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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Fri, April 24, 2020 15:34:45

POST 80/2020

La Regione Veneto ha emanato oggi una Ordinanza (vedi testo allegato) che integra e modifica la precedente del 13 aprile 2020 (vedi POST 72).

Con la nuova Ordinanza, in sintesi:

– è consentita, a determinate condizioni, la vendita di cibo da asporto;

– è revocata la disposizione restrittiva, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;

– per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie indicate nell’Ordinanza a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA;

– sono consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

– è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

– è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

– nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

– sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;

– è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

– sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.

Le misure hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010–2011-2012.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 10:43:47

POST 79/2020

Le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011 (per le Regioni a Statuto speciale, fino a marzo 2012), erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese (con un tetto massimo di ca. Euro 2.000/mese per ciascuna fornitura).

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.

Di recente con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

Il principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011 (nonché per i mesi di gennaio-marzo 2012, per le Regioni a Statuto speciale), è possibile oggi richiedere al fornitore dell’epoca la restituzione dell’addizionale provinciale addebitata in bolletta. 

A tal fine, si rende necessario subito procedere con la messa in mora del fornitore per interrompere i termini di prescrizione decennali e, successivamente, esperire in sede civile l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto fornitore.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus prima casa: l’Agenza delle Entrate nega l’agevolazione per l’acquisto di unità adiacente e successiva demolizione e ricostruzione di un unico edificio.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 07:13:22

POST 78/2020

L’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 113 del 21 aprile 2020 ha negato l’accesso all’agevolazione prima casa ad un contribuente che, già proprietario di un’abitazione prima casa, intendeva acquistare l’abitazione continua e successivamente demolire l’intero fabbricato e costruire un nuovo edificio costituito da un’unica abitazione.

L’Agenzia – pur ribadendo espressamente quanto previsto dalla precedente Prassi (nello specifico si vedano la Circolare n. 38/E del 2005 e la Risoluzione n. 25E del 2005, e successivamente la Risoluzione n. 142/E del 2009 e la Circolare n. 31/E del 2010) che riconosce la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso” e pertanto una classificazione catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 -,  respinge ora la richiesta del contribuente in quanto ritiene che nella presente fattispecie, la demolizione del fabbricato e la successiva ricostruzione non comporti una fusione o ampliamento dell’unità esistente. 

L’Agenzia ritiene che “tale operazione non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa” e, pertanto, non possono essere richieste le agevolazioni prima casa per l’acquisto dell’unità adiacente.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le misure del Decreto Liquidità per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sat, April 18, 2020 09:19:45

POST 77/2020

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 –Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali– rappresenta la seconda e per ora più incisiva azione del Governo a sostegno della nostra economia, distrutta dal coronavirus.

Il Presidente Conte, presentando alla stampa i contenuti del Decreto, lo ha definito come “una potenza di fuoco” in grado di portare liquidità immediata alle imprese per 400 miliardi di euro (di cui 200 per il mercato interno e 200 per potenziare il mercato dell’export).

Le Farmacie, come noto, sono tra le poche attività essenziali, che nel corso della c.d. “Fase 1” non sono state obbligate alla chiusura. Anzi, sono state obbligate all’apertura ad ogni costo, proprio per l’importante servizio di utilità sociale che esercitano. 

L’obbligo ha riguardato tutte le Farmacie. Indistintamente!

In vero, da un punto di vista meramente economico se, da un lato, vi sono Farmacie che in questo periodo hanno registrato un maggior afflusso di clientela, anche esponendosi al conseguente maggior rischio di contagio (è proprio di oggi la notizia del decesso del decimo farmacista a causa del COVID-19), dall’altro, vi sono Farmacie la cui apertura si è tradotta in una grave perdita economica. Penso ad esempio alle Farmacie nei centri storici delle città d’arte o a quelle nelle località di villeggiatura o ancora a quelle dei Centri commerciali.

Vediamo quindi come le Farmacie potranno beneficiare di questa “potenza di fuoco” messa in campo dal Governo. 

Innanzitutto, l’art. 1 e l’art. 13 prevedono il rafforzamento delle garanzie concesse dallo Stato sui finanziamenti erogati dalle Banche alle Imprese

Le Farmacie danneggiate dall’emergenza COVID-19 potranno così accedere ad alcuni finanziamenti ad hoc, caratterizzati dall’applicazione di tassi contenuti, da una durata che può arrivare fino a 72 mesi e con 24 mesi di preammortamento. In sintesi potranno ottenere:

  1. Tutte le Farmacie: 
  • finanziamenti fino a euro 25 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 100%;
  • finanziamenti garantiti dallo Stato nella misura dell’80% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 90%) finalizzati a ristrutturare finanziamenti già in essere, con tassi più favorevoli e nuova finanza di almeno il 10%;
  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi non superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 800 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%);

  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 5 milioni, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%), e comunque non superiori al:

  1. 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019;
  2. 200% dei costi del personale de 2019;
  3. Fabbisogno stimato per i costi del capitale d’esercizio e degli investimenti dei successivi 18 mesi.

ll DL Liquidità al Capo II –Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19– prevede poi una serie di disposizioni che interessanti esclusivamente per quelle (non molte) Farmacie gestite attraverso società di capitali (Srl o Spa).

In particolare l’art. 6 prevede che per quest’anno (ovvero più precisamente per gli esercizi sociali chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020) non operino gli obblighi civilistici di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, con contestuale obbligo di ripristino, né la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

L’art. 7 stabilisce invece che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2019 la valutazione della “continuità aziendale” dev’essere verificata anteriormente al 23 febbraio 2020.

L’art. 8 infine, onde favorire i finanziamenti da parte dei soci alle società, stabilisce che per quest’anno non si applica il principio della postergazione. Potranno quindi essere liberamente rimborsati, senza esser posposti alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Capo IV –Misure fiscali e contabili– all’art. 18 consente a quelle Farmacie che a marzo hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, di sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte (sul lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili

L’art. 20 consente a tutte le Farmacie di rideterminare gli acconti Irpef, Ires e Irap sulla base della dichiarazione relativa al periodo in corso, senza incorrere in sanzioni e interessi per versamenti effettuati in misura non inferiore all’80% dell’imposta che risulterà dovuta per l’anno 2020.

L’art. 27, al fine di non ostacolare l’impiego di farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche o ancora in fase di sperimentazione e che rientrano, in assenza di farmaci specifici per la cura del COVID-19, nei programmi c.d. di “uso compassionevole”, equipara la loro cessione alla loro distruzione, escludendone la concorrenza alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’iva.

L’art. 30 estende infine il credito d’imposta del 50% previsto dal DL Cura Italia per le spese di sanificazione, anche alle spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Cassazione ammette la confisca penale della “prima casa” del contribuente.

Uncategorised Posted on Sat, April 18, 2020 09:17:11

POST 76/2020

La Cassazione penale, con la sentenza n. 8995 del 5/3/2020, ponendosi in consapevole parziale contrasto con quanto già affermato in altri precedenti della stessa Corte, ha stabilito che la “prima casa” della persona indagata per il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può essere sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La disposizione esaminata dal Supremo Collegio, cioè l’art. 76, comma primo, lettera a), (Espropriazione immobiliare) del D.P.R. n. 602 del 1973, afferma quanto segue: “Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.

La sentenza in commento ha escluso che tale disposizione limitativa dell’espropriazione esprima un principio generale applicabile alla “prima casa” del debitore tributario. Le ragioni di tale statuizione sono così espresse nei motivi della decisione.

In primo luogo e sul piano della formulazione letterale della disposizione sopra riportata, si afferma che “il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la ‘prima casa’, ma ‘l’unico immobile di proprietà del debitore’. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua ‘prima casa’, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili”.

Secondariamente, “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. “Nè, a ben vedere, -conclude la Corte Suprema- “la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti, perché il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione […] nè gli interessi maturati in favore dello Stato […]; mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni”.

L’affermazione di principio secondo cui il limite all’espropriazione della “prima casa” del debitore tributario noncostituisce una regola generale dell’ordinamento comporta una generalizzata attenuazione della (specifica) garanzia patrimoniale espressa dalla previsione normativa di cui all’art. 76, comma primo, lett. a), D.P.R. 1973, n. 602, in tutti quei casi in cui l’evasione dell’imposta si realizza attraverso condotte rilevanti sul piano penale. Dove l’esattore non può arrivare, supplisce il giudice penale per gli stessi fatti.

