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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Cura Italia. Moratoria sui finanziamenti: nessun declassamento automatico di merito creditizio.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 12:40:22

POST 42/2020

La moratoria dei finanziamenti prevista dal Decreto 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia del creditore durante il periodo di moratoria.

Quest’aspetto, molto importate, viene chiarito dalla relazione illustrativa al decreto e confermato da una risposta (FAQ) pubblicata sul sito del MEF (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html), nella quale viene specificato che chi si avvale della sospensione dei mutui non può essere deferito come “cattivo pagatore”.

Solitamente, infatti, quando una banca concede una moratoria, il credito viene declassato come “Forborne” e segnalato in Centrale Rischi, con conseguenti effetti sul rating del debitore. 

Con la moratoria prevista dal Decreto, quindi, le posizioni non potranno essere automaticamente declassate, cosa che per il momento, invece, non è ancora stata definita a livello normativo per la moratoria prevista dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), anche se, in tal senso, lo stesso ABI con un comunicato stampa del 9 marzo 2020 si impegna a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza. 

Anche CRIF (Centrale Rischi Finanziaria) con una nota pubblicata sul proprio sito in tema di “Emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19”, conferma di propria iniziativa che le sospensioni dei finanziamenti, sia quella prevista dal Decreto, che quella ABI, non saranno oggetto di segnalazione.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Modifica dell’elenco dei codici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

Uncategorised Posted on Fri, March 27, 2020 10:05:14

POST 41/2020

Il MEF con Decreto del 25 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 80 del 26-3-2020 e qui allegato) ha modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del Decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020 (vedi POST 34/2020), sostituendolo con quello di cui all’allegato.

Il Decreto inoltre stabilisce alcune prescrizioni specifiche per:

a) le «Attivita’ delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»;

b) le «Attivita’ dei call center» (codice  ATECO  82.20.00);

c) le «Attivita’  e  altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese» (codice ATECO 82.99.99).

Le imprese le cui attivita’ sono sospese per effetto del citato decreto completano le attivita’ necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.



Ministero dell’Interno: nuovo modulo per spostamenti.

Uncategorised Posted on Thu, March 26, 2020 17:50:51

POST 40/2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato oggi nel suo sito internet un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.

Si veda allegato.



Decreto Cura Italia. Misure a sostegno della liquidità delle imprese: primi chiarimenti dell’ABI.

Uncategorised Posted on Wed, March 25, 2020 12:20:22

POST 39/2020

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha emanato in data 24 marzo 2020 una circolare che contiene alcuni chiarimenti sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), anche sulla scorta di alcune FAQ pubblicate in tema sul sito del MEF. 

Di seguito, in sintesi, i principali chiarimenti:

  • il rimborso dei prestiti non rateali scadenti prima del 30 settembre 2020 viene posticipato, senza alcuna formalità al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni e gli eventuali “elementi accessori” al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;
  • per “elementi accessori” si devono intendere tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, quali, ad esempio, garanzie, assicurazioni e derivati;
  • proroga automatica anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti;
  • per i prestiti rateali sono comprese le rate in scadenza al 30 settembre, che non dovranno essere quindi pagate;
  • le misure sono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui, i professionisti e le ditte individuali;
  • per ottenere i benefici delle misure i beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni;
  • la richiesta di proroga con l’allegata autocertificazione deve essere inviata via PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
  • le banche devono accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, e non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

In allegato la circolare ABI.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto cura Italia: moratoria su finanziamenti confermata per i professionisti.

Uncategorised Posted on Tue, March 24, 2020 12:12:36

POST 38/2020

Il MEF ha pubblicato una nota esplicativa sugli interventi del Governo inseriti nel Decreto Cura Italia a sostegno della liquidità dei soggetti economici danneggiati dall’epidemia di COVID-19.

Il MEF ha chiarito uno dei principali dubbi in relazione ai soggetti beneficiari delle disposizioni in ordine alla moratoria sui finanziamenti. 

La nota indica, infatti, che tra le “partite IVA” beneficiarie della moratoria sui prestiti sono compresi anche i professionisti e le ditte individuali, oltre alle microimprese e alle PMI (definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 come le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro).

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile – precisazioni sui soggetti beneficiari.

Uncategorised Posted on Tue, March 24, 2020 11:56:45

POST 37/2020

L’articolo 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (oltre ai versamenti IVA scadenti il 16 di marzo) per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Lo stesso beneficio è stato poi esteso dall’art. 61, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 anche ai soggetti elencati nel medesimo articolo dalle lettere da a) a q) (nonché alla lettera r); per maggiori dettagli si rinvia all’allegato, pagine 4 e 5, al Post n. 21/2020).

L’Agenzia delle Entrate con due risoluzioni (la n. 12 del 18 marzo e la n. 14 del 21 marzo) ha meglio precisato chi sono i soggetti destinatari di tale sospensiva, attraverso l’elencazione di una serie di codici attività (codici ATECO); tale elenco ha valore indicativo e non esaustivo. 

I codici attività di cui alla Risoluzione n. 12 sono infatti, per espressa indicazione contenuta nella successiva risoluzione n. 14, limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; lo stesso documento di prassi del 21 marzo riporta a titolo esemplificativo ulteriori codici attività che possono beneficiare della sospensione in commento.

Si rinvia all’allegato per un elenco dei codici attività di cui alle citate risoluzioni.

Si rammenta inoltre che i versamenti i cui termini sono sospesi per effetto delle sopra riportate disposizioni dovranno essere effettuati in unica soluzione entro (o in 5 rate costanti a partire da) il 31 maggio 2020.

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre



Ministero dell’Interno: nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.

Uncategorised Posted on Tue, March 24, 2020 09:00:50

POST 36/2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato ieri nel suo sito internet un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti.

Si veda allegato.



Bonus pubblicità – il Decreto Cura Italia amplia la misura del credito d’imposta.

Uncategorised Posted on Mon, March 23, 2020 07:04:53

POST 35/2020

Il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere la filiera della stampa, disciplina un aumento della percentuale del credito d’imposta previsto per il c.d. bonus pubblicità. 

Ferme restando tutte le condizioni, i soggetti e la spesa massima ammissibile già previste per l’accesso al Bonus Pubblicità, il Decreto Cura Italia prevede che per le spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è concesso nella misura del 30 per cento degli investimenti effettuati dell’anno 2020 (anziché in misura pari al 75 per cento della sola spesa incrementale rispetto all’anno precedente).

Inoltre, il Decreto prevede che, sempre per l’anno 2020, la comunicazione telematica dell’ammontare degli investimenti sostenuti/programmati per l’anno possa essere inviata tra il primo ed il 30 settembre 2020 (anziché tra il primo ed il 30 marzo 2020). 

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Ricordiamo che possono beneficiare del suddetto credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, salvo ulteriori chiarimenti,  effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’uno per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Per l’applicazione del credito d’imposta valgono le disposizioni già in precedenza previste e regolamentate dall’art. 57 bis del D.L. 50/2017.

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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