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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Conversione in legge del Decreto Cura Italia: novità in materia di sospensione di versamenti.

Uncategorised Posted on Thu, April 30, 2020 09:28:22

POST 88/2020

E’ stato pubblicato ieri (29 aprile) in Gazzetta Ufficiale la legge n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”). 

Tra le novità introdotte in fase di conversione, si segnalano quelle relative agli articoli 61 e 62 in tema di sospensione/proroga dei versamenti e degli adempimenti, nei quali sono ora accorpate le disposizioni prima contenute in altra norma (DL 2 marzo 2020, n. 9).

L’art. 61 prevede per tutta una serie di soggetti, senza porre alcuna condizione in termini di ubicazione o dimensione e per la cui puntuale individuazione si rinvia al pdf allegato al presente post, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione dei versamenti

dal 2 marzo al 30 aprile, per le

  • ritenute alla fonte relative a redditi da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

e per quelli scadenti a marzo relativi all’IVA.

Si segnala che, in sede di conversione, in tale elenco sono state ora inserite anche le librerie che non appartengono (gestione diretta) a gruppi editoriali

Tutti questi soggetti, anche quelli che prima della conversione in legge non erano inseriti nell’elenco, potranno effettuare i versamenti entro il 31 maggio, in unica soluzione o, a partire dalla medesima data, in rate costanti fino a un massimo di 5.

Un’altra novità introdotta in sede di conversione riguarda i sostituti d’imposta aventi sede legale od operativa nei comuni facenti parte della cd “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’). Le ritenute non versate dagli stessi nel periodo dal 23 febbraio al 31 marzo potranno essere versate entro il 31 maggio (in unica soluzione o fino a un massimo di cinque rate di pari importo).

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (per la cui individuazione si rinvia alla lettera b dell’allegato) i versamenti sopra indicati (tra cui, novità, anche l’IVA) sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con obbligo di versamento in unica soluzione (o in un numero massimo di cinque rate constanti) entro il 30 giugno.

 Nell’articolo 62 a seguito delle modifiche derivanti dalla conversione in legge, la sospensione – senza condizione legata all’attività svolta o alla dimensione aziendale – dei versamenti IVA dall’8 al 31 marzo è stato esteso anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Brescia, rimanendo confermate le provincie già in precedenza indicate (Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza). I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio (in unica soluzione o in numero massimo cinque rate di pari importo).

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Causa di forza maggiore e verifica dei contratti in essere.

Uncategorised Posted on Wed, April 29, 2020 11:39:01

POST 87/2020

L’attuale situazione di emergenza sanitaria può, come noto, essere considerata ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali una “causa di forza maggiore”.

A tal proposito è necessario verificare i contratti in essere al fine di accertarsi se prevedano una clausola che disciplini espressamente le conseguenze del verificarsi di una causa di forza maggiore.

Nel caso in cui il contratto disciplini l’ipotesi di forza maggiore occorrerà:

a) verificare quali eventi siano coperti dalla previsione contrattuale per accertarsi che vi rientrino i casi di pandemia o dei provvedimenti di pubblica autorità; 

b) porre attenzione alle modalità di notifica dell’evento alla controparte verificando: (i) se è previsto un termine per la notifica; (ii) se è richiesto l’uso di specifiche forme e (iii) se occorre allegare documentazione ulteriore, come ad esempio la dichiarazione della Camera di Commercio attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.

Ad ogni modo è sempre consigliabile che la notifica sia effettuata per iscritto, che vengano indicati l’evento impeditivo della prestazione, la data dell’evento e le ragioni che rendono impossibile adempire alla prestazione cui si è tenuti.

E’ altresì consigliabile esporre gli sforzi fatti per cercare di eseguire la prestazione in quanto la prova dell’impossibilità dell’adempimento non può essere fornita solo mediante le dichiarazioni delle CCIA o provando la pandemia, ma occorre anche dimostrare che l’evento ha impedito l’esecuzione della prestazione e che è stato posto in essere ogni ragionevole sforzo per evitare l’inadempimento.

Quanto ai contratti conclusi o da concludere successivamente al COVID-19 appare opportuno regolare espressamente le possibili conseguenze derivanti dalla pandemia stabilendo la ripartizione del rischio tra le parti per eventuali ritardi o inadempimenti o impegnandosi a rinegoziare il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi.

Relativamente infine ai contratti internazionali che non prevedano una clausola di forza maggiore occorrerà prima accertare quale sia la legge applicabile al contratto e, poi, verificare la disciplina della forza maggiore secondo tale legge.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: la conservazione della documentazione fiscale e amministrativa di riferimento.

Uncategorised Posted on Tue, April 28, 2020 13:11:50

POST 86/2020

Nella confusa situazione del prezzo di vendita delle mascherine e in attesa che il Governo precisi meglio le modalità operative con cui darà seguito all’impegno assunto dal Presidente Conte di togliere l’iva, si segnala che -con una nota diramata oggi- Federfarma, alfine di facilitare la determinazione di quel mal definito “ristoro” che le Farmacie dovrebbero ricevere per la vendita a soli € 0,50, al netto dell’iva, di mascherine acquistate a prezzi superiori, invita le Farmacie conservare “la documentazione fiscale e amministrativa di riferimento che evidenzi lo scarto tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione”.

