POST 75/2020

Come noto l’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014 prevede alla sua lettera d-bis, tra le cause ostative all’applicazione dal regime forfettario, il divieto, per l’esercente di impresa, arti e professioni, di “esercitare prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente a questi riconducibili”.

Con la risposta al quesito 108 pubblicata lo scorso 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la causa ostativa in esame si applica anche nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia interessato da operazioni straordinarie che lascino però intatte la natura soggettiva dello stesso. Nel caso analizzato veniva sottolineato che la società ex datore di lavoro, pur avendo mutato compagine sociale e CDA, aveva comunque mantenuto la propria natura soggettiva e pertanto il datore di lavoro non poteva ritenersi cambiato.

Da ciò l’impossibilità per il contribuente istante di continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020 visto che nel 2019 risultava aver conseguito il 98% dei suoi compensi nei confronti dell’ex datore di lavoro.

A tale riguardo si ricorda che per quanto concerne la causa ostativa in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, questa preclude l’applicabilità del regime agevolato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui essa si è verificata in quanto la verifica del requisito della prevalenza potrà essere effettuato solo al termine del periodo d’imposta. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine