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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Esenzione IMU per immobili in comodato o inutilizzati degli Enti non Commerciali.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:57:02

POST 23/2024

La legge di bilancio del 2024 ha introdotto due norme di interpretazione autentica per precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione IMU prevista dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019 per “gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale (così come definito in base agli artt. 3 e 4 del DM 200/2012) delle attività previste alla lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85)”.

Detto articolo permetteva di beneficiare dell’esenzione con il rispetto di due requisiti: quello soggettivo, il soggetto passivo Imu deve essere ente non commerciale ex art.73 comma 1 lett. c) del TUIR, e quello oggettivo che riguarda l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività, con modalità non commerciale, delle attività istituzionali elencate alla lett. i) del DLgs 504/92.

Ora con il comma 71 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 si precisa che l’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019, nonché tutte le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono essere interpretate nel senso che gli immobili si intendono:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92 con modalità non commerciale;
  • “utilizzati” anche nel caso in cui non vengano attualmente eserciate le attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92, purché il mancato esercizio dell’attività istituzionale non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

Si fa presente che per quanto riguarda l’interpretazione del “possesso” esteso al comodato, la legge di bilancio 2024 ha recepito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con varie sentenze, le più recenti sono la nr. 27761 del 2 ottobre 2023 e la nr. 12539 del 12 maggio 2021.

Da ultimo si evidenzia che trattandosi di “norme di interpretazione autentica” le precisazioni di interpretazione della norma producono effetti anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore e quindi rilevano anche per i contenziosi ancora in essere.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Aggiornamento sul credito d’imposta bonus investimenti in beni strumentali

Uncategorised Posted on Fri, January 19, 2024 11:12:33

POST 22/2024

Si ricorda che si è in attesa dell’emanazione del decreto legge inerente il piano transizione 5.0 che introdurrà un credito d’imposta per investimenti che comportino un risparmio energetico e che si affiancherà al piano transizione 4.0 già esistente.

Per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero essere introdotti nuovi incentivi per  investimenti che potranno riguardare l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse) e per spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

Questi investimenti dovranno produrre dei risultati misurati in termini di efficienza energetica o risparmio di energia. E l’intensità del beneficio fiscale aumenterà in base ai miglioramenti conseguiti.

Per quanto al piano transizione 4.0, riassumiamo di seguito la normativa vigente:

BENI GENERICI (NON INCLUSI NELLE TAB. A E B L. 232/16) nuovi materiali e immateriali:

  • credito riconosciuto per gli acquisti prenotati entro il 31/12/2022 con conclusione dell’investimento entro il 30/11/2023;
  • credito del 6% con un limite di costi ammissibili di € 2.000.000 per beni materiali e € 1.000.000 per beni immateriali;
  • nessun credito di imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 (e non prenotati entro il 31/12/2022).

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 nuovi con caratteristiche di cui all’allegato A della legge 232/1:

  • il credito d’imposta spetta in misura diversa a seconda dell’importo dell’investimento e del momento di effettuazione:
  • per investimenti fino a € 2.500.000 prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023 la misura del credito è il 40%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 20%;
  • per investimenti da € 2.500.000 fino a € 10.000.000 prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023 la misura del credito è il 20%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 10%;
  • per investimenti da € 10.000.000 fino a € 20.000.000 prenotati entro il 31/12/2022  e conclusi entro il 30/11/2023  la misura del credito è il 10%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 5%.
  • Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0 nuovi con caratteristiche di cui all’allegato B della legge 232/16:

  • il credito di imposta spetta in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento:
  • per investimenti prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023  la misura del credito è il 50%;
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (o prenotati entro il 31/12/2023 e conclusi entro il 30/6/2024) la misura del credito è il 20%;
  • per investimenti effettuati dall’1/1/2024 al 31/12/2024 (o prenotati entro il 31/12/2024 e conclusi entro il 30/6/2025) la misura del credito è il 15%
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (o prenotati entro il 31/12/2025 e conclusi entro il 30/6/2026) la misura del credito è il 10%;
  • il limite massimo di costi ammissibile è di € 1.000.000.