In considerazione di ciò e in attesa di ulteriori auspicati sviluppi, le Farmacie che avessero in giacenza mascherine facciali (standard uni en 14683) di Tipo 1, di Tipo 2 o di Tipo 3, dovranno pertanto conservare le relative fatture di acquisto e redigere un inventario aggiornato alla data del 26 aprile 2020.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: regna l’incertezza.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 22:17:43

POST 85/2020

L’Ordinanza n. 11 /2020 con cui ieri sera il Commissario straordinario Arcuri ha stabilito che il prezzo di vendita al pubblico delle mascherine non possa essere superiore € 0,50 ha immediatamente sollevato molte critiche.

È infatti noto come in queste settimane i Farmacisti abbiano subìto la mancanza di questi dispositivi di protezione nel mercato: insufficienti non solo a soddisfare le richieste della popolazione, ma in primis l’esigenza di protezione loro e dei loro collaboratori nell’esercizio dell’attività. 

In queste settimane i Farmacisti (abbandonati a se stessi!) si sono adoperati in ogni modo per far fronte a questa gravissima emergenza. 

Hanno pagato prezzi gonfiati, in via anticipata, senza alcuna dilazione, per lotti spesso ingenti. Talvolta cadendo addirittura nella trappola di truffatori senza scrupoli. Ma alla fine sono riusciti a rifornirsi, sebbene non a un prezzo di acquisto tale da poter essere vendute a € 0,50 più iva.

L’applicazione dell’ultima Ordinanza parrebbe quindi imporre alle Farmacie di venderle sotto costo. 

Invero, nel pomeriggio di oggi il Commissario straordinario Arcuri ha comunicato il raggiungimento di un Accordo con la Fofi, Federfarma e Assofarm volto a garantire alle Farmacie che negli ultimi giorni hanno acquistato dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi di ricevere un ristoro e assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal Governo.

Sempre oggi pomeriggio Arcuri ha reso noto che sono stati firmati contratti con alcune aziende italiane per la fornitura di 660 milioni di mascherine chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 €.

Ma tutto ciò cosa significa? 

Veramente le Farmacie sono da oggi obbligate a vendere le mascherine sottocosto, in attesa di un fantomatico “ristoro”? 

In attesa che venga fatta al più presto chiarezza, l’impressione è che le Farmacie in questa vicenda stiano subendo oltre ad un grave danno, un’ancor più inaccettabile beffa.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Veneto: nuova ordinanza della Regione.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 14:52:18

POST 84/2020

La nuova Ordinanza Regionale emanata oggi dispone, tra l’altro, quanto segue (si veda allegato):

1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;

4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;

5. E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;

6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;

7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;

8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020.



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 08:21:14

POST 83/2020

Il Presidente del Consiglio Conte ieri sera ha annunciato nella consueta conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 che caratterizzeranno la cosiddetta “fase due”, a decorrere dal 4 maggio e contenute nel nuovo DPCM del 26 aprile 2020.

Nella fase due -ha sottolineato il Presidente Conte- sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. In particolare l’art. 3 dell’ultimo DPCM prevede testualmente che: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. (…) Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (…)”. 

Inoltre, considerato che nelle scorse settimane, nel bel mezzo della crisi sanitaria, il prezzo delle mascherine (introvabili!) è schizzato alle stelle, il Presidente Conte ha annunciato che dovranno essere vendute a un prezzo calmierato e senza iva.

Con l’Ordinanza n. 11 /2020 del 26 aprile 2020, il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha stabilito che il prezzo finale di vendita praticato dai rivenditori finali (e quindi anche dalle Farmacie!) delle mascherine non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Le mascherine devono essere mascherine facciali (standard uni en 14683) di Tipo 1 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 95 – pressione differenziale (pa/cm²): < 40 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30) oppure di Tipo 2 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 98 – pressione differenziale (pa/cm²): < 40 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30) o infine di Tipo 3 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 98 – pressione differenziale (pa/cm²): < 60 – pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30).

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



“Fase 2” dell’emergenza sanitaria: DPCM 26 aprile 2020.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 06:38:21

POST 82/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DPCM, datato 26 aprile 2020, che disciplina la cosiddetta “fase 2” delle misure di gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

Il Decreto stabilisce che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure: 

Personali

– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 

– è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; 

– è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4;

– ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

– ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

– l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 

Settori economici

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2

– gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5; 

– si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

– in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

Attività produttive industriali e commerciali 

– sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al Decretosi noti che il provvedimento prevede la riapertura del settore manifatturiero e delle imprese che operano nella fabbricazione di autoveicoli, nella costruzione di edifici e di mobili;

– le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

– è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

– le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 

– per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

– le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Nota bene

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020

Segue decreto in formato grafico (file pesante) e formato pdf (tratto dal sito del Governo).



Nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Uncategorised Posted on Sun, April 26, 2020 21:09:05

POST 81/2020

E’ stato messo a punto da imprese e sindacati il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Si tratta del documento che fissa le regole che le aziende dovranno rispettare per riavviare le proprie attività nella “fase due”.

Il documento contiene prescrizioni e indicazioni che integrano il Protocollo approvato lo scorso 14 marzo.



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