POST 91/2020

Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), rendendo definitiva la norma di cui all’art. 55 del Decreto, che introduce la possibilità per le società di capitali che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da più di 90 giorni), così detti crediti deteriorati, di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), relative a:

  • perdite fiscali riportabili ex art. 84 del Tuir, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
  • eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile. 

Le componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si possono trasformare in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

Si ricorda, inoltre, che:

  • le DTA possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio;
  • i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non si può applicare a cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile;
  • non si può applicare alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o lo stato di insolvenza;
  • l’efficacia della trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, data dalla quale le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 e quindi nel quadro RK della dichiarazione dei redditi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna e Treviso