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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Le misure del Decreto Liquidità per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sat, April 18, 2020 09:19:45

POST 77/2020

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 –Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali– rappresenta la seconda e per ora più incisiva azione del Governo a sostegno della nostra economia, distrutta dal coronavirus.

Il Presidente Conte, presentando alla stampa i contenuti del Decreto, lo ha definito come “una potenza di fuoco” in grado di portare liquidità immediata alle imprese per 400 miliardi di euro (di cui 200 per il mercato interno e 200 per potenziare il mercato dell’export).

Le Farmacie, come noto, sono tra le poche attività essenziali, che nel corso della c.d. “Fase 1” non sono state obbligate alla chiusura. Anzi, sono state obbligate all’apertura ad ogni costo, proprio per l’importante servizio di utilità sociale che esercitano. 

L’obbligo ha riguardato tutte le Farmacie. Indistintamente!

In vero, da un punto di vista meramente economico se, da un lato, vi sono Farmacie che in questo periodo hanno registrato un maggior afflusso di clientela, anche esponendosi al conseguente maggior rischio di contagio (è proprio di oggi la notizia del decesso del decimo farmacista a causa del COVID-19), dall’altro, vi sono Farmacie la cui apertura si è tradotta in una grave perdita economica. Penso ad esempio alle Farmacie nei centri storici delle città d’arte o a quelle nelle località di villeggiatura o ancora a quelle dei Centri commerciali.

Vediamo quindi come le Farmacie potranno beneficiare di questa “potenza di fuoco” messa in campo dal Governo. 

Innanzitutto, l’art. 1 e l’art. 13 prevedono il rafforzamento delle garanzie concesse dallo Stato sui finanziamenti erogati dalle Banche alle Imprese

Le Farmacie danneggiate dall’emergenza COVID-19 potranno così accedere ad alcuni finanziamenti ad hoc, caratterizzati dall’applicazione di tassi contenuti, da una durata che può arrivare fino a 72 mesi e con 24 mesi di preammortamento. In sintesi potranno ottenere:

  1. Tutte le Farmacie: 
  • finanziamenti fino a euro 25 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 100%;
  • finanziamenti garantiti dallo Stato nella misura dell’80% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 90%) finalizzati a ristrutturare finanziamenti già in essere, con tassi più favorevoli e nuova finanza di almeno il 10%;
  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi non superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 800 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%);

  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 5 milioni, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%), e comunque non superiori al:

  1. 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019;
  2. 200% dei costi del personale de 2019;
  3. Fabbisogno stimato per i costi del capitale d’esercizio e degli investimenti dei successivi 18 mesi.

ll DL Liquidità al Capo II –Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19– prevede poi una serie di disposizioni che interessanti esclusivamente per quelle (non molte) Farmacie gestite attraverso società di capitali (Srl o Spa).

In particolare l’art. 6 prevede che per quest’anno (ovvero più precisamente per gli esercizi sociali chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020) non operino gli obblighi civilistici di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, con contestuale obbligo di ripristino, né la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

L’art. 7 stabilisce invece che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2019 la valutazione della “continuità aziendale” dev’essere verificata anteriormente al 23 febbraio 2020.

L’art. 8 infine, onde favorire i finanziamenti da parte dei soci alle società, stabilisce che per quest’anno non si applica il principio della postergazione. Potranno quindi essere liberamente rimborsati, senza esser posposti alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Capo IV –Misure fiscali e contabili– all’art. 18 consente a quelle Farmacie che a marzo hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, di sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte (sul lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili

L’art. 20 consente a tutte le Farmacie di rideterminare gli acconti Irpef, Ires e Irap sulla base della dichiarazione relativa al periodo in corso, senza incorrere in sanzioni e interessi per versamenti effettuati in misura non inferiore all’80% dell’imposta che risulterà dovuta per l’anno 2020.

L’art. 27, al fine di non ostacolare l’impiego di farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche o ancora in fase di sperimentazione e che rientrano, in assenza di farmaci specifici per la cura del COVID-19, nei programmi c.d. di “uso compassionevole”, equipara la loro cessione alla loro distruzione, escludendone la concorrenza alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’iva.

L’art. 30 estende infine il credito d’imposta del 50% previsto dal DL Cura Italia per le spese di sanificazione, anche alle spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Cassazione ammette la confisca penale della “prima casa” del contribuente.

Uncategorised Posted on Sat, April 18, 2020 09:17:11

POST 76/2020

La Cassazione penale, con la sentenza n. 8995 del 5/3/2020, ponendosi in consapevole parziale contrasto con quanto già affermato in altri precedenti della stessa Corte, ha stabilito che la “prima casa” della persona indagata per il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può essere sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La disposizione esaminata dal Supremo Collegio, cioè l’art. 76, comma primo, lettera a), (Espropriazione immobiliare) del D.P.R. n. 602 del 1973, afferma quanto segue: “Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.

La sentenza in commento ha escluso che tale disposizione limitativa dell’espropriazione esprima un principio generale applicabile alla “prima casa” del debitore tributario. Le ragioni di tale statuizione sono così espresse nei motivi della decisione.

In primo luogo e sul piano della formulazione letterale della disposizione sopra riportata, si afferma che “il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la ‘prima casa’, ma ‘l’unico immobile di proprietà del debitore’. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua ‘prima casa’, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili”.

Secondariamente, “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. “Nè, a ben vedere, -conclude la Corte Suprema- “la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. E i due concetti devono essere tenuti distinti, perché il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione […] nè gli interessi maturati in favore dello Stato […]; mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell’originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni”.

L’affermazione di principio secondo cui il limite all’espropriazione della “prima casa” del debitore tributario noncostituisce una regola generale dell’ordinamento comporta una generalizzata attenuazione della (specifica) garanzia patrimoniale espressa dalla previsione normativa di cui all’art. 76, comma primo, lett. a), D.P.R. 1973, n. 602, in tutti quei casi in cui l’evasione dell’imposta si realizza attraverso condotte rilevanti sul piano penale. Dove l’esattore non può arrivare, supplisce il giudice penale per gli stessi fatti.

Avv. Claudio Tiberti