La prenotazione è necessaria per individuare la norma agevolativa applicabile, tenendo conto che l’utilizzo in compensazione in tre quote  del credito d’imposta sarà fruibile solo quando il bene entrerà in funzione o sarà interconnesso. Con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 è necessaria la redazione di una perizia asseverata che attesti la presenza delle caratteristiche previste e verifichi l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.

Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir;
  • beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Recupero Aiuti di Stato.

Uncategorised Posted on Wed, January 17, 2024 17:12:17

POST 21/2024

Il Decreto-legge Milleproroghe n.215 del 30.12.2023 all’articolo 3 comma 6 prevede quanto segue.

Viene prorogato di un anno il termine per notificare gli atti di recupero per i crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte come previsto all’articolo 1, commi 421,422,423 della Legge n.311/2004,

e per gli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi da 31 a 36 della Legge di Bilancio 2022, Legge n.234/2021 relativi alle agevolazioni previste:

dall’articolo 121 riguardanti la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi agli interventi agevolati con il superbonus e gli altri bonus edilizi;

dall’articolo 122 riguardanti la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 del Decreto-legge n. 34/2020,

in scadenza tra il 31 dicembre 2023 ed il 30 giugno 2024, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Credito d’imposta esercenti le attività di trasporto merci c/terzi – spese luglio 2022.

Uncategorised Posted on Tue, January 16, 2024 09:19:22

POST 20/2024

Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023 – commi 296 e 297

In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma1, lett. a) terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t di categoria euro 5 o superiore;
  • iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.lgs n. 504/95.

Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 ne consegue che il credito d’imposta in esame:

 – è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:

 a) € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;

 b) € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

 – è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

– rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

– non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Proroga dei termini delle delibere IMU per il 2023 – conguagli e rimborsi.

Uncategorised Posted on Mon, January 15, 2024 20:05:24

POST 19/2024

Il comma 72 della legge Bilancio 2024 dispone una proroga dei termini per le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2023, per cui:

  • sono tempestive le delibere inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del 14.10.2023);

  • le predette delibere devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 15.1.2024 (in luogo del 28.10.2023).

Il comma 73 stabilisce che eventuali conguagli d’imposta IMU dovuti, per il 2023, vanno versati entro il 29.02.2024, senza aggravio di sanzioni ed interessi.

In caso di maggior versamento, rispetto al dovuto, spetta il rimborso in base alle regole ordinarie.

Per gli enti non commerciali, per i quali il versamento IMU può avvenire il tre rate, l’eventuale conguaglio si versa in concomitanza della terza rata in scadenza al 17/06/2024.


Infine, il comma 74 dispone che, a partire dal 2024, i termini di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU che scadono di sabato e domenica vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Catiuscia Sabatino  

Studio EPICA – Treviso



Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi.

Uncategorised Posted on Mon, January 15, 2024 20:04:41

POST 18/2024

La legge di bilancio 2024, al comma 63, prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.

Nella precedente previsione, in caso di opzione alla cedolare secca, la ritenuta veniva operata a titolo di imposta.

Catiuscia Sabatino  

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Violazioni in tema di obblighi di comunicazione per le variazioni anagrafiche.

Uncategorised Posted on Mon, January 15, 2024 20:03:33

POST 17/2024

L’art. 1 comma 242 della Legge di Bilancio 2024 aumenta le sanzioni per i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero o dall’estero.

Per coloro che spostano la residenza all’estero la sanzione è pari ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici. Viene prevista però una riduzione della sanzione a 10 euro (a 1/10 del minimo) se la comunicazione sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, a condizione che la violazione non sia già stata contestata.

Per la mancata comunicazione del trasferimento dall’estero viene previsto un aumento della sanzione per un importo ricompreso tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.

La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’inadempimento o dell’omissione dell’obbligo anagrafico.

Giulia Granello e Elena Ravani

Studio Epica – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Restrizione alle compensazioni in materia fiscale.

Uncategorised Posted on Mon, January 15, 2024 20:02:22

POST 16/2024

L’art. 1 comma 94 della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, a partire dal 01.07.2024, diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24.

Viene istituito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel/Fisconline, anche per compensazioni orizzontali, per crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione.

Il comma 97 ha apportato delle modifiche riguardo l‘utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’Inps. La compensazione può essere effettuata dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale Artigiani e Commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.

Infine, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Giulia Granello

Studio Epica – Treviso



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