50% di esenzione per cinque periodi di imposta) dalla normativa vigente al 31.12.2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



DL Crescita: Agevolazione Patent Box più “snella” con l’autodeterminazione in dichiarazione dei redditi.

NEWS Posted on Wed, June 05, 2019 13:50:59

POST 496

L’articolo 4 del cd. “D.L. Crescita” (Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019) è intervenuto in materia di “Patent Box” con l’obiettivo di rendere più celere per contribuente il procedimento attraverso il quale poter fruire della predetta agevolazione.

Si ricorda, in estrema sintesi, che Il “Patent Boxè un’agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali. L’obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero.

Con le novità introdotte dal Dl Crescita viene data la possibilità al contribuente di autodeterminare, in alternativa alla ordinaria procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/1973 e a decorrere dal periodo di imposta 2019, il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione il cui possesso va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il contenuto della documentazione sarà individuato da un futuro provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 luglio 2019.

I contribuenti che eserciteranno l’opzione in commento dovranno poi ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, indicandola nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

L’opzione inoltre può essere esercitata anche nel caso in cui sia già stata avviata con l’Agenzia delle Entrate l’ordinaria procedura di ruling per annualità pregresse a condizione che non si sia già concluso il relativo accordo e previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinunciare alla procedura. Anche in tal caso l’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

Infine il comma 2 dell’articolo 4 del DL Crescita prevede una esimente sanzionatoria secondo la quale in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa, determinato direttamente dal contribuente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione da infedele dichiarazione qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, con riferimento:

– all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati,

– ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

L’esimente sanzionatoria è inoltre consentita anche in sede di dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza
dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



“Mini IRES”: Novità del decreto crescita.

NEWS Posted on Tue, June 04, 2019 05:40:11

POST 495

L’articolo 2 del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) riscrive la disciplina dell’agevolazione “Mini Ires”, inizialmente introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che prevedeva una riduzione dell’Ires al 15%, a fronte di utili accantonati a riserva, diverse da quelle non disponibili, di investimenti in beni strumentali nuovi e dell’assunzione di forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018.

Le nuove norme, che si applicheranno già a partire dal 2019, per le società di capitali ed, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito d’impresa degli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedono l’applicazione, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, delle seguenti aliquote:

22,5% per l’anno di imposta 2019,

– 21,5% per il 2020,

– 20,5% per il 2021,

– 20% dal 2022.

Il Decreto specifica, inoltre, che si considerano come non disponibili, le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione (ad esempio le riserve per utili su cambi, le riserve da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, riserve da fair value le riserve da rivalutazioni di beni). Il primo periodo d’imposta in cui si applica l’agevolazione è il 2019, quindi i primi utili su cui calcolare la “Mini Ires” saranno quelli realizzati al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva nel corso del 2019.

L’incremento del patrimonio netto, invece, deve essere calcolato come differenza tra il patrimonio netto esistente alla fine di ciascun periodo d’imposta, senza tener conto del risultato dell’esercizio medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti, ed il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato dell’esercizio stesso.

Esempio:

– Utile 2018: euro 1.000.000, integralmente accantonato a riserva disponibile nel 2019;

– Reddito imponibile Ires 2019: euro 1.500.000;

– Incremento patrimoniale: euro 1.000.000;

– L’Ires 2019 sarà pari a: euro 225.000 (1.000.000 di euro al 22,5%) più euro 120.000 (500.000 di euro x 24%), per un totale di euro 345.000.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Cedolare secca anche in caso di conduttore imprenditore.

NEWS Posted on Fri, May 31, 2019 09:35:20

POST 494

Come noto la Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina della cedolare secca estendendone l’applicazione anche ai contratti di locazione relativi ad immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 a condizione che la superficie complessiva dell’immobile, al netto delle pertinenze, non sia superiore a 600 metri quadrati.

In merito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E/2019 del 17 maggio 2019 ha chiarito che la nuova disciplina della cedolare secca, come modificata con la Legge di bilancio 2019, trova applicazione anche ai canoni derivanti dai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale (cat. C/1) conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Resta invece ferma l’inapplicabilità della “cedolare secca” alle locazioni aventi ad oggetto immobili abitativi concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza, l’Enpaf, il nuovo contributo dello 0,5% e i problemi della categoria.

NEWS Posted on Thu, May 30, 2019 09:34:43


POST 493

Una delle poche opportunità che la Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017) ha offerto a quei “farmacisti-titolari” interessati non tanto a vendere, quanto piuttosto a conservare la loro farmacia, riguarda la possibilità di ampliare la compagine societaria attraverso il coinvolgimento di terzi, spesso famigliari, non-farmacisti.

È così accaduto che, a partire dalla seconda metà del 2017, molti titolari abbiano approfittato delle nuove disposizioni al fine di efficientare la propria struttura organizzativo-gestionale oppure per superare le problematiche connesse alla trasmissione ereditaria della Farmacia. Problematiche recentemente acuitesi con l’inasprimento dei termini di tolleranza per la “gestione provvisoria” (art. 7, comma 9, Legge n. 362/1991) ad opera prima di Bersani (Legge n. 248/2006) e poi di Monti (Legge n.27/2012).

Con stupore, rammarico, rabbia, rassegnazione, nelle ultime settimane molti di questi farmacisti sono stati raggelati dalla richiesta di un contributo annuale a favore dell’Enpaf.