Avv. Claudio Tiberti



Regime forfettario: causa ostativa anche se l’ex datore di lavoro muta il proprio assetto societario.

Uncategorised Posted on Fri, April 17, 2020 19:31:52

POST 75/2020

Come noto l’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014 prevede alla sua lettera d-bis, tra le cause ostative all’applicazione dal regime forfettario, il divieto, per l’esercente di impresa, arti e professioni, di “esercitare prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente a questi riconducibili”.

Con la risposta al quesito 108 pubblicata lo scorso 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la causa ostativa in esame si applica anche nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia interessato da operazioni straordinarie che lascino però intatte la natura soggettiva dello stesso. Nel caso analizzato veniva sottolineato che la società ex datore di lavoro, pur avendo mutato compagine sociale e CDA, aveva comunque mantenuto la propria natura soggettiva e pertanto il datore di lavoro non poteva ritenersi cambiato.

Da ciò l’impossibilità per il contribuente istante di continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020 visto che nel 2019 risultava aver conseguito il 98% dei suoi compensi nei confronti dell’ex datore di lavoro.

A tale riguardo si ricorda che per quanto concerne la causa ostativa in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, questa preclude l’applicabilità del regime agevolato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui essa si è verificata in quanto la verifica del requisito della prevalenza potrà essere effettuato solo al termine del periodo d’imposta. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dichiarazione di sussistenza di cause di forza maggiore.

Uncategorised Posted on Wed, April 15, 2020 07:56:50

POST 74/2020

La Camera di Commercio di Milano, a seguito della circolare del 25 marzo 2020 emanata dal Mise, ha predisposto il facsimile del modulo di richiesta e della dichiarazione di causa di forza maggiore in lingua inglese (che si allega) da utilizzare per la finalità di accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore derivante dalla pandemia Covid-19.

Di seguito si riporta il fac-simile del modulo di richiesta:

“Su CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA

Io sottoscritto …, legale rappresentante dell’impresa … numero REA …  codice fiscale…,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

Sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO CHE

Le circostanze relative alla diffusione del COVID-19 e le restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia non hanno consentito l’assolvimento di obblighi contrattuali precedentemente assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, specificati qui di seguito:. …

(Indicare per quali motivi non è stato possibile rispettare gli obblighi contrattuali/adempimenti previsti, es: l’impresa ha sospeso le attività in seguito a Decreto DPCM 22 marzo)

Per cui si richiede a codesta Camera di commercio il rilascio dell’attestazione relativa alla sussistenza cause di forza maggiore per l’emergenza COVID – 19.

Firma e data”

Per ottenere la dichiarazione, è necessario presentare il modulo di richiesta, in una delle due modalità previste:

● allo sportello, previa prenotazione;

● on line, tramite l’applicazione telematica Cert’O.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto Liquidità: ok della Commissione Europea alle garanzie pubbliche per facilitare l’erogazione del credito alle imprese.

Uncategorised Posted on Tue, April 14, 2020 14:33:00

POST 73/2020

E’ arrivato il via libera della Commissione europea alle garanzie pubbliche per facilitare l’erogazione di credito alle imprese, come previste dal decreto liquidità. 

Sul sito  fondidigaranzia.it  è stato pubblicato il modulo (vedi allegato) con cui autonomi e imprese possono chiedere, tramite le banche o i Confidi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI per i prestiti fino a 25 mila Euro

Si ricordano gli aspetti essenziali della predetta misura.

Destinatari: PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’epidemia: il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell’epidemia. 

Beneficio: rilascio della garanzia del Fondo pari al 100 per cento del finanziamento erogato; la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto da garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. 

Oggetto della garanzia: sui “nuovi finanziamenti” aventi le seguenti caratteristiche: (a) durata fino a 72 mesi, (b) rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione; (c) ammontare non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiarioe comunque non superiore a 25.000 euro

Facilitazioni: sono previste limitazioni al tasso di interesse applicabile al finanziamento. 

Per approfondimenti vedi POST 71/2020



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