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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Moratoria sui mutui “prima casa”: nuovo modulo di richiesta.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 06:07:57

POST 92/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 30 aprile 2020, ha reso noto che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

Inoltre, a seguito della conversione dell’art 54 del D.L. 18/2020, la sospensione può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare pagamento delle rate

Il modulo è disponibile al seguente link:

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna e Treviso



Credito d’imposta per imposte anticipate (DTA) su cessione di crediti deteriorati.

Uncategorised Posted on Sat, May 02, 2020 06:02:27

POST 91/2020

Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), rendendo definitiva la norma di cui all’art. 55 del Decreto, che introduce la possibilità per le società di capitali che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da più di 90 giorni), così detti crediti deteriorati, di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), relative a:

  • perdite fiscali riportabili ex art. 84 del Tuir, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
  • eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile. 

Le componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si possono trasformare in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

Si ricorda, inoltre, che:

  • le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio;
  • i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non si può applicare a cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile;
  • non si può applicare alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o lo stato di insolvenza;
  • l’efficacia della trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, data dalla quale le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 e quindi nel quadro RK della dichiarazione dei redditi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna e Treviso



Bando “Impresa SIcura” per il rimborso delle spese di acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Uncategorised Posted on Fri, May 01, 2020 08:37:32

POST 90/2020

Impresa SIcura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Chi può partecipare:

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

– regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

– con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

– nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

Cosa finanzia:

Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individualesostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 

Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:

– mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

– guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

– dispositivi per protezione oculare;

– indumenti di protezione quali tute e/o camici;

– calzari e/o sovrascarpe;

– cuffie e/o copricapi;

– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

– detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Come funziona:

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi:

1 – Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in odine cronologico.

Nell’elenco saranno comunicate:

– le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso

– le prenotazioni risultate non ammissibili. 

3 – Presentazione della domanda di rimborso

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.

Erogazione rimborsi

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/per-saperne-di-piu



Il regime forfettario alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

Uncategorised Posted on Fri, May 01, 2020 08:21:14

POST 89/2020

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160), a partire dal 1°gennaio 2020 sono state apportate delle modifiche al regime forfetario relative ai requisiti di accesso e permanenza (nonché alle cause ostative), alla riduzione dei termini di accertamento in caso di adesione volontaria alla fatturazione elettronica ed alla possibilità di considerare il reddito prodotto per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo (anche non fiscali).

Si allega dunque una nota di riepilogo relativa al regime agevolato in oggetto alla luce recenti novità.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione in legge del Decreto Cura Italia: novità in materia di sospensione di versamenti.

Uncategorised Posted on Thu, April 30, 2020 09:28:22

POST 88/2020

E’ stato pubblicato ieri (29 aprile) in Gazzetta Ufficiale la legge n. 27 di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”). 

Tra le novità introdotte in fase di conversione, si segnalano quelle relative agli articoli 61 e 62 in tema di sospensione/proroga dei versamenti e degli adempimenti, nei quali sono ora accorpate le disposizioni prima contenute in altra norma (DL 2 marzo 2020, n. 9).

L’art. 61 prevede per tutta una serie di soggetti, senza porre alcuna condizione in termini di ubicazione o dimensione e per la cui puntuale individuazione si rinvia al pdf allegato al presente post, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione dei versamenti

dal 2 marzo al 30 aprile, per le

  • ritenute alla fonte relative a redditi da lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

e per quelli scadenti a marzo relativi all’IVA.

Si segnala che, in sede di conversione, in tale elenco sono state ora inserite anche le librerie che non appartengono (gestione diretta) a gruppi editoriali

Tutti questi soggetti, anche quelli che prima della conversione in legge non erano inseriti nell’elenco, potranno effettuare i versamenti entro il 31 maggio, in unica soluzione o, a partire dalla medesima data, in rate costanti fino a un massimo di 5.

Un’altra novità introdotta in sede di conversione riguarda i sostituti d’imposta aventi sede legale od operativa nei comuni facenti parte della cd “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’). Le ritenute non versate dagli stessi nel periodo dal 23 febbraio al 31 marzo potranno essere versate entro il 31 maggio (in unica soluzione o fino a un massimo di cinque rate di pari importo).

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (per la cui individuazione si rinvia alla lettera b dell’allegato) i versamenti sopra indicati (tra cui, novità, anche l’IVA) sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con obbligo di versamento in unica soluzione (o in un numero massimo di cinque rate constanti) entro il 30 giugno.

 Nell’articolo 62 a seguito delle modifiche derivanti dalla conversione in legge, la sospensione – senza condizione legata all’attività svolta o alla dimensione aziendale – dei versamenti IVA dall’8 al 31 marzo è stato esteso anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Brescia, rimanendo confermate le provincie già in precedenza indicate (Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza). I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio (in unica soluzione o in numero massimo cinque rate di pari importo).

Stefano Bernabò

Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Causa di forza maggiore e verifica dei contratti in essere.

Uncategorised Posted on Wed, April 29, 2020 11:39:01

POST 87/2020

L’attuale situazione di emergenza sanitaria può, come noto, essere considerata ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali una “causa di forza maggiore”.

A tal proposito è necessario verificare i contratti in essere al fine di accertarsi se prevedano una clausola che disciplini espressamente le conseguenze del verificarsi di una causa di forza maggiore.

Nel caso in cui il contratto disciplini l’ipotesi di forza maggiore occorrerà:

a) verificare quali eventi siano coperti dalla previsione contrattuale per accertarsi che vi rientrino i casi di pandemia o dei provvedimenti di pubblica autorità; 

b) porre attenzione alle modalità di notifica dell’evento alla controparte verificando: (i) se è previsto un termine per la notifica; (ii) se è richiesto l’uso di specifiche forme e (iii) se occorre allegare documentazione ulteriore, come ad esempio la dichiarazione della Camera di Commercio attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.

Ad ogni modo è sempre consigliabile che la notifica sia effettuata per iscritto, che vengano indicati l’evento impeditivo della prestazione, la data dell’evento e le ragioni che rendono impossibile adempire alla prestazione cui si è tenuti.

E’ altresì consigliabile esporre gli sforzi fatti per cercare di eseguire la prestazione in quanto la prova dell’impossibilità dell’adempimento non può essere fornita solo mediante le dichiarazioni delle CCIA o provando la pandemia, ma occorre anche dimostrare che l’evento ha impedito l’esecuzione della prestazione e che è stato posto in essere ogni ragionevole sforzo per evitare l’inadempimento.

Quanto ai contratti conclusi o da concludere successivamente al COVID-19 appare opportuno regolare espressamente le possibili conseguenze derivanti dalla pandemia stabilendo la ripartizione del rischio tra le parti per eventuali ritardi o inadempimenti o impegnandosi a rinegoziare il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi.

Relativamente infine ai contratti internazionali che non prevedano una clausola di forza maggiore occorrerà prima accertare quale sia la legge applicabile al contratto e, poi, verificare la disciplina della forza maggiore secondo tale legge.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: la conservazione della documentazione fiscale e amministrativa di riferimento.

Uncategorised Posted on Tue, April 28, 2020 13:11:50

POST 86/2020

Nella confusa situazione del prezzo di vendita delle mascherine e in attesa che il Governo precisi meglio le modalità operative con cui darà seguito all’impegno assunto dal Presidente Conte di togliere l’iva, si segnala che -con una nota diramata oggi- Federfarma, alfine di facilitare la determinazione di quel mal definito “ristoro” che le Farmacie dovrebbero ricevere per la vendita a soli € 0,50, al netto dell’iva, di mascherine acquistate a prezzi superiori, invita le Farmacie conservare “la documentazione fiscale e amministrativa di riferimento che evidenzi lo scarto tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione”.

In considerazione di ciò e in attesa di ulteriori auspicati sviluppi, le Farmacie che avessero in giacenza mascherine facciali (standard uni en 14683) di Tipo 1, di Tipo 2 o di Tipo 3, dovranno pertanto conservare le relative fatture di acquisto e redigere un inventario aggiornato alla data del 26 aprile 2020.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2: regna l’incertezza.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 22:17:43

POST 85/2020

L’Ordinanza n. 11 /2020 con cui ieri sera il Commissario straordinario Arcuri ha stabilito che il prezzo di vendita al pubblico delle mascherine non possa essere superiore € 0,50 ha immediatamente sollevato molte critiche.

È infatti noto come in queste settimane i Farmacisti abbiano subìto la mancanza di questi dispositivi di protezione nel mercato: insufficienti non solo a soddisfare le richieste della popolazione, ma in primis l’esigenza di protezione loro e dei loro collaboratori nell’esercizio dell’attività. 

In queste settimane i Farmacisti (abbandonati a se stessi!) si sono adoperati in ogni modo per far fronte a questa gravissima emergenza. 

Hanno pagato prezzi gonfiati, in via anticipata, senza alcuna dilazione, per lotti spesso ingenti. Talvolta cadendo addirittura nella trappola di truffatori senza scrupoli. Ma alla fine sono riusciti a rifornirsi, sebbene non a un prezzo di acquisto tale da poter essere vendute a € 0,50 più iva.

L’applicazione dell’ultima Ordinanza parrebbe quindi imporre alle Farmacie di venderle sotto costo. 

Invero, nel pomeriggio di oggi il Commissario straordinario Arcuri ha comunicato il raggiungimento di un Accordo con la Fofi, Federfarma e Assofarm volto a garantire alle Farmacie che negli ultimi giorni hanno acquistato dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi di ricevere un ristoro e assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal Governo.

Sempre oggi pomeriggio Arcuri ha reso noto che sono stati firmati contratti con alcune aziende italiane per la fornitura di 660 milioni di mascherine chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 €.

Ma tutto ciò cosa significa? 

Veramente le Farmacie sono da oggi obbligate a vendere le mascherine sottocosto, in attesa di un fantomatico “ristoro”? 

In attesa che venga fatta al più presto chiarezza, l’impressione è che le Farmacie in questa vicenda stiano subendo oltre ad un grave danno, un’ancor più inaccettabile beffa.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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