POST 78/2020
L’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 113 del 21 aprile 2020 ha negato l’accesso all’agevolazione prima casa ad un contribuente che, già proprietario di un’abitazione prima casa, intendeva acquistare l’abitazione continua e successivamente demolire l’intero fabbricato e costruire un nuovo edificio costituito da un’unica abitazione.
L’Agenzia – pur ribadendo espressamente quanto previsto dalla precedente Prassi (nello specifico si vedano la Circolare n. 38/E del 2005 e la Risoluzione n. 25E del 2005, e successivamente la Risoluzione n. 142/E del 2009 e la Circolare n. 31/E del 2010) che riconosce la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso” e pertanto una classificazione catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 -, respinge ora la richiesta del contribuente in quanto ritiene che nella presente fattispecie, la demolizione del fabbricato e la successiva ricostruzione non comporti una fusione o ampliamento dell’unità esistente.
L’Agenzia ritiene che “tale operazione non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa” e, pertanto, non possono essere richieste le agevolazioni prima casa per l’acquisto dell’unità adiacente.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso