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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Veneto: nuova ordinanza della Regione.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 14:52:18

POST 84/2020

La nuova Ordinanza Regionale emanata oggi dispone, tra l’altro, quanto segue (si veda allegato):

1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;

2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;

4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;

5. E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;

6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;

7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;

8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020.



Il Coronavirus e il prezzo delle mascherine nella Fase 2.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 08:21:14

POST 83/2020

Il Presidente del Consiglio Conte ieri sera ha annunciato nella consueta conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 che caratterizzeranno la cosiddetta “fase due”, a decorrere dal 4 maggio e contenute nel nuovo DPCM del 26 aprile 2020.

Nella fase due -ha sottolineato il Presidente Conte- sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. In particolare l’art. 3 dell’ultimo DPCM prevede testualmente che: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. (…) Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (…)”. 

Inoltre, considerato che nelle scorse settimane, nel bel mezzo della crisi sanitaria, il prezzo delle mascherine (introvabili!) è schizzato alle stelle, il Presidente Conte ha annunciato che dovranno essere vendute a un prezzo calmierato e senza iva.

Con l’Ordinanza n. 11 /2020 del 26 aprile 2020, il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha stabilito che il prezzo finale di vendita praticato dai rivenditori finali (e quindi anche dalle Farmacie!) delle mascherine non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Le mascherine devono essere mascherine facciali (standard uni en 14683) di Tipo 1 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 95 – pressione differenziale (pa/cm²): < 40 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30) oppure di Tipo 2 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 98 – pressione differenziale (pa/cm²): < 40 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30) o infine di Tipo 3 (efficienza di filtrazione batterica (bfe), (%) ≥ 98 – pressione differenziale (pa/cm²): < 60 – pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0 – pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30).

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



“Fase 2” dell’emergenza sanitaria: DPCM 26 aprile 2020.

Uncategorised Posted on Mon, April 27, 2020 06:38:21

POST 82/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DPCM, datato 26 aprile 2020, che disciplina la cosiddetta “fase 2” delle misure di gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

Il Decreto stabilisce che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure: 

Personali

– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 

– è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; 

– è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4;

– ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

– ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

– l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 

Settori economici

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2

– gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5; 

– si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

– in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

Attività produttive industriali e commerciali 

– sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al Decretosi noti che il provvedimento prevede la riapertura del settore manifatturiero e delle imprese che operano nella fabbricazione di autoveicoli, nella costruzione di edifici e di mobili;

– le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

– è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

– le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 

– per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

– le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Nota bene

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020

Segue decreto in formato grafico (file pesante) e formato pdf (tratto dal sito del Governo).



Nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Uncategorised Posted on Sun, April 26, 2020 21:09:05

POST 81/2020

E’ stato messo a punto da imprese e sindacati il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Si tratta del documento che fissa le regole che le aziende dovranno rispettare per riavviare le proprie attività nella “fase due”.

Il documento contiene prescrizioni e indicazioni che integrano il Protocollo approvato lo scorso 14 marzo.



Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Fri, April 24, 2020 15:34:45

POST 80/2020

La Regione Veneto ha emanato oggi una Ordinanza (vedi testo allegato) che integra e modifica la precedente del 13 aprile 2020 (vedi POST 72).

Con la nuova Ordinanza, in sintesi:

– è consentita, a determinate condizioni, la vendita di cibo da asporto;

– è revocata la disposizione restrittiva, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;

– per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie indicate nell’Ordinanza a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA;

– sono consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

– è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

– è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

– nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

– sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;

– è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

– sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.

Le misure hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010–2011-2012.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 10:43:47

POST 79/2020

Le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011 (per le Regioni a Statuto speciale, fino a marzo 2012), erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese (con un tetto massimo di ca. Euro 2.000/mese per ciascuna fornitura).

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.

Di recente con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27101/2019 del 26 marzo 2019, depositata il 23 ottobre 2019, i Giudici di legittimità hanno rilevato l’effettiva incompatibilità della norma italiana istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica rispetto alla normativa dell’Unione Europea.

Il principio di diritto reso è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011 (nonché per i mesi di gennaio-marzo 2012, per le Regioni a Statuto speciale), è possibile oggi richiedere al fornitore dell’epoca la restituzione dell’addizionale provinciale addebitata in bolletta. 

A tal fine, si rende necessario subito procedere con la messa in mora del fornitore per interrompere i termini di prescrizione decennali e, successivamente, esperire in sede civile l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto fornitore.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Bonus prima casa: l’Agenza delle Entrate nega l’agevolazione per l’acquisto di unità adiacente e successiva demolizione e ricostruzione di un unico edificio.

Uncategorised Posted on Thu, April 23, 2020 07:13:22

POST 78/2020

L’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 113 del 21 aprile 2020 ha negato l’accesso all’agevolazione prima casa ad un contribuente che, già proprietario di un’abitazione prima casa, intendeva acquistare l’abitazione continua e successivamente demolire l’intero fabbricato e costruire un nuovo edificio costituito da un’unica abitazione.

L’Agenzia – pur ribadendo espressamente quanto previsto dalla precedente Prassi (nello specifico si vedano la Circolare n. 38/E del 2005 e la Risoluzione n. 25E del 2005, e successivamente la Risoluzione n. 142/E del 2009 e la Circolare n. 31/E del 2010) che riconosce la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso” e pertanto una classificazione catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 -,  respinge ora la richiesta del contribuente in quanto ritiene che nella presente fattispecie, la demolizione del fabbricato e la successiva ricostruzione non comporti una fusione o ampliamento dell’unità esistente. 

L’Agenzia ritiene che “tale operazione non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa” e, pertanto, non possono essere richieste le agevolazioni prima casa per l’acquisto dell’unità adiacente.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le misure del Decreto Liquidità per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sat, April 18, 2020 09:19:45

POST 77/2020

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 –Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali– rappresenta la seconda e per ora più incisiva azione del Governo a sostegno della nostra economia, distrutta dal coronavirus.

Il Presidente Conte, presentando alla stampa i contenuti del Decreto, lo ha definito come “una potenza di fuoco” in grado di portare liquidità immediata alle imprese per 400 miliardi di euro (di cui 200 per il mercato interno e 200 per potenziare il mercato dell’export).

Le Farmacie, come noto, sono tra le poche attività essenziali, che nel corso della c.d. “Fase 1” non sono state obbligate alla chiusura. Anzi, sono state obbligate all’apertura ad ogni costo, proprio per l’importante servizio di utilità sociale che esercitano. 

L’obbligo ha riguardato tutte le Farmacie. Indistintamente!

In vero, da un punto di vista meramente economico se, da un lato, vi sono Farmacie che in questo periodo hanno registrato un maggior afflusso di clientela, anche esponendosi al conseguente maggior rischio di contagio (è proprio di oggi la notizia del decesso del decimo farmacista a causa del COVID-19), dall’altro, vi sono Farmacie la cui apertura si è tradotta in una grave perdita economica. Penso ad esempio alle Farmacie nei centri storici delle città d’arte o a quelle nelle località di villeggiatura o ancora a quelle dei Centri commerciali.

Vediamo quindi come le Farmacie potranno beneficiare di questa “potenza di fuoco” messa in campo dal Governo. 

Innanzitutto, l’art. 1 e l’art. 13 prevedono il rafforzamento delle garanzie concesse dallo Stato sui finanziamenti erogati dalle Banche alle Imprese

Le Farmacie danneggiate dall’emergenza COVID-19 potranno così accedere ad alcuni finanziamenti ad hoc, caratterizzati dall’applicazione di tassi contenuti, da una durata che può arrivare fino a 72 mesi e con 24 mesi di preammortamento. In sintesi potranno ottenere:

  1. Tutte le Farmacie: 
  • finanziamenti fino a euro 25 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 100%;
  • finanziamenti garantiti dallo Stato nella misura dell’80% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 90%) finalizzati a ristrutturare finanziamenti già in essere, con tassi più favorevoli e nuova finanza di almeno il 10%;
  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi non superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 800 mila e comunque non superiori al 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%);

  1. Le Farmacie con un ammontare dei ricavi superiore a euro 3,2 milioni:

finanziamenti fino a euro 5 milioni, garantiti dallo Stato nella misura del 90% (a cui si può però aggiungere la garanzia del 10% di Confidi o altri soggetti abilitati, di modo da arrivare ad una copertura complessiva del 100%), e comunque non superiori al:

  1. 25% dell’ammontare dei ricavi del 2019;
  2. 200% dei costi del personale de 2019;
  3. Fabbisogno stimato per i costi del capitale d’esercizio e degli investimenti dei successivi 18 mesi.

ll DL Liquidità al Capo II –Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19– prevede poi una serie di disposizioni che interessanti esclusivamente per quelle (non molte) Farmacie gestite attraverso società di capitali (Srl o Spa).

In particolare l’art. 6 prevede che per quest’anno (ovvero più precisamente per gli esercizi sociali chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020) non operino gli obblighi civilistici di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, con contestuale obbligo di ripristino, né la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

L’art. 7 stabilisce invece che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2019 la valutazione della “continuità aziendale” dev’essere verificata anteriormente al 23 febbraio 2020.

L’art. 8 infine, onde favorire i finanziamenti da parte dei soci alle società, stabilisce che per quest’anno non si applica il principio della postergazione. Potranno quindi essere liberamente rimborsati, senza esser posposti alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Capo IV –Misure fiscali e contabili– all’art. 18 consente a quelle Farmacie che a marzo hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, di sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte (sul lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili

L’art. 20 consente a tutte le Farmacie di rideterminare gli acconti Irpef, Ires e Irap sulla base della dichiarazione relativa al periodo in corso, senza incorrere in sanzioni e interessi per versamenti effettuati in misura non inferiore all’80% dell’imposta che risulterà dovuta per l’anno 2020.

L’art. 27, al fine di non ostacolare l’impiego di farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche o ancora in fase di sperimentazione e che rientrano, in assenza di farmaci specifici per la cura del COVID-19, nei programmi c.d. di “uso compassionevole”, equipara la loro cessione alla loro distruzione, escludendone la concorrenza alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’iva.

L’art. 30 estende infine il credito d’imposta del 50% previsto dal DL Cura Italia per le spese di sanificazione, anche alle spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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