Un nuovo, ulteriore contributo nella misura -udìte! udìte!- dello 0,5% del fatturato annuale della farmacia.

Il Regolamento emanato dall’Ente di previdenza lo scorso 16 aprile, richiamando testualmente il disposto normativo (art. 1, comma 441 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di Bilancio per l’anno 2018) ha infatti previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all’ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.

Pertanto non solo le società di capitali, ma anche le società di persone (le S.a.s. e le S.n.c.) in cui il numero dei soci-non-farmacisti sia superiore al numero dei soci-farmacisti, sono obbligate al versamento del nuovo contributo.

Va tuttavia osservato che lo spirito della norma in realtà non era quello di colpire i farmacisti, ma obbligare le società di capitali titolari di farmacie private al versamento contributivo a favore dell’Ente previdenziale di categoria. Infatti, ciò che la norma doveva scongiurare erano i contraccolpi alle casse dell’Enpaf per effetto della progressiva acquisizione di farmacie private da parte delle società di capitali in seguito -appunto- alla nuova Legge sulla concorrenza.

Proprio per questo i senatori D’Ambrosio Lettieri e Mandelli già nel dibattito che portò alla formazione della Legge n.124/2017, avevano presentato un emendamento per cui: “le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Ente previdenziale annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.

L’emendamento non fu accolto. Tuttavia, gli stessi senatori non si scoraggiarono e alla prima occasione utile, nel corso dell’approvazione della Legge n. 205/2017, lo riproposero (emendamento n.41.0.52): questa volta con successo. Un successo che venne subito riconosciuto da tutta la categoria.

Invero, nell’iter parlamentare di conversione in Legge, il tenore della disposizione era stato in parte alterato, aggiungendo l’infelice il riferimento, per le sole società di persone, alla “maggioranza di soci non farmacisti”. Ciononostante lo spirito della norma non venne stravolto. Infatti, come si evince dagli atti parlamentari e in particolare dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio, in commento appunto all’art.1, comma 441, il legislatore volle precisare che l’intento della norma era “rendere pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società”.

Lo stesso Enpaf, nella Newsletter n.1/2018, al riguardo ha prontamente affermato che: “La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 441) ha stabilito che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato al netto dell’Iva. Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura di esercizio. La misura ha la finalità sostanziale di compensare il minor gettito che deriverà all’Enpaf dalla modifica introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha previsto la possibilità della gestione societaria delle farmacie in capo a soggetti non farmacisti”.

In modo ancor più evidente il “Regolamento di attuazione relativo al contributo dello 0,5%”, licenziato in via provvisoria dallo stesso Consiglio nazionale dell’Enpaf, tenutosi il 24 aprile 2018, nel richiamare il dettato normativo (art. 1, comma 441, Legge n. 205/2017), precisò che: “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.

Il nuovo Regolamento, pubblicato il 16 aprile 2019, nel disciplinare l’ambito e le modalità di applicazione del contributo, si è tuttavia dimenticato di richiamare l’importante precisazione che “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.

Una dimenticanza non da poco, che costerà molti soldi a tanti farmacisti. Una norma che doveva essere a difesa della categoria, si è rivelata un boomerang, una pugnalata alle spalle.

Una vicenda -insomma- che lascia molto amaro in bocca e non solo perché fa in gran parte decadere uno dei pochi vantaggi della Legge sulla concorrenza, ma soprattutto perché esprime tutta la debolezza di una categoria da troppi anni vessata da norme contrarie.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



La regolarizzazione delle violazioni formali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Wed, May 29, 2019 18:26:40

POST 492

Con la circolare n. 11/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in relazione alla procedura di regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’articolo 9 DL n. 119 del 23 ottobre 2018.

Nello specifico l’Agenzia è intervenuta elencando in maniera esemplificativa, e non esaustiva, le principiali fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere alla definizione in commento.

Cosa si può regolarizzare

Possono essere oggetto di definizione, purché commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione, le seguenti irregolarità, infrazioni o inosservanze:

· la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;

· l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;

· l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

· l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

· l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

· l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto;

· l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;

· l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;

· la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

· le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

· l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;

· l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

· la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;

· l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frodesolo nel caso in cui l’imposta risulti, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

· l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;

· l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto ad esclusione delle omissioni relative all’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);

· la mancata iscrizione al VIES.

Cosa non può essere regolarizzato

Sono invece escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le violazioni sostanzialiossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, altresì, escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:

· ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);

· ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);

· ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

· ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.

La definizione di cui all’articolo 9, inoltre,non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Per l’effetto non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamentie più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale.

Non può, quindi, essere definita:

· l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;

· la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;

· l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;

Sono escluse, altresì:

· l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;

· l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;

· l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

· le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;

· l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

Infine, sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

· l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;

· l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;

· gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

Come regolarizzare

La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

a. versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero – come precisato dal provvedimento – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito utilizzando il codice tributo “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI-definizioneagevolata-art.9del DL n.119/2018”.

b. “rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere – per ciascun periodo d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse e solo in presenza di un giustificato motivo, è consentito provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio, mediante una lettera di compliance.

Così, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera dicompliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta. Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IMU: nuove percentuali di deducibilità dal reddito d’impresa.

NEWS Posted on Mon, May 27, 2019 08:50:44

POST 491

L’articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall’anno di imposta 2019.

Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:

50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);

60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’IMU risulta deducibile all’ulteriore condizione dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell’Irap.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



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