POST 87/2020
L’attuale situazione di emergenza sanitaria può, come noto, essere considerata ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali una “causa di forza maggiore”.
A tal proposito è necessario verificare i contratti in essere al fine di accertarsi se prevedano una clausola che disciplini espressamente le conseguenze del verificarsi di una causa di forza maggiore.
Nel caso in cui il contratto disciplini l’ipotesi di forza maggiore occorrerà:
a) verificare quali eventi siano coperti dalla previsione contrattuale per accertarsi che vi rientrino i casi di pandemia o dei provvedimenti di pubblica autorità;
b) porre attenzione alle modalità di notifica dell’evento alla controparte verificando: (i) se è previsto un termine per la notifica; (ii) se è richiesto l’uso di specifiche forme e (iii) se occorre allegare documentazione ulteriore, come ad esempio la dichiarazione della Camera di Commercio attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.
Ad ogni modo è sempre consigliabile che la notifica sia effettuata per iscritto, che vengano indicati l’evento impeditivo della prestazione, la data dell’evento e le ragioni che rendono impossibile adempire alla prestazione cui si è tenuti.
E’ altresì consigliabile esporre gli sforzi fatti per cercare di eseguire la prestazione in quanto la prova dell’impossibilità dell’adempimento non può essere fornita solo mediante le dichiarazioni delle CCIA o provando la pandemia, ma occorre anche dimostrare che l’evento ha impedito l’esecuzione della prestazione e che è stato posto in essere ogni ragionevole sforzo per evitare l’inadempimento.
Quanto ai contratti conclusi o da concludere successivamente al COVID-19 appare opportuno regolare espressamente le possibili conseguenze derivanti dalla pandemia stabilendo la ripartizione del rischio tra le parti per eventuali ritardi o inadempimenti o impegnandosi a rinegoziare il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi.
Relativamente infine ai contratti internazionali che non prevedano una clausola di forza maggiore occorrerà prima accertare quale sia la legge applicabile al contratto e, poi, verificare la disciplina della forza maggiore secondo tale legge.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso